21DI – 21% estrazione beni depositi Iva
L’estrazione dei beni dal deposito per l’utilizzo o la commercializzazione in Italia comporta l’assoggettamento ad Iva degli stessi, poiché con tale operazione viene meno il “blocco” del tributo ottenuto in precedenza con l’introduzione del bene nel deposito.
Il soggetto passivo nazionale che estrae i beni dal deposito deve emettere un’autofattura ai sensi dell’art.17, comma 2, DPR 633/72, che deve essere annotata contemporaneamente sia nel registro acquisti che nel registro vendite.
Contemporaneamente deve essere fatto lo storno relativo all’importo dell’imponibile già annotato nel registro acquisto in fase d’inserimento dei beni nel deposito.
La causale Iva da utilizzare per registrare quest’operazione è 21DI - 21% estrazione beni depositi Iva, mentre per stornare la parte d’imponibile già annotata nel registro una delle seguenti causali, a seconda delle situazioni che ricorrono:
N50B - Acq.interno ex art. 50-bis DL 331/93
N50U – Acq. intraUe non sogg. ex art. 50-bis DL 331/93
N50E – Acq. extraUe non sogg. ex art. 50-bis DL 331/93
Se l’estrazione non avviene nell’anno d’introduzione dei beni nel deposito in tutti i casi deve essere utilizzata la causale Iva
N50P - Acq.ex art. 50-bis DL 331/93 anni prec.
La causale contabile da utilizzare per la registrazione dell’operazione è FAED – Estrazione deposito Iva; in automatico la procedura effettua l’annotazione nel registro delle vendite con la causale contabile FVED – Ann.estrazione deposito Iva.
Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FA – Fattura di acquisto.
Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.