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Calcolo credito d’imposta beni ammortizzabili (DL 160/2019 – 178/2020) Torna indietro
N° doc. 37.392
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Calcolo credito d’imposta beni ammortizzabili (DL 160/2019 – 178/2020)
 

Calcolo credito d’imposta beni ammortizzabili (DL 160/2019 – 178/2020)

1 - Premessa

2 - Beni soggetti a credito d’imposta

3 - Entità e utilizzo del credito d'imposta

   3.1 Credito d’imposta 2020 legge n. 160/2019 – commi da 185 a 197

   3.2 Credito d’imposta 2021 legge n. 178/2020 - commi  da 1051 a 1063

4 - A chi si rivolge

5 - Decadenza se si cedono i beni

6 - Codici Tributo F24

7 - Il trattamento contabile del credito d’imposta e riporto su quadro RU

8 - Calcolo credito d’imposta nel software GB

   8.1 Requisiti di accesso

   8.2 Maschera del calcolo

     8.2.1 Suddivisione tipologia beni e tipologia credito (Legge n.160/19 – n.178/20)

     8.2.2 Volume d’affari

     8.2.3 Credito d’imposta (calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)

8.2.3.1 Calcola

8.2.3.2 Elimina

8.2.3.3 Storicizza

8.2.3.4 Riepilogo Credito (invio a F24)

     8.2.4 Visualizza (Legge n.160/19 – n.178/20)

     8.2.5 Stampe

9 – Integrazione credito nel quadro Ru

1 - Premessa

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha sostituito integralmente la disciplina del super/iperammortamento, con quella del nuovo credito d’imposta spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Il nuovo credito d’imposta - a differenza di quanto avveniva per la maggiorazione dell’ammortamento a cui eravamo stati abituati negli ultimi anni e che aveva valenza esclusivamente fiscale - deve essere considerato anche ai fini contabili, analogamente a quanto avviene per un qualsiasi contributo in conto impianti.

Il nuovo credito d’imposta interessa tutte le imprese e - in relazione ad alcuni investimenti - anche i professionisti. I beni per i quali è possibile fruire del credito d’imposta sono i medesimi che fino allo scorso anno potevano fruire del super/iperammortamento.

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2 - Beni soggetti a credito d’imposta

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento - articolo 1, Dl 34/2019)
  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).

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3 - Entità e utilizzo del credito d'imposta

   3.1 Credito d’imposta 2020 legge n. 160/2019 – commi da 185 a 197

   3.2 Credito d’imposta 2021 legge n. 178/2020 - commi  da 1051 a 1063

3.1 Credito d’imposta 2020 legge n. 160/2019 – commi da 185 a 197

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha introdotto il nuovo credito d’imposta a titolo di investimento in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova legge di Bilancio 2021, anche per l’anno 2020, ha modificato la decorrenza del calcolo del credito introducendo delle percentuali più vantaggiose per i beni acquistati dal 16 novembre 2020.

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari:
    • al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro.

Il credito potrà essere usufruito in 5 quote annuali dall’anno successivo della data di interconnessione dei beni;

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Potrà essere usufruito in 3 quote annuali dall’anno successivo della data di entrata in funzione dei beni;

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Il credito potrà essere usufruito in 5 quote annuali dall’anno successivo della data di entrata in funzione dei beni;

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

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3.2 Credito d’imposta 2021 legge n. 178/2020 - commi  da 1051 a 1063

Queste percentuali con la nuova legge di bilancio 2021 sono cambiate in:

- dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021:

  • (comma 1054) per i beni strumentali (materiali) nuovi la nuova percentuale di credito d’imposta sarà pari al 10% (ex super ammortamento) anche per i beni inferiori a 516,46;
  • (comma 1054) beni immateriali diversi dal software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro pari al 10%.

- dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

  • 6% Beni materiali ordinari tetto massimo 2 milioni, immateriali ordinari 1 milione
  • Il comma 1056 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 per i beni materiali di cui all’ex iper ammortamento o piano Industria 4.0 la nuova percentuale sarà:
    • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.;
  • il comma 1057 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 sempre per i beni industria 4.0 le percentuali saranno:
    • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
  • Il comma 1058 per i beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della Legge di Bilancio 2017 la nuova percentuale sale al 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

NB: Il Decreto Sostegni-bis ha aggiunto all’articolo 1 L. 178/2020 il nuovo comma 1059-bis, che, unitamente al comma 1059, detta le regole di utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Ha modificato la fruizione del credito prevedendo l’estensione anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro della facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione dall’entrata in funzione

 

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

 

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 4 - A chi si rivolge

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Il comma 195 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che:

…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. nel documento”.

In mancanza di tale dicitura l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 438 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che:

la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione

Tuttavia, aziende e professionisti possono sanare l’eventuale assenza della dicitura di cui sopra, prima che inizino le attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, attraverso le modalità che la stessa Agenzia delle Entrate ha indicato nell’interpello numero 438 ovvero:

  • in caso di fattura elettronica:
    • stampando il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile e conservando il documento medesimo presso la sede aziendale;
    • realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
  • in caso di fattura cartacea:
  • riportando la corretta dicitura da parte del soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

Dal 2021: Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020

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5 - Decadenza se si cedono i beni

Il credito (sia quello 4.0 che quello per investimenti ex superammortizzabili) viene ricalcolato al ribasso, in modo proporzionale, in caso di cessione o di destinazione a strutture estere dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno seguente a quello di acquisto. Non si decade in caso di effettuazione di investimenti sostituivi (legge 205/2017 commi 35 e 36). Il maggior credito di imposta eventualmente già compensato in F24 rispetto a quello ricalcolato deve essere versato entro il termine per il saldo delle imposte dell’esercizio in cui è avvenuta la cessione. Non si applicano sanzioni o interessi.

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Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

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6 - Codici Tributo F24

Con Risoluzione n 3/E del 13 gennaio 2021 sono istituiti 6 codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:

  1. ex art 1 commi 184 e seguenti Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
  2. ex art 1 commi 1051 e seguenti Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

Caso 1:

è riconosciuto un credito di imposta, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, utilizzabile con le seguenti modalità:

  • il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo
  • oppure tre per gli investimenti di cui al comma 190
  • il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188
  • o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dalla norma (comma 118)

Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Caso 2:

L’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito di imposta agli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 
  • oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito è utilizzabile con le seguenti modalità:

  • in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
  • o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
  • per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

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7- Il trattamento contabile del credito d’imposta e riporto su quadro RU

Il nuovo credito d’imposta, introdotto dalla legge 160/2019, deve essere considerato contabilmente come un contributo in conto impianti. A dirlo era stata in passato la stessa Agenzia, con la risoluzione 241/E/2002, con cui aveva fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse (articolo 8 della legge 388/2000).

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate è possibile quindi utilizzare una delle due seguenti modalità alternative di registrazione del contributo:

  • come ricavo anticipato, da imputare per quote di competenza al conto economico, in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni agevolati, secondo la tecnica dei risconti;
  • rettificando il costo di ciascun bene agevolato per la quota di credito d’imposta maturato corrispondente al rapporto tra il costo sostenuto per l’acquisizione del bene stesso e il totale degli investimenti lordi, con conseguente calcolo degli ammortamenti sul costo al netto del contributo.

In altre parole, l’agenzia delle Entrate ipotizza, quindi, due tecniche contabili alternative:

1) (Metodo Indiretto) la prima prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d’imposta) e l’imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d’imposta imputabile all’esercizio, quest’ultima accompagnata da una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi che la sterilizza;

2) (Metodo diretto) la seconda prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto netto (cioè ridotto del credito d’imposta), cui va ad aggiungersi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla quota parte del credito d’imposta imputabile all’esercizio o, più precisamente, una variazione in diminuzione determinata come differenza tra l’ammortamento calcolato sul costo al lordo e quello calcolato sul costo al netto del credito d’imposta.

