Funzioni del quadro Dichiarante/Coniuge
Il quadro “Dichiarante/Coniuge” è costituito dal Frontespizio e dal Quadro A.
Il frontespizio contiene le informazioni relative al contribuente, in particolare il codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza, il domicilio fiscale e inoltre i dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.
Nel quadro del “Dichiarante” la maggior parte dei dati richiesti provengono dall’anagrafica della ditta.
Il corretto inserimento dei dati in anagrafica è quindi un requisito fondamentale per l’esatta compilazione del frontespizio.
730 congiunto: dati anagrafici coniuge
Anche per il “Coniuge” i dati anagrafici e il domicilio fiscale provengono dall’anagrafica della ditta del coniuge.
730 congiunto: obbligo indicazione ditta coniuge in anagrafica
In caso di 730 Congiunto, è obbligatorio indicare la rispettiva ditta Coniuge nell’anagrafica della ditta Dichiarante (situazione 31/12/anno di imposta à tab. Dati fisali/Contabilità à Situazione ditta). L’obbligatorietà scatta anche in fase di abilitazione del 730 (abilitazione singola o multipla). Abilitando un 730 congiunto il software verifica che in anagrafica ditta Dichiarante sia stata indicata la ditta Coniuge. Nel caso non fosse presente, il software apre l’anagrafica per permettere all’utente di indicare la ditta Coniuge.
FUSIONE COMUNI
DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2022
Se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta fino al 1/1/2022 e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, è necessario che risulti compilata la casella “Fusione comuni” con l’indicazione dell’apposito codice identificativo dell’ex-comune riportato nell’apposita tabella presente nelle istruzioni al modello 730.
Tabella 11 – Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo domicilio fiscale 1° gennaio 2022
Pertanto, se il comune indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 1/1/2022” è uno dei comuni indicati nella colonna “Nuovi comuni”, della tabella sopra riportata, è obbligatoria la compilazione della casella “Fusione comuni” presente nel medesimo rigo il quale può assumere solo uno dei valori riportati nella colonna “Codice Identificativo ex comune” previsti per il nuovo comune.
Se, invece, il comune indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 1/1/2022” non è tra quelli riportati nella colonna “Nuovi comuni”, la casella “Fusione comuni” non deve risultare compilata.
DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2023
Tabella 12 – Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo domicilio fiscale 1° gennaio 2023
Se il comune indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 1/1/2023” è uno dei comuni indicati nella colonna “Nuovi comuni” della tabella sopra riportata, è obbligatoria la compilazione della casella “Fusione comuni” presente nel medesimo rigo, la quale può assumere solo uno dei valori riportati nella colonna “Codice Identificativo ex comune” previsti per il nuovo comune.
Se, invece, il comune indicato nel rigo relativo al “Domicilio fiscale al 1/1/2023” non è tra quelli riportati nella colonna “Nuovi comuni”, la casella “Fusione comuni” non deve risultare compilata.
Per la compilazione della sezione “Familiari a Carico” è necessario utilizzare la gestione che si
apre cliccando il pulsante .