Prova INTEGRATO GB
Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
 
Gestione Cespiti_4.2.3 Calcolo Ammortamento beni immateriali e materiali Torna indietro
N° doc. 35.505
GBsoftware S.p.A.
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Gestione Cespiti_4.2.3 Calcolo Ammortamento beni immateriali e materiali
 

4. Gestione Cespiti


4.2 Anagrafe Beni e Calcolo

4.2.3 Calcolo Ammortamento beni immateriali e materiali


4.2.3.1 Ammortamenti civili
4.2.3.2 Ammortamenti Fiscali

4.2.3.3 Modifica degli Ammortamenti riportati
4.2.3.4 Ammortamento Ridotto
4.2.3.5 Invio dei dati alla contabilità
4.2.3.6 Storicizza/Destoricizza calcolo
4.2.3.7 Legenda Situazioni
4.2.3.8 Elimina ammortamento
4.2.3.9 Stampa ammortamento

4.2.3.10 Sospensione ammortamento art.60 DL104/2020

4.2.3.10.1 Normativa

4.2.3.10.2 Sospensione ammortamento

4.2.3.10.2.1 % ammortamento sospeso e importo sospeso

4.2.3.10.3 Prospetto di riepilogo degli ammortamenti sospesi e relative riprese fiscali

4.2.3.10.4 Riporto dei dati nei prospetti fiscali in contablità

4.2.3.10.4.1 Prospetto fiscale Irpef/Ires contabilità ordinaria

4.2.3.10.4.2 Irap art.5

4.2.3.10.4.3 Irap art.5-bis


 


Il D.M. 31.12.1988 ha approvato i coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni materiali con effetto a partire dagli ammortamenti sui beni che hanno avuto inizio a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo al 31.12.1988.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (art. 102, D.P.R. 917/1986): sono costituiti da immobili, impianti, macchinari, attrezzature, mobili ecc. utilizzati nell’esercizio di impresa o arte e professione.
L’ammortamento si calcola con coefficienti non superiori a quelli previsti dall’apposito decreto (dal D.M. 31.12.1988).
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (art.103, D.P.R. 917/1986): sono costituiti da diritti di brevetto industriale di processi, formule e informazioni in campo industriale.
L’ammortamento di tali beni è deducibile in quote non superiori al 50% del costo.

Nella sezione Anagrafe Beni e Calcolo, accedere al Calcolo degli Ammortamenti per i beni Materiali e Immateriali dai rispettivi pulsanti:
 


Cliccando nel pulsante, si apre la maschera che gestisce gli ammortamenti dei beni inseriti in archivio :

4.2.3.1 Ammortamenti civili

Beni Materiali

 
 
Beni Immateriali

 

E’ possibile effettuare un calcolo:

  Generale

Cliccando direttamente il pulsante  verranno caricati gli ammortamenti di tutti i beni.

 
Beni Materiali
 

 
Beni Immateriali

 

 

L’utente può scegliere in che data visualizzare e inviare la registrazione alla contabilità (ad esempio per situazioni infrannuali), immettendola nella casella .

Dopo aver lanciato il Calcolo, la procedura chiede con un messaggio la conferma per il salvataggio:

 

 

- Cliccando su “SI”, la procedura salva il calcolo
- Cliccando su “NO”, il salvataggio non viene effettuato

Per evitare che ogni volta che si effettua il calcolo venga visualizzato tale messaggio, apporre check su: .

In merito al calcolo ottenuto, è possibile attivare due filtri:

       : permette di non visualizzare i beni con residuo uguale a 0.

       : permette di visualizzare tali dati con i soli importi totali delle sottospecie presenti.


  Per singola classe

NB: Tale funzione è prevista solo relativamente al calcolo dell’ammortamento dei Beni Materiali!!


Dalla sezione “Opzioni di visualizzazione” è possibile selezionare la singola classe per la quale effettuare il calcolo:

 
 

Dopo aver scelto la classe dall’elenco:
 

la procedura avverte con un messaggio che

 
 

Confermare con “OK”.

Cliccando il pulsante  si ottiene una scheda riepilogativa dei beni materiali divisi per sottospecie, con i dati relativi ai beni (data di entrata in funzione, tipo , valore civile, fondo ammortamento dell’anno precedente e valore residuo) e la quota di ammortamento calcolata per l’anno in corso.
 

4.2.3.2.1 Super Ammortamento   



Le procedure fin qui descritte sono riferite al calcolo dell’ammortamento civile dei beni.

Per visualizzare il calcolo ai fini fiscali cliccare nel pulsante .

Nella maschera che si apre, è riportato il dettaglio relativo ad ogni bene sia per la parte civile che per quella fiscale e l’eventuale residuo da ammortizzare.

 
 
 

4.2.3.2.1 Super Ammortamento 

Beni Immateriali

La legge di stabilità 2016, nell’art.8, contiene la disposizione relativa ai super ammortamenti.

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti, rimanendo fisse le percentuali di ammortamento previsto dal decreto ministeriale 31.12.1998.

Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà per le imprese per i professionisti intero) valgono i criteri generali, cioè nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. La maggiorazione rileva anche nel periodo di imposta di realizzo del bene in cui la quota di ammortamento è ragguagliata ai giorni di possesso.

Dal punto di vista operativo, l’ammortamento maggiorato non impatta in alcun modo sull’imputazione del conto economico delle quote di ammortamento dei beni, che restano ancorate ai coefficienti tabellari di cui al decreto 31 dicembre 1988, poiché la maggiorazione è fruita tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ed ha efficacia solo per la determinazione dell’imponibile Ires o Irpef. Essa non deve essere rilevata né ai fini dell’Irap e ne negli studi di settore.
 

COSA CAMBIA DAL 2017 CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

La legge di Bilancio per l’anno 2017 ha esteso anche per l’anno 2017 l’agevolazione del super ammortamento per imprese e professionisti, introducendo anche, per le sole imprese il meccanismo agevolato dell’Iper Ammortamento.

Inoltre, rispetto al 2016, dal 2017 sono esclusi dall’agevolazione del super ammortamento i veicoli ed altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del Tuir acquistati dopo il 31/12/2016.

Tutti gli atri beni strumentali nuovi, per ottenere l’agevolazione devono essere acquistati:

- entro il 31.12.2017;

- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costi di acquisizione.