In entrambi i casi, quindi, l’effetto fiscale è il medesimo. Qualora si adotti la modalità di determinazione dell’ammortamento civilistico sulla base sul costo d’acquisto lordo (cioè non ridotto del credito d’imposta) e l’imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d’imposta imputabile per competenza all’esercizio, sulla base del medesimo piano di ammortamento civilistico, dal punto di vista meramente operativo avremo:

  • modalità operative invariate per quanto riguarda la registrazione contabile dell’acquisto del bene;
  • modalità operative invariate per l’inserimento e il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli ammortamenti civilistici e fiscali.

GBsoftware, consiglia di utilizzare la prima tecnica contabile e per la rilevazione ai fini del conto economico di creare un apposito conto alla voce A0005C – Altri ricavi al ramo 7054 - Quote contrib.in c/capitale utilizz.  e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;

Irrilevanza fiscale

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Riporto nel quadro RU Redditi 2021 chiede il dettaglio sul bonus beni strumentali

In particolare, con riferimento al modello Redditi SC 2021, nelle sezioni I e IV del quadro RU dovranno essere indicati:

- nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (sezione I);

- nel rigo RU120, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2020 realizzati nel periodo d’imposta (sezione IV);

- nel rigo RU130, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2021 realizzati nel periodo d’imposta (sezione IV).

Più in dettaglio, il rigo RU120 «Investimenti beni strumentali 2020» dovrà essere compilato indicando:

- in colonna 1, gli investimenti in beni materiali “generici”, di cui al comma 188 (codice credito H4);

- in colonna 2, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), di cui al comma 189 (codice credito 2H);

- in colonna 3, gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), di cui al comma 190 (codice credito 3H).

Il rigo RU130 «Investimenti beni strumentali 2021» dovrà essere, invece, compilato come segue:

- in colonna 1 andrà indicato il costo dei beni materiali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

- in colonna 2 andrà indicato il costo dei beni immateriali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

- in colonna 3 dovrà essere riportato il costo degli investimenti, di cui ai due punti precedenti, relativi a strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di Lavoro Agile;

- la casella 4 dovrà essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che beneficiano da subito dell’intero credito dell’imposta (una sola rata);

- in colonna 5 dovranno essere indicati gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), previsti dal comma 1056 (codice credito 2L);

- in colonna 6 dovranno essere indicati gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), previsti dal comma 1058 (codice credito 3L).

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8 - Calcolo credito d’imposta nel software GB

8.1 Requisiti di accesso

8.2 Maschera del calcolo

8.2.1 Suddivisione tipologia beni e tipologia credito (Legge n.160/19 – n.178/20)

8.2.2 Volume d’affari

8.2.3 Credito d’imposta (calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)

8.2.3.1 Calcola

8.2.3.2 Elimina

8.2.3.3 Storicizza

8.2.3.4 Riepilogo Credito (invio a F24)

8.2.4 Visualizza (Legge n.160/19 – n.178/20)

8.2.5 Stampe

 

8.1 Requisiti di accesso

Per procedere al calcolo del nuovo credito d’imposta dal 2020 accedere al nuovo pulsante nella gestione cespiti, sezione dati per altre applicazioni, “Calcolo credito d’Imposta”.

NB: attualmente è previsto il solo calcolo relativo all’anno 2020. Il 2021 sarà rilasciato con i prossimi aggiornamenti.

Cliccando su  è possibile effettuare una verifica dei requisiti dei beni che rientrano nel calcolo del credito d'imposta dei beni strumentali per tutte le ditte presenti nel software.

 

 

La procedura può richiedere del tempo, alla fine, restituirà l’elenco delle ditte con i beni aventi i requisiti per eseguire il calcolo del credito d’imposta.  E’ possibile stampare l’intero elenco oppure solo la lista delle ditte (check su visualizza solo codici ditta).

 

Per accedere al calcolo del credito d’imposta è necessario aver impostato il gruppo/specie appartenente alla ditta previsti dalla “Tabella dei coefficienti di ammortamento” contenuta nel D.M. del Ministero delle Finanze del 31/12/19, altrimenti:

Il calcolo del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2020, in base all’art.1 comma 186, è escluso per le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuazione aziendale e per le imprese destinatario.

