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Comunicazione Black List - Introduzione Torna indietro
N° doc. 34.190       Modifica
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Comunicazione Black List - Introduzione
 
1. Introduzione

1.1. Modalità di Comunicazione

1.2. Ambito soggettivo


1.3. Ambito oggettivo

1.4. Periodicità 


I soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi Black List”) individuati:

- dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF)

- dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell’Economia e delle Finanze 

- dal decreto 23 gennaio 2002 del ministro dell’Economia e delle Finanze.

In data 11.05.2015 è stato pubblicati in GU Serie Generale n.107 il Decreto del 30 marzo 2015 e il Decreto del 27 aprile 2015, che qui alleghiamo, riguardanti la modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

·        DECRETO del 30 marzo 2015 - Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")

·         DECRETO del 27 aprile 2015 - Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.


 

1.1 Modalità di Comunicazione



1.2 Ambito soggettivo

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto, cioè le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività d’impresa, oppure un’arte o una professione e sono, in quanto tali, titolari di una posizione Iva.

La persona fisica o ente non commerciale con soggettività passiva parziale, cioè limitatamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività economica rilevante ai fini IVA, sono tenuti alla Comunicazione Black List solo in relazione alle operazioni scambiate con operatori Black List nell’esercizio di tale attività.


 

La circolare n. 53/2010 sottolinea che l’obbligo è imposto indistintamente ai soggetti passivi dell’Iva senza specificazioni rispetto al luogo in cui essi sono stabiliti.

Sono esonerati dall’obbligo di Comunicazione:

       Contribuenti che si avvalgono del regime  Contribuenti minimi” – art.27 D.L. 29/2011: tuttavia, non è possibile usufruire di tale esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d’anno (ricavi/compensi > € 45.000,00). In tal caso, secondo la CM 24/2011, il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere “dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”;

        I contribuenti che, dal 2015, applicano il regime cd “Forfetario” (L.190/2014)

       Contribuenti che si avvalgono del regime speciale per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge n. 388/2000;

       Dettaglianti., per le operazioni poste in essere con controparte Black List per le quali non sussiste obbligo di fattura;

    i soggetti passivi Iva che, dal 2015, hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana delle fatture emesse/ricevute e dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL. 69/2013).

1.3 Ambito oggettivo

L’obbligo di comunicazione è richiesto per tutte le operazioni di:

il cui importo totale delle operazioni effettuate nei confronti di operatori Black List supera i 10.000,00 euro.

Tale soglia è stata introdotta dal 2015 con il D.Lgs. 175/2014, il quale ha cambiato la periodicità e la soglia per l’invio delle cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black list” (DDMM 4/05/99 e 23/11/2011).

L’ammontare delle operazioni effettuate con ciascuna controparte dovrà essere indicato distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette agli effetti dell’Iva.

1.4 Periodicità

Dal 2015 i dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità ANNUALE (D.Lgs. 175/2014) con lo stesso termine dello Spesometro:

-      10/04 per i contribuenti mensili

-      20/04 per i trimestrali

Con un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24 Marzo 2016 è stato differito al 20 Settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione annuale “Black List” relativa al 2015.

Info: 06 97626328