NB:  La legge di Bilancio ha inoltre potenziato questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 (Beni presenti nell’allegato A alla legge n.232 del 2016). Se sussiste questa agevolazione, è possibile beneficiare anche del super ammortamento per i beni immateriali compresi nella tabella B allegata alla legge di Bilancio.

Per ulteriori chiarimenti in merito si rimanda alla guida on-line 4.2.3.2.2 Iper Ammortamento.

COSA CAMBIA DAL 2018 CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

L’articolo 5, al comma 1, dalla legge di Bilancio 2018, proroga, con alcune novità, il super ammortamento, cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di Bilancio 2017.

Più precisamente il comma in esame prevede per i titolari di redditi d’impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi l’aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque prorogata, ma rispetto al passato nella misura del 30% in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente.

L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Rispetto al passato quindi l’esclusione riguarda tutti i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (DPR 197/86).

Tali modifiche non riguardano, per espressa decisione, agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 8 della L. 232/2016: pertanto sono esclusi dalla riduzione dell’agevolazione i beni che beneficiano della precedente versione del super-ammortamento, che prevede una maggiorazione del 40% e include tra i beni agevolabili anche i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa. È quindi ancora possibile beneficiare della maggiorazione del 40% in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Riepilogando, come evidenziato dalla circolare Confidustria del 22 dicembre 2017, di commento alle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2018, i profili temporali legati al super-ammortamento possono essere così riassunti:

  1. per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, in presenza delle suddette condizioni, è possibile beneficiare della maggiorazione del 40%;
  2. per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, in assenza anche di una sola delle suddette condizioni, la maggiorazione riconosciuta è pari al 30%;
  3. per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, la maggiorazione è del 30%;
  4. per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è possibile beneficiare della maggiorazione del 30% a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nelle categorie di particolare software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga dell’ammortamento maggiorato nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscono a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro tale data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

 

COSA CAMBIA DAL 2019 CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

Il Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019) ha stabilito che restano fuori dal super ammortamento gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019. In particolare dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 sarà possibile usufruire del super ammortamento al 130% per i beni materiali strumentali nuovi. La norma introduce per la prima volta un tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, superato il quale l'agevolazione non spetta per la parte eccedente e l’esclusione dei veicoli aziendali.

Il beneficio, come introdotto, riguarda i beni strumentali acquistati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o entro il 12 dicembre 2020 (articolo 50 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Attenzione va prestata al fatto che la disposizione non si applica

  • ai veicoli e ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma1 TUIR.
  • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
  • gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato - e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel suddetto periodo agevolato - l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dei super-ammortamenti, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall' art. 109 del TUIR, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 4/2017, 5.3). Pertanto: le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

La principale novità della nuova versione del superammortamento 2019 riguarda l’introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Limite di 2,5 milioni per gli investimenti Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili, dovrebbero essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine "lungo" del 30 giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste. Non dovrebbero invece rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019, c.d. termine "lungo".

NB: il termine lungo del 30 giugno 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 in base all'art.50 del Decreto Rilancio (D.L.34/2020) in considerazione degli effetti del Covid-19.

In unico il valore calcolato per i beni acquistati dal 01 aprile 2019 sarà confluito sempre nello stesso codice RF55 codice 79.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali la legge di Bilancio 2019 ha esteso l’operatività del superammortamento del 40% relativo ai beni immateriali (software, sistemi e piattaforme IT, applicazioni) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. L’agevolazione spetta alle imprese che fruiscono dell’iper ammortamento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale iper ammortizzabile. 

Le quote calcolate dei nuovi beni immateriali acquistati dal 2019, dovranno essere esposte in Unico nel quadro RF in un nuovo campo 76.

CALCOLO SUPER AMMORTAMENTO IN GB

Il Calcolo del “Super Amm.to” si divide in:

beni materiali

beni immateriali

BENI MATERIALI - CALCOLO SUPER AMM.TO

Al calcolo del “Super Amm.to per i beni Materiali” si accede da:

  • Cespiti
  • Calcolo (beni materiali)
  • pulsante “Super Amm.to”

Per accedere è necessario aver salvato l’ammortamento ordinario, altrimenti, tramite messaggio, l’utente viene avvertito che non è possibile eseguire il calcolo.

 

Effettuato il calcolo dell’amm.to normale, dal pulsante “Super Amm.to”, si accede alla maschera per eseguire il calcolo del “super amm.to”.

All’interno saranno caricati solo i beni che:

  • hanno DATA CONSEGNA a partire dal 15/10/2015 fino al 31/12/2018 o data 30/06/2019 purché entro il 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione
  • dal 2019 anche i beni con data consegna a partire dal 01/04/2019 fino al 31/12/2019 o data 31/12/2020 purché entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

NB: per i beni acquistati entro il 31/12/2017 oppure 30/06/2018 con ordine e acc.to accettato entro il 31/12/2017 l’agevolazione del super amm.to spetta del 140%, altrimenti per quelli acquistati nel 2018 o 2019 o entro il 31/12/2020 con ordine e acc.to accettato entro il 31/12/2019, l’agevolazione ammonta al 130%. 

  • abbiano il requisito di “nuovo”;
  • come tipologia di possesso hanno:
    • 1: proprietà
    • 4: Leasing (Bene riscattato)
    • 6: Comodato (amm/to effettuato da comodatario)
  • non hanno aliquote di amm.to inferiori al 6,5%;
  • non rientrano tra gli investimenti in fabbricati e costruzioni;
  • non rientrano tra i veicoli ed altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all’ articolo 164, comma 1, del Tuir (DPR 197/86), anche se vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, acquistati dopo il 31/12/2016;
  • non rientrano tra gli investimenti in beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge di stabilità.

Quindi le categorie di GB escluse dal calcolo del super amm.to sono:
 

Se in fase di caricamento del bene, è stata settata una categoria tra quelle sopra elencante i beni non saranno riportati all’interno della gestione del super ammortamento.

Se sono presenti dei beni che non rientrano nel calcolo del super amm.to, ma che per l’utente sono soggetti, questi possono essere inclusi tramite il pulsante “Ricerca altri beni”.

: tramite questo pulsante è possibile visualizzare i beni della ditta con entrata in funzione dal 15/10/2015 ma che non soddisfano tutti i requisiti del super amm.to.


(nell’immagine il bene non rispetta il requisito del “Nuovo”, quindi non è tenuto al super amm.to)

Per includerli nel calcolo è sufficiente selezionarli dall’elenco proposto e cliccare su “Scarica”.
 