Pertanto, non sarà possibile accedervi:

In tutti gli altri casi, anche per i professionisti, minimi o forfetari, accedendo si aprirà la maschera del calcolo del credito d’imposta che sarà suddivisa in due (professionisti – forfettari - minimi) o quattro tab (imprese) in base al regime contabile della ditta.

NB: in presenza di più codici attività, all’interno della gestione, saranno presenti tutti i beni dei codici attività con i requisiti del credito d'imposta. Il calcolo e l’invio dei crediti in F24 sarà unico.

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8.2 Maschera del calcolo

La maschera che viene visualizzata è composta dalla parte in alto della barra in tre sezioni:

  • volume d’affari
  • credito d’imposta (calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)
  • visualizza

e nella parte sottostante da 2 o 4 tab a seconda del regime contabile in cui siamo posizionati.

Le tab sono:

  1. - Beni materiali: prevista per tutti i regimi contabili
  2. - Beni immateriali: prevista per tutti i regimi contabili
  3. - Beni materiali industria 4.0: solo per i regimi impresa
  4. - Beni immateriali industria 4.0: solo per i regimi impresa

Nelle varie tab sono presenti le due tipologie di calcolo del credito:

- Calcolo credito d'imposta legge n. 160/2019: (non previsto per i beni immateriali)

- Calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020

Per ogni tab è presente la riga di ricerca e le seguenti colonne:

- Escludi: permette di escludere i beni dal calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali;

- Numero scheda: il numero di riferimento del bene nella gestione cespiti;

- Descrizione del bene: la descrizione presente nella scheda della gestione cespiti;

- Data entrata in funzione: la data presente nella scheda della gestione cespiti;

- Data interconnessione (solo per i beni materiali industria 4.0): la data inserita nella scheda della gestione cespiti;

- Importo del bene: il valore fiscale del bene presente nella scheda della gestione cespiti;

- % del credito: la percentuale prevista in base alla tipologia di credito (Legge n.160/19 – n.178/20). È modificabile solo per i beni materiali e immateriali riferiti alla legge n.178/20. Dal 10% è possibile attribuire il 15% se i beni sono destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile;

- Importo credito: il valore calcolato tra importo del bene e la % del credito;

- Numero quote: le quote in cui l’importo del credito in base al volume d’affari dovrà essere suddiviso;

- Quota annuale: il valore calcolato tra importo credito / il numero delle quote;

- Codice tributo: il codice da utilizzare in F24 per le varie tipologie di credito.

 

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8.2.1 Suddivisione tipologia beni e tipologia credito (Legge n.160/19 – n.178/20)

Nella maschera del calcolo del credito d’imposta beni strumentali, in base al regime contabile troviamo la seguente suddivisione dei beni:

1 Tab - Beni Materiali: sono presenti tutti i beni materiali:

  • nuovi;
  • con tipologia possesso 1 - 4 – 6;
  • che non sono autovetture (codice sottospecie 411 e 412);
  • con percentuale amm.to superiore a 6,5%;
  • che non rientrano tra i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (codice sottospecie: 1185 - 1290 - 1291 -1280 - 471);
  • che non hanno nella scheda il check impostato su “Bene industria 4.0” e la data interconnessione sia dello stesso anno della data entrata in funzione;
  • e che non hanno una data entrata in funzione 2020 ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2019”. In questo caso il bene è soggetto a super amm.to e non al credito d’imposta.

Suddivisi in base alla data entrata in funzione nei due diversi calcoli:

  • Calcolo credito d'imposta legge n. 160/2019:
    1. beni con data entrata in funzione dal 01 gennaio 2020 al 15 novembre 2020;
    2. % del calcolo credito al 6%, su 2 milioni di beni (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
    3. suddivisione del credito calcolato in 5 quote annuali, da utilizzare dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (2021-2025);
    4. codice tributo 6932.
  • Calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020:
  1. i beni con data consegna dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
  2. % del calcolo credito al 10%, oppure del 15% se i beni sono destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, su 2 milioni di beni (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
  3. con il nuovo decreto sostegni bis, 1 quota annuale senza distinzione del volume d’affari, utilizzabile dall’anno di entrata in funzione 2020;
  1. codice tributo 6935.

