Regime del margine
1. Introduzione normativa
2. Anagrafica delle ditte
3. Prima nota, Importazione FE e Corrispettivi telematici
3.1 Anagrafica registro carico/scarico
4. Dashboard
4.1 Importazioni
4.1.1 Excel
4.1.2 Importazione gestione precedente
4.2 Registrazioni provvisorie
4.2.1 Analitico
4.2.2 Globale
4.2.2.1 Gestione regime globale SENZA abbinamento
4.2.2.2 Gestione regime globale CON abbinamento
4.2.3 Forfetario
4.3 Scheda beni
4.3.1 Analitico
4.3.2 Globale
4.3.2.1 Globale SENZA abbinamento
4.3.2.2 Globale CON abbinamento
4.3.3 Forfetario
4.4 Riepilogo calcolo
4.4.1 Analitico
4.4.2 Globale
4.4.3 Forfetario
4.4 Registri
4.4.1 Carico/scarico Analitico
4.4.2 Carico e scarico globale
4.5 Dichiarazione Iva – prospetto B
5. Liquidazione Iva
1. Introduzione normativa
Il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego allo stato originario o previa riparazione, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione rientrano nel particolare regime speciale del margine, così come disciplinato dagli articoli 36 a 40 del DL 41/95.
Tale regime evita la doppia imposizione Iva per i beni che dopo l’uscita dal circuito commerciale (ossia per i quali è stata definitivamente assolta l’imposta, senza poterla recuperare integralmente) vengono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita.
Per l’operatività del margine, quindi, è necessario che il bene oggetto dello scambio sia stato acquistato da un operatore che non l’ha potuta detrarre al momento dell’acquisto: la volontà del legislatore è quella di evitare che i beni, giunti al consumo finale, una volta riammessi nel circuito commerciale possano essere nuovamente assoggettati ad imposizione replicando il prelievo tributario già avvenuto all’atto della prima destinazione al consumo.
Secondo quanto stabilito dal decreto sopra menzionato, che recepisce la direttiva del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 14/02/1994, n.94/5/CE, le cui norme sono riepilogate ad oggi dalla direttiva 2006/112/CE negli articoli da 311 a 343, vengono istituite diverse modalità di tenuta del regime del margine:
- Regime ordinario o analitico (art.36 comma 1)
- Regime globale (art.36 comma 6)
- Regime forfetario o percentuale (art.36 comma 5)
Sono interessati al regime del margine:
- Commercianti abituali (art.36 comma 1 DL 41/95): I soggetti che per professione abituale esercitano il commercio di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione (in qualsiasi forma: commercio al minuto, all’ingrosso, in forma ambulante…),
attività di commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti di antiquariato e da collezione, indicata nella tabella allegata al DL 41/95. Possono applicare tutte e tre le modalità di calcolo del margine (analitico, globale, forfetario)
- Venditori occasionali (art.36, co.9, DL 41/95): tutti i soggetti passivi d’imposta, coloro, cioè, che sono in possesso di una Partita Iva e che esercitano qualsiasi attività d’impresa o di arti o professioni e non esercitano abitualmente un’attività di commercio dei beni interessati. Non possono applicare il metodo globale; possono pertanto applicare regime analitico e regime forfetario.
- Soggetti che nell’attività di agenzia dei vendita all’asta intervengono nel commercio dei beni usati “in nome e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta” (art.40-bis , DL 41/95): Questi soggetti sono una sub-categoria dei commercianti abituali, la cui attività è caratterizzata dal fatto che le operazioni di compravendita poste in essere sottendo la presenza contestuale di due tipi di contratto che hanno l’effetto di “legare” il venditore originario del bene all’acquirente finale.
Le cessioni di beni agli esercenti agenzia di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissario. Nei confronti dell’acquirente finale la cessione viene effettuata sulla base del sistema di vendita al miglior offerente…
Applicazione di un regime particolare di determinazione del margine.
Per applicare il regime del margine è inoltre necessario che i beni siano acquistati da:
- Privati non titolari di partita Iva (italiani o comunitari)
- Soggetti privati assimilati
-
- Soggetti passivi Iva che non hanno potuto detrarre l’imposta al momento dell’acquisto
- Soggetti passivi Iva che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione Europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese
- Soggetti passivi Iva che abbiano assoggettato l’operazione al regime del margine, di cui all’articolo 36 del DL 41/95.
Per espressa previsione di legge il regime Iva del margine è adottabile soltanto se il venditore del bene non ha potuto integralmente detrarre l’imposta, mentre ne risultano esclusi i casi di detraibilità parziale.
Il regime del margine si applica unicamente a operazioni di compravendita di beni.