 
Per eliminare dalla maschera un bene scaricato dal pulsante “Ricerca altri beni” cliccare nella X posto in fondo al rigo nella colonna “Elimina”.

STRUTTURA DELLA MASCHERA DEL SUPER AMMORTAMENTO

Nela maschera per ogni bene nella prima riga viene riportato:

  1. la descrizione
  2. la data di entrata in funzione e data consegna 
  3. il tipo di bene
  4. il possesso

oltre che alla colonna “seleziona” e al numero delle scheda cespite.

La seconda riga invece è suddivisa in due parti:

  1. la prima sezione riguarda i dati dell’ammortamento “Ordinario”
  2. la seconda sezione i dati del calcolo del “Super Amm.to
 

1° Sezione: AMMORTAMENTO ORDINARIO

Per ogni bene nella prima sezione viene riportato in automatico:

  1. il costo civile
  2. la % di amm.to civile
  3. la quota calcolata di amm.to civile
  4. l’importo, la % e il limite massimo deducibile in presenza di beni a deduzione limitata
  5. il costo fiscale massimo deducibile
  6. la % di amm.to fiscale
  7. la quota calcolata di amm.to fiscale
     

2° Sezione: AMMORTAMENTO CON IL CALCOLO DEL SUPER AMM.TO

Per ogni bene la seconda sezione è composta da:

     l.costo civile

     m. % Super: in base alla data consegna del bene sarà indicata la % del super amm.to a cui sarà assoggettato il bene

     n. costo fiscale maggiorato del 40 o 30 % del super: costo civile + (costo civile *40/100)

     o. importo maggiorato del 40%, la % e il limite massimo deducibile in presenza di beni a deduzione limitata


(: i veicoli ed altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all’art. 164 comma 1 del Tuir acquistati dal 2017 con consegna nell’anno sono esclusi dal super amm.to)

      p.costo fiscale massimo deducibile:costo fiscale maggiorato del 40-30% * la %Ded/100

      q. % di amm.to fiscale

      r. quota totale del super amm.to: (costo fiscale massimo deducibile*i giorni di utilizzo/i giorni dell’anno) * % di amm.to fiscale/100

    s. quota di super amm.to da dedurre extra-contabilmente: differenza tra  “quota totale del super amm.to” e “quota dell’amm.to normale fiscale della prima sezione”.
 

Per calcolare la quota del “super amm.to” è necessario selezionare i beni e cliccare nel pulsante .


Se uno di questi beni è stato inserito nei “Cespiti” dopo aver calcolato l’amm.to normale, ma soddisfa tutti i requisiti del calcolo del “super amm.to”, la procedura lo inserisce nella maschera ma risulterà non selezionabile.

Inoltre per tale bene sarà presente una colonna in più “Beni Esclusi dal Calcolo” dove sarà indicato questo simbolo .


.

 

: “Impossibile eseguire il calcolo del super ammortamento in quanto non è stato calcolato l’ammortamento normale nell’anno 20xx”.

A questo punto, se anche per questo bene deve essere calcolato il “super amm.to”, è necessario:

  • uscire dalla maschera,
  • ricalcolare l’amm.to normale ,
  • riaccedere al pulsante ,
  • procedere al calcolo del “super amm.to” 

Se invece, tale bene non deve essere compreso nel “super amm.to” procedere subito con il calcolo.

Dal 2019, con il Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019), è stato introdotto per la prima volta un tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, superato il quale l'agevolazione non spetta per la parte eccedente.

Nel caso in cui per gli acquisti soggetti a super amm.to acquistati dal 01/04/2019 si superi tale soglia nel calcolo sarà riportato solo il valore per cui l’agevolazione aspetta nel quale sarà effettuato il calcolo e il bene sarà contraddistinto dal simbolo .

 

Effettuato il calcolo, il software visualizza i dati calcolati e richiede il salvataggio.

Nella maschera, nella parte in basso, viene riportato il totale delle quote del super amm.to e della quota extracontabile.
 


Confermando, uscendo e rientrando dalla maschera, i dati saranno ricaricati.

Rispondendo “No” al messaggio i dati saranno eliminati.

Il valore delle quote del super amm.to da dedurre extra-contabilmente sarà riportato in automatico negli appositi campi in Unico:

  • RF55 codice 50 super amm.to 140%
  • RF55 codice 57 super amm.to 130%

(immagine– quadro RF55 campo 50  Modello Redditi Società di capitali – Super amm.to 140%)

Per eliminare il calcolo del super amm.to cliccare nel pulsante .

 torna su

 

BENI IMMATERIALI - CALCOLO SUPER AMM.TO

La legge di Bilancio 2017 oltre a prolungare il super amm.to per i beni materiali ha introdotto un’ulteriore strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. Iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 (Beni presenti nell’allegato A alla legge n.232 del 2016). Se sussiste questa agevolazione, è possibile beneficiare anche del super ammortamento per i beni immateriali compresi nella tabella B allegata alla legge di Bilancio 2017 (L.232/2016).

Beni rientranti nella Tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017

ALLEGATO B - L.232/2016

                                    (Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto(sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

: l’agevolazione del “Super Amm.to per i beni rientranti nell’allegato B” (software, piattaforme, applicazioni) è possibile beneficiarlo solamente se nell’anno è presente un bene soggetto ad IPER AMM.TO.

NOVITA’ LEGGE SI STABILITA’ 2018

Per gli investimenti che vengano effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nelle categorie di particolare software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga dell’ammortamento maggiorato nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscono a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro tale data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%. 

NOVITA’ LEGGE SI STABILITA’ 2019

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali la legge di Bilancio 2019 ha esteso l’operatività del superammortamento del 40% relativo ai beni immateriali (software, sistemi e piattaforme IT, applicazioni) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

Le quote calcolate dei nuovi beni immateriali acquistati dal 2019, dovranno essere esposte in Unico nel quadro RF in un nuovo campo 76.

La procedura nel software…

Un bene è soggetto a IPER AMM.TO se:

- presenta caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso nell’elenco dei beni agevolati (Allegato A);

- che il bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

se il bene è in possesso di questi due requisiti occorre che venga attestata:

- per i beni con costo di acquisizione inferiore a € 500.000 da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000);

- per i beni con costo di acquisizione superiore a € 500.000 da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

In presenza di un bene materiale soggetto a “IPER AMM.TO”, dal 2017 nella scheda delle Immobilizzazioni Immateriali è stata inserita la possibilità di definire se un bene immateriale è soggetto a “Super amm.to 140%.

