Diritto Camerale
1. Introduzione
1.1 Chi deve versare il diritto camerale
1.2 Chi non deve versare il diritto camerale
1.3 Importo dovuto
1.4 Termini di versamento
2. Diritto camerale GB
2.1 Dati sede e unità locali
2.2 Importi dovuti in misura fissa
2.2 Importi dovuti in base al fatturato Irap
2.3 Sede principale e unità locali in provincia
2.4 Unità locali fuori provincia
2.5 Unità locali di imprese con sede principale all’estero
2.6 Invio importo a F24
2.7 Invio importo a Riepilogo pagamenti
2.8 Registrazione di prima nota
3. Multiditta
1. Introduzione
Il diritto camerale è un tributo che ogni anno devono versare le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a favore della Camera di Commercio competente per territorio (L. 580/93, art. 18). Il diritto camerale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia si trova la sede dell’impresa o della società e a quella/e in cui si trovano le eventuali unità locali.
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1.1 - Chi deve versare il diritto camerale
Il diritto camerale è dovuto dalle imprese che risultano iscritte o annotate nel Registro imprese al 01/01 di ogni anno, oltre a quelle che vengono iscritte o annotate in corso d’anno.
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
- Società semplici agricole
- Società cooperative
- Consorzi
- Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE – gruppo europeo d’interesse economico
- Società semplici non agricole
- Società di persone (SNC – SAS)
- Società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
- Imprese estere con unità locali in Italia
- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata unipersonale
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società consortili a responsabilità limitata
- Società consortili per azioni
-
Il diritto camerale non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno; è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Dal 01/01/2011 sono tenuti al pagamento del diritto camerale anche i soggetti iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo), come Associazioni, Fondazioni, Enti e simili.
Trasferimento della sede e trasformazione di natura giuridica
Il diritto camerale è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta l’impresa al 1° gennaio; per le imprese costituite dopo il 01/01 il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
Lo stesso principio si applica anche nel caso di trasformazione e cambiamento della natura giuridica nel corso dell’anno; pertanto è dovuto il diritto in base alla natura giuridica in essere al 01/01..
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1.2 - Chi non deve pagare il diritto camerale
Non devono versare il diritto camerale:
- Imprese nei confronti delle quali dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo eventuale esercizio provvisorio dell’attività)
Le imprese soggette ad altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto camerale.
- Imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
- Società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale.
- Società cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento nell’anno solare precedente.
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1.3 Importi dovuti
Anno 2023
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n.339674, del 11 novembre 2022, ha confermato le disposizioni già definite per l’anno 2011 applicando, agli importi in tal modo determinati, una riduzione pari al 50%, così come definito dall’art.28 del D.L. 90/2014, convertito nelle Legge 114/2014.
Riportiamo di seguito le misure fissate dal Ministero delle Sviluppo Economico con la nota del 11/11/2022 – n. 339674.
*Importi già ridotti del 50% - Legge 144/2014
Fatturato Irap
* La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare per il calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50% con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto camerale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia inoltre che l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Maggiorazione importi: secondo quanto disposto dall’art. 18, c. 6, L. 580/1993 le Camere di Commercio possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, che non può essere superiore al 20% dell’importo dovuto; in tal caso il diritto camerale da corrispondere deve essere maggiorato dalla percentuale indicata dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 23 febbraio 2023 ha autorizzato per il triennio 2023 – 2025, l’incremento della misura del diritto camerale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei profetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Camere di commercio con maggiorazione triennio 2023 – 2025
Camera di Commercio di Crotone
La CCIAA di Crotone aveva deliberato, per il triennio 2022 – 2024 l’incremento del 50% della misura del diritto camerale.
Come indicato nel decreto 14/04/2022 (art.1 comma 2) per il 2023 non è più dovuto l’incremento del 50% del diritto annuale.
Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani
Le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani hanno previsto l’incremento del 50% della misura del diritto annuale per il triennio 2022-2024.
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1.4 Termini di versamento
Il versamento del diritto camerale C.C.I.A.A. deve essere eseguito, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette:
- Imprese individuali e società di persone: entro il 30 giugno di ogni anno;
- Persone giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: entro il l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- Soggetti che in base a particolari disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con esercizio coincidente con l’anno solare che non coincidente): entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse.
Per il diritto camerale della Camera di Commercio la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse deve essere applicata anche nel caso di compensazione totale del debito.
Il diritto camerale alla Camera di Commercio è un tributo “ravvedibile”.
Ai sensi dell’art. 24, c. 35, L. 27 dicembre 1997, n. 449, il mancato o incompleto versamento del diritto camerale inibisce il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo della firma digitale.
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2. Diritto camerale GB
La gestione del diritto camerale è posta in contabilità/bilancio/versamenti, pulsante “Diritto camerale”.
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2.1 Dati sede e unità locali
Dal 2022 i dati per il calcolo del diritto camerale devono essere inseriti nell’apposita gestione “Dati sede e unità locali” che è accessibile da:
- Anagrafica ditte, sezione “Iscrizioni”, pulsante “Dati per Diritto Camerale”
- Dalla gestione di calcolo della singola ditta
- dal multiditta
Per il calcolo del diritto camerale 2023 sono presi in considerazione i dati confermati nella gestione nella situazione al 31/12/2022.
La gestione è alimentata in automatico in base alle informazioni presenti nella sezione:
- Iscrizioni > RI/CCIAA, in particolare viene indicata come provincia della sede principale quella indicata nel campo “Numero REA”
- Dati anagrafici, in particolare in “Luogo esercizio attività / Sede secondaria”.