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Art. 1 - Definizioni (D.lgs 231 del 21/11/2007) Torna indietro
N° doc. 9.608
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
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 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
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 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
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 31.8 Dichiarazione IVA Base
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 31.12 Studi di Settore 2011
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 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
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 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
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 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
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Art. 1 - Definizioni (D.lgs 231 del 21/11/2007)
 

Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231

Articolo 1 - Definizioni
Testo: in vigore dal 04/11/2009


1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:     
a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;     
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la borsa;     
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;     
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;     
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;     
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;     
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;     
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea;     
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;     
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385";     
m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;     
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;     
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.   
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:     
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);     
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;     
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);     
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);     
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;     
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;     
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;     
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;     
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;     
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;     
n) (lettera abrogata);     
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;     
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:       
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;       
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;       
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;       
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;       
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;     
q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra' una certa durata;     
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;     
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;     
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalita' previste nel presente decreto;     
u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;     
v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;     
z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Info: 06 97626328