 

Ricordiamo che per usufruire del super amm.to al 140% è necessario che il bene immateriale, software, piattaforme o applicazioni sia funzionale all’Industria 4.0 (allegato B L. 232/2016).

Per poter inserire il check è necessario che il bene oltre ad essere funzionale all’Industria 4.0 deve essere concesso e fruibile dal 01 gennaio 2017al 31 Dicembre 2018, oppure fino al 31 Dicembre 2019 a condizione che entro il 31.12.18 sia stato accettato l’ordine di acquisto e si sia provveduto a pagare acconti in misura almeno pari al 20%.

Nel caso in cui il bene sia acquistato nel 2018, ma l’ordine di acquisto è stato accettato entro il 31/12/2017 e si è provveduto a pagare anche acconti in misura almeno pari al 20%, è necessario apporre il check su  .

Stessa cosa se il bene è stato acquistato nel 2019 ma è stato accettato entro il 31/12/2018.

Se l’arco temporale non soddisfa il requisito il check non è editabile.

Se invece la data consegna è compresa nell’intervallo è possibile inserire il check. Inserendolo, viene richiesto se il bene per cui si andrà ad eseguire il calcolo del super amm.to al 140% rientra tra i beni compresi nella tabella B allegata alla legge di Bilancio 2017 (L.232/2016).

Se il bene rientra tra quelli presenti nella tabella B della legge di bilancio 2017 confermare il messaggio, altrimenti cliccare su “No”.

Confermando il messaggio con “SI”, viene inserito il check e il bene sarà incluso nel calcolo del “Super Amm.to 140%” per i beni immateriali.

Dopo aver assoggettato il bene super amm.to, il calcolo si esegue da:

-      Cespiti

-      Calcolo (beni Immateriali)

-      pulsante “Super Amm.to”

Per accedere è necessario aver salvato l’ammortamento ordinario, altrimenti, tramite messaggio, l’utente viene avvertito che non è possibile eseguire il calcolo.

Effettuato il calcolo dell’amm.to normale, dal pulsante “Super Amm.to”, si accede alla maschera per eseguire il calcolo del “super amm.to al 140% per i beni immateriali”.

All’interno saranno caricati solo i beni che:

- nella scheda riportano il check su 

Nella maschera occorrerà cliccare su  e confermare il calcolo. La procedura di calcolo è la stessa eseguita nel calcolo del super amm.to per i beni materiali (maggiorazione del costo del 40%).

Il valore delle quote del super amm.to da dedurre extra-contabilmente sarà riportato in automatico negli appositi campi in Unico:

?

  • RF55 codice 56: beni immateriali acquistati entro il 31/12/17 ovvero il 30/09/2018 a condizione che entro la data 31/12/17 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento
  • RF55 codice 59: beni immateriali acquistati entro il 31/12/18 ovvero il 31/12/2019 a condizione che entro la data 31/12/18 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento
  • RF55 codice 76: beni immateriali acquistati entro il 31/12/19 ovvero il 31/12/2020 a condizione che entro la data 31/12/19 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cent

 

 torna su

4.2.3.2.2 Iper Ammortamento

La legge di Bilancio per l’anno 2017 ha introdotto, per i soli titolari di reddito d’impresa, il meccanismo agevolato dell’Iper Ammortamento che prevede la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di beni strumentali materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 (Allegato A L.232/2016). In sostanza, l’IPER Amm.to dà la possibilità di ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o di produzione.

I beni rientranti nel 250% - Iper Ammortamento (DDL di bilancio 2017 art.3 comma 2) sono:

o   macchine utensili per asportazione;

o  macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (es. plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici

o    macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime

o    macchie utensili per la deformazione plastica dei metalli e la saldatura

o    macchine per il confezionamento e l’imballaggio

o   macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (es. macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)

o    robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot

o   macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle specifici

o    macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale

o    macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei prezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (es. RFID, visori e sistemi di visione)

o    magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

o    controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)

o    interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

o    interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

o    rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.

Anche per l’IPER Amm.to è stato previsto che gli acquisti vengono effettuati negli stessi termini previsti per l’estensione del super ammortamento:

- entro il 31.12.2017;

- entro il 30.09.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costi di acquisizione.

: un bene materiali strumentale nuovo, elencato nell’allegato A e consegnato nel 2016 non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quello al 40%.

E’ stato chiarito che se un bene “Industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento:

- tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%

Per beneficiare dell’agevolazione dell’Iper Ammortamento è necessario che il bene risulti “INTERCONNESSO” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per essere definito “INTERCONNESSO” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’IPER Amm.to del 150%, è necessario e sufficiente che il bene:

-       scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistema di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, HTTPS,MQTT, ecc.).

-      sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

Inoltre per la fruizione dell’agevolazione occorre che venga attestata:

-      per i beni con costo di acquisizione inferiore a € 500.000 da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000);

-      per i beni con costo di acquisizione superiore a € 500.000 da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. In alternativa alla perizia qualora si faccia riferimento ad un ente di certificazione accreditato è necessario acquisire un attestato di conformità. La perizia o attestato, deve essere redatta/o per singolo bene e non può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio.

COSA CAMBIA DAL 2018 CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

L’articolo 5, comma 2, proroga l’iper ammortamento disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, inclusi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017.

Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’indicazione nel 2018 che l’ordine è stato accettato e risulta pagato acc.to del 20% entro il 31/12/2017, non modifica il calcolo dell’iper amm.to che rimane sempre del 250%, ma il riporto della quota extra contabile in Unico. Questa viene confluita in un codice del RF55 diverso a differenza se l’acquisto è stato fatto nel 2018 con o senza tale proprietà.

COSA CAMBIA DAL 2019 CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con la nuova legge di bilancio 2019, gli investimenti soggetti all’Iper ammortamento potranno fruire di una maggiorazione pari al:

  • 170% (270%) fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
  • 100% (200%) per gli investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% (150%) oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • oltre la soglia di 20 milioni di euro non spetta invece alcuna agevolazione.

Tali nuove percentuali si applicano per gli investimenti in beni industria 4.0 destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore,
  • e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

NB: Gli ordini conclusi entro il 31 dicembre 2018 (con acconti versati almeno pari al 20%) continuano a fruire del 150%, mentre solo le eventuali variazioni sul medesimo ordine, avvenute dal 1° gennaio 2019, potranno beneficiare del 170%.