2 Tab - Beni Immateriali

Per i beni immateriali non è previsto il credito d’imposta legge n.169/2019 ma solo quello previsto dalla legge n.178/2020.

Nella maschera quindi troveremo solo il:

  • Calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020: dove saranno presenti:
    1. i beni immateriali con data consegna dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 che non sono industria 4.0 (senza check su scheda Bene immateriale Industria 4.0);
    2. % calcolo credito al 10%, oppure del 15% se i beni sono destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile su 1 milioni di beni (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
    3. suddivisione del credito in base al volume d’affari:
      • 1 quota annuale se volume di affari < 5 milioni di €, utilizzabile dall’anno di entrata in funzione 2020;
      • 3 quote annuali se volume di affari >= 5 milioni di €, utilizzabile dall’anno di entrata in funzione 2020;
  • codice tributo 6935.

 

3 Tab - Beni Materiali Industria 4.0

Sono presenti i beni materiali che nella relativa scheda hanno il check su “Beni Industria 4.0” e la data di inizio interconnessione sia riferita all’anno di calcolo del credito.

Anche in questo caso per l’anno 2020, dovranno essere fatte le due suddivisioni per il calcolo in base a:

  •  Calcolo credito d'imposta legge n. 160/2019 dove saranno presenti:
  1. i beni con check su “Beni Industria 4.0” e la data di inizio interconnessione tra il 01 gennaio 2020 al 15 novembre 2020;
  2. % del calcolo credito:
    • 40% fino ad un totale di investimenti pari a 2,5 milioni;
    • 20% per la quota di investimenti > 2,5 milioni fino ad un massimo di 10 milioni €, (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
  3. suddivisione dell’importo calcolato in 3 quote annuali, da utilizzare dall’anno successivo a quello di interconnessione dei beni (2021-2023);
  4. codice tributo 6933
  •  Calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020 dove saranno presenti:
    1. i beni con check su “Beni Industria 4.0” e la data di inizio interconnessione tra il 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
    2. % del calcolo credito:
      • 50% fino ad un totale di investimenti pari a 2,5 milioni;
      • 30% per la quota di investimenti > 2,5 milioni fino ad un massimo di 10 milioni €;
      • 10% oltre i 10 fino a 20 milioni € (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
    3. suddivisione dell’importo calcolato in 3 quote annuali, utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (2020);
    4. codice tributo 6936.

 

4 Tab - Beni Immateriali Industria 4.0

Sono presenti i beni immateriali che nella relativa scheda hanno il check su “Beni immateriale Industria 4.0” e la data entrata entrata in funzione è relativa all’anno del calcolo.

Anche in questo caso per l’anno 2020, dovranno essere fatte le due suddivisioni per il calcolo in base a:

  • Calcolo credito d'imposta legge n. 160/2019 dove saranno presenti:
  1. i beni immateriali con check “Bene immateriale Industria 4.0” con data entrata in funzione dal 01 gennaio 2020 al 15 novembre 2020
  2. % del calcolo credito al 15% fino ad un massimo di investimenti pari a 700.000 € (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
  3. suddivisione dell’importo calcolato in 3 quote annuali, da utilizzare dall’anno successivo a quello di consegna dei beni (2021-2023);
  4. codice tributo 6934.
  • Calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020 dove saranno presenti:
  1. i beni immateriali con check “Bene immateriale Industria 4.0” con data entrata in funzione dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
  2. % del calcolo credito è del 20% fino ad un massimo di investimenti pari a 1 milione di € (per la parte eccedente, la quota del credito non sarà calcolata);
  3. suddivisione dell’importo in 3 quote annuali, utilizzabili dall’anno di consegna dei beni;
  4. codice tributo 6937.

NB: in presenza di più codici attività, all’interno della gestione, saranno presenti tutti i beni dei codici attività con i requisiti del credito d'imposta. Il calcolo e l’invio dei crediti in F24 sarà unico.

