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7.2.4. Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012 Torna indietro
N° doc. 24.856
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 7.2 La gestione della Prima nota
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 7.5 Utility
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota - 7.2 La gestione della Prima nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.2.4. Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012
 

Regime Iva per Cassa Art. 32-bis D.L. 83/2012

 

1 – Riferimento Normativo

2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa

3 – Come si creano le fatture con Iva per Cassa

4 – Come si registrano le fatture con Iva per cassa

5 – Come si liquida l’iva che diviene esigibile/detraibile

5.1 – Tramite riscossione/pagamento della fattura

5.1.1 – Casi particolari di inserimento, modifica e cancellazione

5.2 - Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato

6 – L’iva per cassa in liquidazione

7 – La stampa dei registri Iva

8 – Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate

9 – Uscita dal regime Iva per Cassa

 

1 – Riferimento Normativo

 

L’art. 32-bis D.L. 83/2012 dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.

La stessa norma prevede, infine, che per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 185/2008, che disciplinavano il regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000.

 

Schema di sintesi

 

 

 

Soggetti interessati

Cedente o prestatore sono coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni, con la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA effettuando cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Il regime può essere adottato se:

  • nell’anno solare precedente il volume d’affari non abbia superato 2 milioni di €
  • in caso di inizio attività si prevede di non superare tale limite.

Esigibilità dell’IVA

L’iva diviene esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Il suddetto limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso del termine annuale.

In pratica, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato, l’IVA a debito diventa esigibile mentre l’IVA a credito può essere detratta.

 

Cessionari o committenti

I cessionari e committenti sono:

  • Soggetti Iva: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • Non titolare di partita Iva: La possibilità di applicare l’IVA differita è esclusa:
            • se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all’estero);
            • nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).

Esclusioni dal diritto alla detrazione

  • Acquisti di beni o servizi soggetti all’Iva con il metodo dell’inversione contabile;
  • Acquisti intracomunitari di beni;
  • Importazioni di beni;
  • Estrazioni di beni da depositi IVA;

 

Soggetti esclusi

Non possono aderire al regime IVA per Cassa i soggetti con REGIMI SPECIALI:

  • Regime del margine dei beni usati;
  • Regime delle agenzie di viaggio e turismo;
  • Regime monofase;
  • Regime speciale dell’agricoltura, attività connesse e Agriturismo;

Inoltre sono escluse da regime di cassa le operazioni:

  • nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge;
  • a esigibilità differita di cui all’art. 6, c.5, 2° p. D.P.R. 633/72 (forniture Enti Pubblici)

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2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa

Il nuovo “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012” nel software si abilita da:

  • Applicazione Contabilità 2013 (in poi)
     
  • Prima Nota
  • Pulsante funzioni e gestioni  “CONTABILITA IVA

 

 

 

Per aderire a tale regime, l’utente dovrà imputare il valore del Volume d’affari al 31/12/dell’anno precedente e selezionare la relativa dicitura.

 

 

Se l’importo inserito è inferiore alla soglia dei 2 milioni di €, l’utente potrà selezionare il check e il nuovo regime avrà inizio con la prima registrazione.

Altrimenti, se l’importo supera la soglia, il software comunica all’utente che è impossibile aderire a tale regime.