Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012
1 – Riferimento Normativo
2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa
3 – Come si creano le fatture con Iva per Cassa
4 – Come si registrano le fatture con Iva per cassa
5 – Come si liquida l’iva che diviene esigibile/detraibile
5.1 – Tramite riscossione/pagamento della fattura
5.1.1 – Casi particolari di inserimento, modifica e cancellazione
5.2 - Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato
6 – L’iva per cassa in liquidazione
7 – La stampa dei registri Iva
8 – Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate
9 – Uscita dal regime Iva per Cassa
1 – Riferimento Normativo
L’art. 32-bis D.L. 83/2012 dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.
La stessa norma prevede, infine, che per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 185/2008, che disciplinavano il regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000.
Schema di sintesi
Soggetti interessati
Cedente o prestatore sono coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni, con la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA effettuando cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Il regime può essere adottato se:
- nell’anno solare precedente il volume d’affari non abbia superato 2 milioni di €
- in caso di inizio attività si prevede di non superare tale limite.
Esigibilità dell’IVA
L’iva diviene esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Il suddetto limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso del termine annuale.
In pratica, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato, l’IVA a debito diventa esigibile mentre l’IVA a credito può essere detratta.
Cessionari o committenti
I cessionari e committenti sono:
- Soggetti Iva: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- Non titolare di partita Iva: La possibilità di applicare l’IVA differita è esclusa:
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- se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all’estero);
- nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).
Esclusioni dal diritto alla detrazione
- Acquisti di beni o servizi soggetti all’Iva con il metodo dell’inversione contabile;
- Acquisti intracomunitari di beni;
- Importazioni di beni;
- Estrazioni di beni da depositi IVA;
Soggetti esclusi
Non possono aderire al regime IVA per Cassa i soggetti con REGIMI SPECIALI:
- Regime del margine dei beni usati;
- Regime delle agenzie di viaggio e turismo;
- Regime monofase;
- Regime speciale dell’agricoltura, attività connesse e Agriturismo;
Inoltre sono escluse da regime di cassa le operazioni:
- nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge;
- a esigibilità differita di cui all’art. 6, c.5, 2° p. D.P.R. 633/72 (forniture Enti Pubblici)
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2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa
Il nuovo “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012” nel software si abilita da:
- Applicazione Contabilità 2013 (in poi)
- Prima Nota
- Pulsante funzioni e gestioni “CONTABILITA IVA”
Per aderire a tale regime, l’utente dovrà imputare il valore del Volume d’affari al 31/12/dell’anno precedente e selezionare la relativa dicitura.
Se l’importo inserito è inferiore alla soglia dei 2 milioni di €, l’utente potrà selezionare il check e il nuovo regime avrà inizio con la prima registrazione.
Altrimenti, se l’importo supera la soglia, il software comunica all’utente che è impossibile aderire a tale regime.