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8.2.2 Volume d’affari

Per effettuare il calcolo è obbligatorio aver valorizzato la sezione del volume d’affari, in quanto determina, per il credito d'imposta legge n. 178/2020, il numero delle quote del credito della tipologia beni materiali e immateriali.

Se è inferiore a 5 milioni di €, €, per i beni immateriali, sarà possibile utilizzare il credito in un'unica quota annuale, se invece lo si supera verrà diviso in 3 quote annuali a partire dall’anno del calcolo.

Per i beni materiali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, invece, il nuovo decreto sostegni bis, ha modificato le regole di fruizione prevedendo l’estensione, anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni, di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione dall’entrata in funzione, invece delle tre quote annuali. 

 

Se con GB è stata gestita la dichiarazione iva o iva base dell’anno del calcolo del credito, la sezione sarà compilata in automatico dal software e non sarà modificabile.

 

 

Se invece, non è stata gestita la dichiarazione iva e iva base, all’accesso al calcolo del credito, il la sezione non sarà compilata e verrà richiesto di indicare se il volume d’affari dell’anno è inferiore o superiore a 5 milioni di €.

Se non siamo a conoscenza del valore ma le registrazioni contabili dell’anno sono state eseguite, è possibile visionarlo accedendo a:

  • Contabilità
  • Liquidazioni Iva
  • Volume d’affari

 

Una volta impostato, sarà possibile procedere al calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali.

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8.2.3 Credito d’imposta (calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)

8.2.3.1 Calcola

Permette di calcolare il credito d’imposta legge n. 160/2019 e 178/2020 per i beni presenti nella maschera con le percentuali previsti dalle due diverse leggi e il numero delle quote in base al volume d’affari settato.

Se non sono presenti beni nella maschera, sarà presente la scritta in alto:

 

Se invece sono presenti dei beni ed è necessario eseguire il calcolo, sarà presente la scritta in alto e il  in corrispondenza della tipologia di beni per cui il calcolo deve essere effettuato:

 

Cliccando “Calcola”, in automatico per ogni bene, sarà calcolato l’importo del credito da poter utilizzare in compensazione.

Importo credito = importo del bene * % credito

NB: il calcolo del credito viene eseguito finché il limite del valore dei beni per la tipologia di credito non viene superato. Se supera, il calcolo viene effettuato fino a capienza del limite e con le relative %.

Quota annuale = importo credito / numero quote

NB: in caso di beni destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile è necessario modificare nel rigo del bene la % del 10 con 15%.

 

Se le quote del calcolo ammortamento non sono state storicizzate, il calcolo del credito d’imposta viene eseguito, ma l’utente viene avvisato che se le quote non saranno storicizzate, non sarà possibile procedere all’invio del credito in F24.

 

Cliccando “OK”, il calcolo viene eseguito e la colonna “Importo credito” e “Quota annuale” saranno valorizzate.

Nella maschera è possibile visualizzare il totale del credito calcolato relativo alle diverse sottospecie di beni o all’intera tipologia di credito calcolato.

 

In caso di superamento del limite dei beni massimo consentito, il calcolo non sarà eseguito e a fianco della % del credito sarà presente *

Il simbolo * sarà presente anche se per un bene sono state applicate diverse % di credito in caso di superamento delle soglie.

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8.2.3.2 Elimina

Permette l’eliminazione del calcolo se non storicizzato, altrimenti è disabilitato.

Al click su “Elimina”, per eliminare il calcolo è necessario confermare il messaggio:

 

 

Confermando, i valori nella colonna importo credito saranno eliminati e il software avverte l’utente la presenza di beni per cui è necessario effettuare il calcolo.

 

Prima di effettuare il calcolo, l’utente potrà effettuare delle variazioni (esclusioni di beni o cambi di %) e poi di nuovo eseguire il calcolo.

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8.2.3.3 Storicizza

Cliccando il pulsante, permette di rendere immodificabile il calcolo effettuato e di inviare i crediti all’F24.