 

IL CALCOLO DELL’IPER AMM.TO IN GB

Dal 2017 nella scheda dei beni materiali è stata inserita la possibilità di definire se un bene rientra tra quelli presenti nell’allegato A della legge di Bilancio 2017.

In automatico il software, come avviene per il super amm.to delle materiali, non riesce a definire se il cespite che si sta inserendo è soggetto ad Iper perché ricordiamo che il bene deve:

1.    rientrare tra i beni strumentali materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 (Allegato A L.232/2016);

2.    avere come tipologia di possesso: 1 – proprietà, 4: Leasing (Bene riscattato), 6: Comodato (amm/to effettuato da comodatario);

3.    avere data consegna dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017 oppure entro il 30.09.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costi di acquisizione; Oppure data consegna dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 oppure entro il 31.12.2019 purché entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costi di acquisizione;

Oppure data consegna dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 oppure entro il 31.12.2020 purché entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;

4.    essere INTERCONNESSO (scambi informazioni con sistemi interni e sia identificato univocamente);

5.    essere attestato o da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000) oppure se superiore a 500.000 € da una perizia tecnica o attestato di conformità.

Tutti questi requisiti (1 -4 -5) non sono possibili da intercettare in automatico, quindi sarà l’utente a definire se il bene li soddisfa inserendo il check su .

Il check è attivo se il bene è settato come:

-  nuovo;

- di proprietà o bene riscattato o amm/to effettuato da comodatario;

-e se la data di consegna rispetta l’intervallo di tempo dal 01.01.2017 al 31.12.2019, oppure 31.12.2020 se presente il check su  , altrimenti non sarà possibile selezionarlo.

Il check  è presente nella scheda del cespite per l’anno 2020 ed è selezionabile solo se la data consegna del bene è compresa nell’intervallo di date da 01.01.2020 al 31.12.2020. Per gli anni precedenti vale sempre la stessa regola solo che troveremo il check con l’anno inferiore.

Se questi 3 requisiti sono soddisfatti sarà possibile assoggettare il bene al calcolo dell’IPER Amm.to in base alle %:

  • 150% per i beni antecedenti al 2019
  • 170% (270%) fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
  • 100% (200%) per gli investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% (150%) oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • oltre la soglia di 20 milioni di euro non spetta invece alcuna agevolazione

Selezionando il check, il software richiede la conferma per assoggettare il bene a “IPER Amm.to”. Nel messaggio sono riepilogati tutti i requisiti da rispettare per ottenere l’agevolazione della maggiorazione del costo di acquisizione dal 50% al 170% in base alla soglia di investimento.

 

Confermando con “SI” il messaggio, viene inserito il check, altrimenti il campo rimane vuoto e sarà necessario indicare la data di inizio dell’agevolazione.

Se si acquista un bene che supera la soglia dei 20.000.000,00 e si inserisce il check su “Iper Amm.to”, il software segnala che non è possibile assoggettare il bene all’agevolazione in quanto supera la soglia dei 20 milioni di euro (limite introdotto dalla Legge di Bilancio 201 – Articolo 1, commi da 60 a 65, L.145/2018).

Una volta assoggettato il bene a “IPER Amm.to” il calcolo si esegue come quello del “Super Amm.to” da:

-      Cespiti

-      Calcolo (beni materiali)

-      pulsante “Iper Amm.to”

Per accedere è necessario aver salvato l’ammortamento ordinario, altrimenti, tramite messaggio, l’utente viene avvertito che non è possibile eseguire il calcolo.

Effettuato il calcolo dell’amm.to normale, dal pulsante “Iper Amm.to”, si accede alla maschera per eseguire il calcolo del “IPER Amm.to”.

All’interno saranno caricati solo i beni che:

- nella scheda riportano il check su 

STRUTTURA DELLA MASCHERA DEL IPER AMMORTAMENTO

Nella maschera per ogni bene nella prima riga viene riportato:

a.    la descrizione

b.    la data di entrata in funzione e data consegna

c.    il possesso

oltre che alla colonna “seleziona” e al numero delle scheda cespite.

La seconda riga invece è suddivisa in due parti:

1.    la prima sezione riguarda i dati dell’ammortamento “Ordinario”

2.    la seconda sezione i dati del calcolo del “Iper Amm.to

1° Sezione: AMMORTAMENTO ORDINARIO

Per ogni bene nella prima sezione viene riportato in automatico:

d.    il costo civile

e.    la % di amm.to civile

f.     la quota calcolata di amm.to civile

g.    il costo fiscale

h.    la % di amm.to fiscale

i.      la quota calcolata di amm.to fiscale

2° Sezione: AMMORTAMENTO CON IL CALCOLO DEL IPER AMM.TO

Per ogni bene la seconda sezione è composta da:

j.     il costo civile

k.      la % dell’iper amm.to il cui bene è assoggettato (che può andare dal 50% al 170%)

l.       il costo fiscale (Iper%): costo fiscale maggiorato del % di agevolazione che può andare dal 50 al 170 in base all’anno e al valore del bene

m.     % di amm.to fiscale

n.      quota totale dell’iper amm.to: (costo fiscale +%*i giorni di utilizzo/i giorni dell’anno) * % di amm.to fiscale/100

o.      quota di Iper amm.to da dedurre extra-contabilmente: differenza tra “quota totale dell’iper amm.to” e “quota dell’amm.to normale fiscale della prima sezione

Per calcolare la quota del “iper amm.to” è necessario selezionare i beni e cliccare nel pulsante .

Se un bene è stato assoggettato al calcolo dell’IPER amm.to dopo aver calcolato l’amm.to normale, la procedura lo inserisce nella maschera ma risulterà non selezionabile.

A questo punto, se anche per questo bene deve essere calcolato “l’IPER Amm.to”, è necessario:

-      uscire dalla maschera,

-      ricalcolare l’amm.to normale ,

-      riaccedere al pulsante 

-      procedere al calcolo del “super amm.to” .

 

Il software visualizza i dati calcolati e richiede il salvataggio.

Nella maschera, nella parte in basso, viene riportato il totale delle quote dell’Iper amm.to e della quota extracontabile.

Confermando, uscendo e rientrando dalla maschera, i dati saranno ricaricati.

 

Rispondendo “No” al messaggio i dati saranno eliminati.

