Split Payment
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto, in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, che a partire dal 1 gennaio 2015 le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione dovranno avvenire con il sistema dello “Split Payment”.
Il meccanismo “Split Payment” consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.
La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo articolo 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti della P.A., che agiscono nelle vesti pubbliche, che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo norma e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.
Si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 nei confronti:
- dello Stato;
- degli Organi dello Stato (anche se aventi personalità giuridica);
- degli Enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000;
- delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- degli Istituti universitari;
- dalle ASL ed enti ospedalieri;
- degli Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico;
- degli Enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.
Non si applica …
- quando il cessionario o committente assume la veste di debitore dell'Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari;
- nei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito;
- alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 fatturate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015.
DAL 1 Luglio 2017, con il D.L. 50 del 24 Aprile 2017, viene esteso ai professionisti nei rapporti con le PA, enti controllati e le società quotate.
Con l’introduzione del nuovo decreto, viene abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633 del 1972, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo). Quindi dal 1 Luglio 2017 anche i PROFESSIONISTI soggetti a ritenuta d’acconto sono assoggettati al meccanismo della scissione dei pagamenti e dovranno emettere fattura con Iva e riportare l’annotazione “Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell’art.17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)”.
Inoltre non riceveranno più il pagamento dell’imposta, che verrà versata direttamente dalla PA all’Erario nel momento in cui si verifica l’esigibilità, quindi il netto da riscuotere delle parcelle sarà al netto dell’Iva indicata in fattura.
SPLIT PAYMENT 2017 ESTENSIONE AD ULTERIORI SOGGETTI
Il meccanismo dello split payment dal 1 Luglio 2017 si estende anche ai seguenti soggetti:
- società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, C.C. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.), direttamente dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
La modifica dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633 del 1972 porta con sé semplificazioni e complicazioni:
- sarà più semplice «riconoscere» i soggetti considerati “Pubblica Amministrazione” in relazione allo split payment, visto che vi rientreranno i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009;
- si dovrà avere cura d’intercettare le società controllate da determinati soggetti, oltre che quelle quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
La gestione contabile delle operazioni
Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura con la rivalsa dell’Iva per le operazioni emesse dal 1° gennaio 2015, indicando che tale imposta non sarà mai incassata ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment); l’imposta indicata in fattura sarà regolarmente registrata in contabilità del cedente e stornata contestualmente alla registrazione della fattura.
In contabilità GB
In Contabilità GB dal 2015 per le imprese ordinarie e semplificate (regime contabile 1 e 2) è stato previsto:
Dal 1 Luglio 2017, anche per i Professionisti (regime contabile 21 e 22) saranno disponibili e potrà essere generata la fattura cartacea ed elettronica con Split Payment.
Nuove causali Iva
Per chi ha la necessità di adottare il nuovo meccanismo “Split Payment”, sono state introdotte 3 nuove causali Iva con proprietà attiva “Split Payment” e percentuale di abbattimento in liquidazione nella sezione vendite al 100%:
- SP04 – 4% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- SP05 – 5% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- SP10 – 10% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- SP22 – 22% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
da utilizzare in fase di:
- creazione di una nuova fattura in gestione “Fatture Imprese e Professionisti”;
- registrazione in Prima Nota di una Fatture di Vendita;
- registrazione in Prima Nota di una Fatture di Acquisto;
Creazione fatture vendita con Split Payment
Le imprese che devono emettere fattura dall’1 Gennaio 2015 con il nuovo meccanismo “Split Payment”, possono procedere così nella gestione “Fatture”:
- nella creazione della fattura, dal pulsante “Configurazione”, nella sezione “Fatturazione/DDT” inserire il check: “Includi la descrizione prevista dalla legge ai fini dell’imposta”.
- utilizzare le nuove causali Iva create da GBsoftware:
- SP04 – 4% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- SP05 – 5% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- SP10 – 10% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- SP22 – 22% Split Payment (art.17-ter DPR 633/72);
- in automatico, in fattura viene riportato, sotto la riga del “Totale Fattura”, la riga del “Netto da Pagare”, cioè l’importo che l’ente verserà al fornitore.