Se il calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali non è presente, non è possibile procedere a storicizzare la maschera.

 

Se invece il calcolo del credito è stato eseguito, ma non è stato storicizzato il calcolo delle quote ammortamento nella gestione cespiti, al click su “Storicizza”, l’utente viene avvisato che non è possibile storicizzare.

Per procedere è necessario:

  • uscire dalla maschera del calcolo del credito
  • entrare nel calcolo dei beni materiali e immateriali
  • eseguire il calcolo e storicizzarlo (entrambe le tipologie di beni)

Ora, tornando nel calcolo del credito sarà possibile procedere alla storicizzazione.

Confermando, i dati calcolati saranno bloccati.

Ora è possibile accedere al “Riepilogo Credito d’imposta” ed inviare i crediti al F24.

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8.2.3.4 Riepilogo Credito d’imposta (invio a F24)

Nella maschera sono presenti l’elenco dei crediti calcolati raggruppati per tipologia credito e tipologia beni con le relative quote in base ai vari anni di utilizzo. È possibile effettuare delle ricerche nel rigo giallo.

Se il calcolo non è stato eseguito non sarà possibile accedervi.

Se è stato eseguito, ma non è stato storicizzato, è possibile accedere ma non sarà possibile inviare i crediti al F24.

Se invece il calcolo del credito d’imposta è stato storicizzato, accedendo al riepilogo, oltre a visionare i vari codici tributo e al relativo credito calcolato diviso nelle varie quote, è possibile inviare i crediti al F24.

Nella maschera troviamo:

  • Tipologia del credito: DL 160/2019 o DL 178/2020
  • Codice tributo:
    • 6932 – Beni materiali DL 160/2019
    • 6933 – Beni materiali Industria 4.0 DL 160/2019
    • 6934 – Beni immateriali Industria 4.0 DL 160/2019
    • 6935 – Beni materiali e immateriali DL 178/2020
    • 6936 – Beni materiali Industria 4.0 DL 178/2020
    • 6937 – Beni immateriali Industria 4.0 DL 178/2020
  • Codice credito (quadro RU):
    • 6932 – H4
    • 6933 – 2H
    • 6934 – 3H
    • 6935 – L3
    • 6936 – 2L
    • 6937 – 3L
  • Anno calcolo: 2020
  • Anno utilizzo: è l’anno in cui il credito in base alla tipologia (DL 160/2019 o DL 178/2020) potrà essere utilizzato in compensazione in F24.
  • Importo: valore calcolato da poter utilizzare in compensazione in base all’anno utilizzo
  • Importo calcolato: valore del credito calcolato dalla procedura da poter utilizzare in compensazione in base all’anno utilizzo
  • Importo inserito da input in F24: valore del credito inserito dall’utente direttamente in F24 prima di aver effettuato ed inviato il credito calcolato dalla procedura
  • Importo inviato in F24: è l’importo inviato in automatico dalla procedura al F24. Viene determinato dalla differenza tra l’importo calcolato – il credito inserito in F24 da input.
  • Differenza tra importo calcolato e F24: evidenzia se vi sono differenze tra i valori dei crediti dei beni strumentali in F24 e quelli presenti nella maschera del calcolo. La differenza è presente se:
    • i crediti calcolati non sono stati inviati in F24;
    • i crediti inviati in F24 sono diversi da quelli calcolati dalla procedura per modifica o aggiunta/eliminazione dei beni.

In tal caso, occorre distinguere se i crediti presenti in F24 sono stati utilizzati oppure no.

Se non sono stati utilizzati, basterà rinviare i crediti calcolati al F24.

Se invece sono stati utilizzati, l’importo presente su differenza, dovrà essere gestito in diminuzione/aumento direttamente in F24.

  • Inviato a F24: inviato il credito il campo assumerà la spunta verde
  • Data: data in cui il credito è stato inviato
  • Utente: il nome dell’utente che ha inviato il credito al F24
  • Elimina: permette di eliminare dal F24 il singolo credito del rigo che si sta cliccando, oppure tutte le quote del relativo codice tributo se questo non è già stato utilizzato in F24.