Beni oggetto del regime Iva:
- Beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione (il regime del margine esclude i beni immobili)
- Oggetti d’arte, d’antiquariato da collezione indicati nella tabella allegata al DL 41/1995
Si intendono come beni mobili usati:
- Quelli suscettibili di essere riutilizzati nello stato originario in cui si trovano, previa eventuale riparazione. A volte, però, può capitare che con la riparazione il bene diventi idoneo per un utilizzo diverso (es. una credenza che viene trasformata in libreria): visto che non devono essere modificate le caratteristiche tipologiche del bene (struttura del bene), in questo caso, va applicato il regime ordinario Iva;
- Mezzi di trasporto usati acquistati nel territorio italiano, nel rispetto della definizione di beni mobili usati di cui al punto precedente
- Mezzi di trasporto usati oggetto di acquisti intracomunitari. In tal caso si considerano usati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2kw e purchè non abbiano percorso più di 6000km e siano trascorsi più di 6 mesi dalla loro immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri.
Non si applica il regime del margine ai seguenti beni che non sono mai stati considerati beni usati:
- I beni ottenuti utilizzando, come materie prime o semilavorati, materiali derivanti da altri beni usati (es. la rigenerazione di batterie o pneumatici)
- Le vetture di servizio o dimostrative dei concessionari
Ai fini dell’applicazione del regime del margine i beni mobili devono essere acquistati in italia o in un altro paese comunitario.
Se un soggetto iva residente in un determinato paese comunitario effettua una cessione sulla quale applica il regime del margine, l’operazione si considera effettuata (e l’iva andrà di conseguenza versata) nel paese di residenza del cedente.
Restano escluse le importazioni di beni da paesi al di fuori dell’Ue, poiché in tali casi l’Iva viene pagata in dogana, con conseguente preclusione del regime in questione.
Fanno eccezione gli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato che, importati dal rivenditore, consentono l’applicazione del regime.
In questo caso, l’opzione deve essere fatta in sede di dichiarazione di inizio attività o in sede di dichiarazione Iva e vale fino a revoca e comunque, almeno per il biennio successivo all’anno di effettuazione.
2. Anagrafica delle ditte
Per impostare il regime del margine nell’anagrafica delle ditte, dopo aver indicato come regime contabile 1 – imprese in contabilità ordinaria o 2 – imprese in contabilità semplificata, è sufficiente indicare uno dei tre metodi di determinazione del margine nel campo “Regime speciale Iva” presente nei dati fiscali/contabilità:
- 51 Regime del margine – metodo analitico o ordinario
- 52 Regime del margine – metodo globale
- 53 Regime del margine – metodo forfetario
Se viene indicato il regime speciale 53 – metodo forfetario è necessario indicare anche la percentuale di forfetizzazione utilizzata tra quelle proposte:
3. Prima nota, Importazione FE e Corrispettivi telematici
In prima nota, se è stato impostato il regime del margine in anagrafica e all’utilizzo di una causale Iva che rientra nel regime speciale, in corrispondenza della sezione Iva viene riportato il campo “Margine” valorizzato di default con il metodo indicato:
È possibile in ogni caso togliere il check per non far rientrare l’operazione in regime del margine:
Considerando che possono coesistere più metodi del margine all’interno dello stesso codice attività, l’utente può modificare il metodo purchè sia compatibile con la causale iva utilizzata, con doppio click nel campo che riporta il metodo o digitando direttamente il codice:
Indicando il metodo forfetario sarà inoltre necessario indicare la % di forfetizzazione; se il metodo è stato indicato in anagrafica allora verrà riportato in automatico altrimenti sarà l’utente a doverlo inserire:
In corrispondenza della sezione iva è inoltre possibile accedere alle schede create nella gestione del margine:
Dopo aver completato la registrazione l’utente può decidere se salvare la registrazione ed accedere successivamente alla gestione del margine per completare gli adempimenti oppure cliccare il pulsante “Regime Iva speciale” abbinato al tasto funzione F7: Regime Iva speciale per salvare la registrazione ed accedere subito alla gestione del margine:
In ogni caso la gestione del margine è consultabile dai moduli aggiuntivi della prima nota:
Lo stesso funzionamento è previsto in Imp.FE:
e corrispettivi telematici:
Dal pulsante presente nella sezione iva si può accedere quindi alle anagrafiche provvisorie oppure direttamente alle schede se l’operazione in oggetto è stata resa definitiva.
3.1 Anagrafica registro carico/scarico
Nel regime del margine devono essere tenuti appositi registri in cui indicare le operazioni di cessione e di acquisto effettuate.
Di conseguenza l’utente ha a disposizione un’utility per abilitare i registri del margine e stabilire in quale registro iva registrare il margine calcolato.
Nella gestione del margine sarà poi presente una gestione per abbinare i registri iva ai registri del margine abilitati al fine di riportare le operazioni registrate in pima nota in quest’ultimi; in alternativa l’abbinamento può essere fatto per ogni singola scheda.
Accedendo quindi alla prima nota, nelle opzioni di utilizzo è possibile abilitare i registri: il primo registro verrà abilitato in automatico.