Il valore delle quote dell’IPER Amm.to da dedurre extra-contabilmente sarà riportato in automatico negli appositi campi delle variazioni in diminuzione della Dichiarazione dei Redditi.

 

Per eliminare il calcolo del iper amm.to cliccare nel pulsante .


 
 
4.2.3.3 Modifica degli Ammortamenti riportati

Gli ammortamenti riportati nella form di cui sopra possono essere modificati dalla gestione “Beni Materiali”/”Beni Immateriali”.
Posizionandosi all’interno della scheda del cespite e effettuando doppio click nei campi relativi (vedi figura sotto), si apre la form “Dettaglio ammortamenti”:
 

 

Cliccando nel pulsante  , la procedura avverte con un messaggio che:
 
 


E’ ora possibile modificare l’importo, che verrà salvato automaticamente.
Al termine dell’operazione, cliccare su  .

Nella maschera “Calcolo Ammortamento”, in prossimità del bene a cui è stata apportata la modifica, apparirà un check nella casella “Calcolo forzato dall’utente”.

 
 

Tale forzatura può essere eliminata direttamente dalla form “Calcolo Ammortamento”: 

      togliendo il check nel relativo campo 

       tramite il pulsante .
 
Optando per il secondo metodo, dal pulsante si apre la maschera “Beni con ammortamenti forzati dall’utente”.
Tale maschera riepiloga tutti i beni per i quali l’utente ha effettuato una forzatura nel calcolo dell’ammortamento.
 
 
 

E’ possibile eliminare le forzature:

- singolarmente per ogni bene: per ogni bene, togliere il check presente dal campo “Forzato

- simultaneamente per tutti i beni presenti: cliccare nel pulsante  
 
 
4.2.3.4 Ammortamento ridotto 

In alcuni casi il legislatore fiscale prevede la possibilità di effettuare il calcolo delle quote di ammortamento, da portare in diminuzione del reddito d’impresa, riducendo i coefficienti ordinariamente previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.
Tale procedimento prende il nome di AMMORTAMENTO RIDOTTO.

 
 
 
  Con la riforma del diritto societario e l’introduzione dell’IRES, l’art. 102 TUIR (ex art. 67) è stato riformulato sopprimendo ogni richiamo al concetto di ammortamento ridotto e ai limiti previgenti del 50%.

Per i soggetti in contabilità ordinaria le nuove disposizioni attribuiscono, quindi, al contribuente piena libertà discrezionale in merito alla riduzione della quota di ammortamento fiscale annuale e al conseguente allungamento della durata del piano di ammortamento fiscale a prescindere da motivazioni e prove legate al minor utilizzo del cespite.
 
La risoluzione ministeriale n.78/2005 chiarisce, però, che non può ammettersi in via generalizzata la possibilità di calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali in misura diversa dagli ammortamenti civilistici e, quindi, in modo avulso dalle indicazioni di bilancio (stante il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico enunciato dall’art. 83 del TUIR).

In pratica la riduzione delle quote di ammortamento con l’allungamento del periodo complessivo di ammortamento del cespite è fiscalmente ammessa solo in stretta coerenza e correlazione a quanto indicato in bilancio.

In questo senso tale risoluzione non pone un divieto assoluto ad un ammortamento fiscale inferiore a quello civilistico, ma lo assimila ad una scelta di mera convenienza, con la quale impedisce che l’eccedenza possa essere ammortizzata in futuro, introducendo così una nuova disciplina implicita di “quote perse”  in ogni caso è da escludere la possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti non dedotti in precedenza, attraverso variazioni in diminuzione che non troverebbero legittimità nel sistema delle norme sul reddito di impresa.


 

GBsoftware fornisce il metodo per calcolare l’ammortamento ridotto senza interagire manualmente nel calcolo delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali in base ai criteri fissati dall’art. 102 del TUIR. Per i beni immateriali e per i costi pluriennali sono fissati criteri diversi a seconda del tipo di bene.


All’interno della procedura “CALCOLO AMMORTAMENTO”   è stato inserito un apposito pulsante   che permette il calcolo dell’ Ammortamento ridotto.


Nella form, suddivisi per sottospecie, vengono ricaricati i cespiti presenti nella gestione il cui ammortamento non è ancora terminato.

 


Nel prospetto sarà possibile : 


  Filtrare per sottospecie

Nella form, vengono ricaricati tutti i beni che hanno un residuo di costo da ammortizzare per l’anno selezionato.

All’interno è stata inserita la possibilità di “filtrare” per sottospecie i beni presenti.

 


Questo facilita l’utente nella ricerca di un determinato cespite o nell’inserimento da input delle percentuali ridotte.

Inoltre, effettuando un doppio click nella riga del cespite si apre direttamente la relativa scheda.


  Ridurre le % di amm.to in base alla scelta dell’utente

GBsoftware propone due modalità per ridurre le % di amm.to :

da INPUT: l’utente deve inserire manualmente per ogni cespite, nei campi "% Civile Nuova" e "% Fiscale Nuova”, la % di ammortamento per effettuare il calcolo ridotto

 


- sfruttando l'automatismo proposto dalla sezione “Riduci le % del …” :

Inserire la % di riduzione di amm.to nello spazio giallo e confermare il dato con INVIO  oppure utilizzare l'apposito pulsante  .


Appare il seguente messaggio:

 
 


Cliccando su "SI'", le percentuali verranno inserite negli appositi campi:

 


Tali percentuali sono ottenute attraverso il seguente calcolo:
 


 Esempio: Calcolo dell' ammortamento ridotto di un bene 
Si presuppone: 
% storica del cespite = 20% 
 % riduzione = 10%

 


 
 

 


Una volta eseguita questa procedura, nella colonna % civile/fiscale utilizzata, verrà inserita la nuova % ridotta con cui è stato effettuato il calcolo dell'ammortamento.

 


Nel caso in cui l’utente rientra nella maschera dell’ammortamento ridotto e procede ad una nuova riduzione della percentuale di ammortamento, GBsoftware, avverte tramite messaggio che le percentuali erano già state ridotte in precedenza. Se tale ulteriore riduzione è corretta, confermare il messaggio altrimenti ripristinare con il pulsante le percentuali storiche.

 



  Cancellare le percentuali impostate

L'ammortamento non è stato ancora calcolato

In questo caso è possibile eliminare le percentuali (ridotte) precedentemente impostate (da input o da calcolo automatico) cliccando sul pulsante   e rispondendo "SI" al messaggio:


 

Se si procede ad effettuare il nuovo calcolo dell’ammortamento, il programma utilizzerà le percentuali storiche inserite in fase di caricamento del cespite.