In alto nella barra è presente il pulsante:

Invia F24: cliccando è possibile inviare i crediti d’imposta calcolati al F24 così da poterli utilizzare in compensazione. Questi dal F24 non potranno essere eliminati.

Una volta inviati, in contabilità sarà necessario rilevarli creando un apposito conto alla voce A0005C – Altri ricavi nel ramo principale 7054 – Quote contrib. in c/capitale.

 

Elimina crediti inviati: se i crediti non sono stati utilizzati in compensazione, cliccando sarà possibile eliminarli dall’applicazione F24.

Se invece, qualche credito è già stato utilizzato in compensazione in F24, cliccando “Elimina crediti inviati”, l’utente viene avvisato che qualche credito è già stato usato e pertanto saranno eliminati solo i crediti non utilizzati.

Confermando il messaggio, i dati presenti nella maschera dell’invio, data, utente saranno presenti solo nei righi dei codici tributo utilizzati in compensazione in F24.

 

Questi anche se cliccando nella  presente nel rigo non saranno eliminabili.

Una volta eliminati i crediti, cliccando su , potranno essere di nuovo rinviati al F24. I crediti già presenti in F24 perché utilizzati, non saranno inviati.

 

Vai a F24: cliccando , si accedere direttamente al F24.

In F24, pulsante “Compensazioni”, saranno visibili solo i crediti utilizzabili nell’anno in cui siamo posizionati.

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8.2.4 Visualizza (Legge n.160/19 – n.178/20)

 

Nella maschera del calcolo dei crediti d’imposta sono presenti entrambe le tipologie di credito DL 160/2019 e DL 178/2020.

È possibile visualizzare uno dei due crediti soltanto togliendo il flag da .

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8.2.5 Stampe

 

È possibile eseguire la stampa del calcolo del credito e l’estrapolazione in Excel cliccando su .

Confermando, si avrà il pdf con tutti i dati presenti nel calcolo suddivisi per le varie tipologie di beni.

 

La stessa procedura dovrà essere eseguita per stampare il “Riepilogo credito d’imposta”.

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9 – Integrazione credito nel quadro Ru

In particolare, con riferimento al modello Redditi 2021, nelle sezioni I e IV del quadro RU dovranno essere indicati:

- nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (sezione I);

(quadro RU su modello redditi Società di capitali)

Per la compilazione del campo occorre cliccare su:

  1. pulsante “Crediti d’imposta”
  1. “Verifica crediti in F24”
  2. seleziona tutto
  3. Esci ed aggiorna

Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida online.

 

- nel rigo RU120, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2020 realizzati nel periodo d’imposta (sezione IV);

- nel rigo RU130, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2021 realizzati nel periodo d’imposta (sezione IV).

 

Più in dettaglio, il rigo RU120 «Investimenti beni strumentali 2020» dovrà essere compilato indicando i valori dei beni riferiti al credito DL 160/2019:

- in colonna 1, gli investimenti in beni materiali “generici”, di cui al comma 188 (codice credito H4);

- in colonna 2, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), di cui al comma 189 (codice credito 2H);

- in colonna 3, gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), di cui al comma 190 (codice credito 3H).

Il rigo RU130 «Investimenti beni strumentali 2021» dovrà essere, invece, compilato come segue:

- in colonna 1 andrà indicato il costo dei beni materiali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

- in colonna 2 andrà indicato il costo dei beni immateriali “generici”, per gli investimenti di cui al comma 1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

- in colonna 3 dovrà essere riportato il costo degli investimenti, di cui ai due punti precedenti, relativi a strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di Lavoro Agile;

- la casella 4 dovrà essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che beneficiano da subito dell’intero credito dell’imposta (una sola rata);

- in colonna 5 dovranno essere indicati gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), previsti dal comma 1056 (codice credito 2L);

- in colonna 6 dovranno essere indicati gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), previsti dal comma 1058 (codice credito 3L).

E’ possibile accedere alla gestione del calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali in sola lettura, cliccando il pulsante: .

Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida online.

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Info: 06 97626328