L'ammortamento è già stato calcolato con le % ridotte

In questo caso,  cliccando su  il software informa che non è possibile eliminare le percentuali dato che non risultano presenti.

 



 Ripristinare le percentuali storiche di ammortamento
 

Dopo aver eseguito il calcolo dell’ammortamento con le percentuali ridotte, se occorre ripristinare quelle storiche è necessario cliccare l’apposito pulsante  .

 

Selezionando il pulsante e confermando il seguente messaggio: 
 


il software reimposta le percentuali storiche inserite in fase di caricamento dei cespiti.
A questo punto sarà possibile ricalcolare di nuovo l’ammortamento con le % normali.

Se le percenutali risultano variate rispetto a quelle storiche (ovvero le colonne % civile/fiscale nuova sono compilate) e cliccando nel pulsante   appare il seguente messaggio:

 


non è possibile effettuare il ripristino, in quanto con le nuove percentuali ridotte non è stato eseguito il calcolo dell'ammortamento.

In questo caso, sarà sufficiente cancellare tali percentuali tramite il pulsante  .

4.2.3.5 Invio dei dati alla contabilità

Prima dell’invio dei dati alla contabilità, se nella maschera non sono presenti tutti i conti per eseguire la registrazione è necessario effettuare l’abbinamento dei conti.

 

 

Questo è possibile uscendo dalla maschera e:

-      per i beni materiali accedendo al pulsante “Sottospecie/Piano dei Conti”

-      per i beni immateriali accendendo al pulsante “Abbinamento % Ammor. Immateriali /Piano dei conti

All’interno del primo pulsante troviamo l’abbinamento dei conti del “Piano dei Conti” alle sottospecie previste dal D.M. del 31/12/1988 (vedi guida 4.1.2 Sottospecie/ Piano dei conti), all’interno della seconda il trattamento civilistico e fiscale del processo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

Se in fase di caricamento dei cespiti materiali/immateriali sono stati utilizzati dei conti per cui non è stato previsto da GB un raccordo con le varie % di amm.to, in entrambe le tabelle vengono creati dei righi (nella parte in basso) dove è possibile inserire l’abbinamento.
 

Per farlo occorre:

-      posizionarsi nel rigo senza conti agganciati (posti in fondo alla maschera)

-    cliccando il pulsante “modifica”, inserire nella parte dei raccordi a destra il conto del fondo amm.to, dell’amm.to, delle minusvalenze e delle plusvalenze.

 

Questa procedura dovrà essere eseguita per tutti i conti che non possiedono i raccordi completati.


Successivamente, dal “Calcolo Amm.to”, tramite il pulsante  è possibile inviare i dati calcolati per gli ammortamenti alla Contabilità.

I dati che verranno esportati in Contabilità saranno tutti quelli che riportano il check nella relativa casella  .

La procedura chiede conferma prima di effettuare l’operazione:

 



- cliccando su “NO” si annulla l’operazione
- cliccando su “SI”, si apre la form 

 


Per operare modifiche su un conto, effettuare doppio click sul n° del conto: si aprirà la maschera del “Piano dei conti” dalla quale è possibile procedere alle modifiche.

Cliccare il pulsante  e inserire la data di registrazione nella form che si apre:

 


NB: Se è presente nell’anno una stessa registrazione precedentemente inviata dalla procedura (es. situazioni provvisorie), il software la cancella e registra in automatico l’ultima inviata.
 

4.2.3.6 Storicizza/Destoricizza calcolo

Per effettuare la storicizzazione dei calcoli dell’anno corrente cliccare sul pulsante  .

La procedura chiede conferma della storicizzazione dei dati per l’anno in corso :

 
 

NB: Questa funzione provvede a storicizzare anche gli anni precedenti, se ciò non era stato ancora fatto.

Per destoricizzare il calcolo relativo a determinati anni, cliccare su  .

Si apre la form “Destoricizza Calcolo”: nella form sono riportati gli anni per cui è presente una storicizzazione.
Apporre check sull’anno da destoricizzare e poi cliccare su “Procedi”.
 
 

4.2.3.7 Legenda Situazioni

Nella form per il calcolo dell’ammortamento, alla colonna “Situazione” sono riportati semplicemente dei numeri identificativi delle situazioni dei vari beni:
 
 

 
Per visualizzare la descrizione delle situazioni attribuite a ciascuno di essi, consultare la “Legenda situazioni” che si apre dal pulsante  presente in basso a destra nella maschera.
 
 
 

4.2.3.8 Elimina ammortamento

E’ possibile eliminare l’ammortamento calcolato per un determinato anno tramite il pulsante .

Viene richiesta la conferma dell’operazione tramite un messaggio:


 
 

- cliccare su “SI” per eliminare gli ammortamenti calcolati per l’anno indicato
- cliccare su “NO” per annullare l’operazione

 
NB: Nel caso in cui gli ammortamenti siano stati già inviati alla Prima Nota, la procedura avverte con un messaggio che non è possibile eliminarli:

 
 

In questo caso, per eliminare gli ammortamenti procedere preliminarmente alla cancellazione della relativa registrazione in Prima Nota.

4.2.3.9 Stampa ammortamento
Dopo aver effettuato il calcolo dell’ammortamento si può procedere alla stampa cliccando il pulsante  .

4.2.3.10 Sospensione ammortamento art.60 DL104/2020

4.2.3.10.1 Normativa

A seguito della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2 è stato emanato il DL 104/2020 il cui articolo 60 disciplina la mancata effettuazione del 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore d’iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

In particolare, la quota di ammortamento che non viene effettuata nel presente periodo d’imposta è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo, prolungando il piano d’ammortamento originario.

Con lo stesso criterio vengono quindi differite le quote successive.

Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

La deduzione delle quote d’ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli art.5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

 

4.2.3.10.2 Sospensione ammortamento

Il DL 104/2020 ha come destinatari i seguenti soggetti, con applicazione del regime ordinario:

  • Società di capitali
  • Società di persone
  • Ditte individuali

La norma si applica al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma, ossia il 14 ottobre 2020, giorno di entrata in vigore della L. 126/2020.

Nel software GB la sospensione dell’ammortamento avviene all’interno della gestione di calcolo dei cespiti, selezionando il bottone in corrispondenza dei beni materiali o beni immateriali:

Tramite bottone  vengono visualizzati tutti quei beni materiali/immateriali non completamente ammortizzati, a cui è possibile associare una % di sospensione, digitandola direttamente nel campo “% Civile sospesa”:

oppure selezionando alcuni/tutti i beni ed applicando la % d’ammortamento da sospendere:

 L’ammortamento può essere sospeso fino al 100% e non deve necessariamente riguardare tutti i beni dell’azienda: le % civili sospese possono quindi non essere tutte uguali.

La procedura per il calcolo dell’ammortamento utilizzerà la % indicata nella colonna “% civile applicata”.

Di default vengono proposte tutte le sottospecie ma è possibile filtrare solamente quelle desiderate:

 torna su

 

4.2.3.10.2.1 % ammortamento sospeso e importo sospeso

All’uscita dalla maschera di sospensione dell’ammortamento civile viene quindi effettuato un ricalcolo dell’ammortamento, con evidenza della % di ammortamento sospeso e dell’importo sospeso:

Le stesse informazioni vengono evidenziate nel dettaglio degli ammortamenti nella scheda dei cespiti:

Ricerca dei beni:

Ammortamenti fiscali:

 torna su

 

4.2.3.10.3 Prospetto di riepilogo degli ammortamenti sospesi e relative riprese fiscali

Il prospetto di riepilogo degli ammortamenti sospesi e delle relative riprese fiscali è accessibile dalla gestione di calcolo dei cespiti:

 Il prospetto è visualizzabile solamente se è stata eseguita la sospensione per almeno un bene nell’anno oppure se sono presenti quote di ammortamenti sospesi negli esercizi precedenti da recuperare nell’esercizio corrente, così come evidenziato da apposito messaggio:

Per ogni bene viene riportato il dettaglio civile, fiscale e le relative riprese:

Civile

Valore: valore civilistico del bene

Fondo amm.to anno precedente: fondo ammortamento relativo all’anno precedente

Quota amm.to calcolata: quota d’ ammortamento calcolata nell’anno

% ammortamento sospesa: % d’ ammortamento sospesa nell’anno

Q.ta amm.to sospesa: quota d’ammortamento sospesa nell’anno

Q.ta amm.to recuperata di a.p.: quota d’ammortamento recuperata nell’anno corrente, relativa ad anni precedenti

 

Fiscale

Valore: valore fiscale del bene

Fondo amm.to anno prec.: fondo ammortamento relativo all’anno precedente

Q.ta amm.to deducibile: quota d’ammortamento deducibile nell’anno

di cui q.ta amm.to deducibile su amm.to civile calcolato: quota d’ammortamento deducibile relativa all’ammortamento civile calcolato

di cui q.ta amm.to deducibile su amm.to civile non calcolato: quota d’ammortamento deducibile relativa all’ammortamento civile non calcolato

 

Q.ta amm.to non deducibile su amm.to civ. calcolato: quota d’ammortamento non deducibile relativa all’ammortamento civile calcolato

Q.ta amm.to non deducibile su q.ta amm.to civ. recuperata di a.p.: quota d’ammortamento non deducibile relativa alla quota d’ammortamento civile recuperata di anni precedenti

Conto registrazione contabilità: conto utilizzato in fase di registrazione in contabilità

 

Per ogni sottospecie viene riportato il totale:

Lo stesso per il totale generale di tutte le sottospecie:

 

 

 Negli anni d’imposta in cui è riportata la sospensione o il recupero nell’anno corrente della quota d’ammortamento sospesa negli anni precedenti, viene riportato il dettaglio dell’ammortamento di tutti i beni a prescindere dall’applicazione del DL 104/2020.

 torna su
 

4.2.3.10.4 Riporto dei dati nei prospetti fiscali in contablità

La sospensione degli ammortamenti ha riflessi nei vari prospetti fiscali presenti in contabilità che guidano l’utente nella predisposizione dei modelli Redditi ed Irap:

  • Prospetto fiscale Irpef/Ires contabilità ordinaria
  • Irap art. 5
  • Irap art. 5-bis

 

4.2.3.10.4.1 Prospetto fiscale Irpef/Ires contabilità ordinaria

I dati relativi agli ammortamenti, nella sezione “Ammortamenti” sono calcolati in base al calcolo effettivo dell’anno:

Importo: quota d’ammortamento calcolata

Deducibile fiscale: quota d’ammortamento deducibile relativa all’ammortamento civile calcolato

Non deducibile: quota d’ammortamento non deducibile relativa all’ammortamento civile calcolato

Nella sezione “Sospensione ammortamento” sono riportati invece:

Deducibile fiscale: quota d’ammortamento deducibile relativa alla quota civilistica non calcolata

Non deducibile: quota d’ammortamento non deducibile relativa alla quota civilistica recuperata di anni precedenti

 

4.2.3.10.4.2 Irap art.5

Nel prospetto fiscale Irap art. 5, nella sezione dei componenti negativi, viene riportato distintamente l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:

Importi civilistici: quota d’ammortamento calcolata

% deducibilità: % deducibilità dell’importo civilistico

Importo deducibile: quota deducibile dell’importo civilistico

Importo non deducibile: quota non deducibile dell’importo civilistico

Allo stesso modo del prospetto precedente vengono riportati gli importi della sospensione dell’ammortamento tra le deduzione extra-contabili:

Importo deducibile: quota d’ammortamento deducibile relativa alla quota civilistica non calcolata

Importo non deducibile: quota d’ammortamento non deducibile relativa alla quota civilistica recuperata di anni precedenti

 

4.2.3.10.4.3 Irap art.5-bis

Nel prospetto fiscale Irap art. 5-bis i dati degli ammortamenti sono riportati nella specifica sezione “Ammortamenti”:

Importo: quota d’ammortamento calcolata

Deducibile fiscale: quota d’ammortamento deducibile relativa all’ammortamento civile calcolato

Non deducibile: quota d’ammortamento non deducibile relativa all’ammortamento civile calcolato

Nella sezione “Deduzioni extra-contabili” sono riportati invece:

Deducibile fiscale: quota d’ammortamento deducibile relativa alla quota civilistica non calcolata

Non deducibile: quota d’ammortamento non deducibile relativa alla quota civilistica recuperata di anni precedenti

 torna su

 Documenti correlati
14/06/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A.
   Decreto Ministeriale del 31/12/1988
Info: 06 97626328