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GUIDA ALL’IMU
L’ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
ALL’ACCERTAMENTO
L’articolo 13, comma 13 del dl 201/2011
convertito dalla legge 214/2011, che disci-
plina la nuova imposta municipale (Imu),
prevede per tutti i tributi locali un au-
mento della sanzione, che passa da 1/4
a 1/3, nel caso in cui il contribuente ri-
nunci all’impugnazione della pretesa tri-
butaria.
Le norme che disciplinano i vari tributi
locali (Ici, Tarsu, Tosap e imposta sulla
pubblicità), al fine di deflazionare il con-
tenzioso, dispongono infatti la riduzione
delle sanzioni irrogate dall’ente se, entro
il termine per ricorrere alle commissio-
ni tributarie (60 giorni), interviene ade-
sione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione.
Tuttavia, il beneficio si applica solo alle
violazioni di omessa o infedele dichiara-
zione. Non è ammessa adesione relati-
vamente agli accertamenti notificati per
omesso, tardivo o parziale versamento
del tributo. La sanzione del 30% irroga-
ta per queste violazioni non è riducibile
a un terzo.
Nelle ipotesi di omessa o infedele de-
nuncia, invece, il pagamento della san-
zione in misura ridotta e il contestuale
versamento del tributo accertato compor-
tano la rinuncia da parte del contribuen-
te a contestare il provvedimento emana-
to dal comune. Tuttavia, va rilevato che
la riduzione della sanzione nei casi di
adesione all’accertamento, che comporta
l’acquiescenza del contribuente, vale a di-
re la rinuncia all’impugnazione dell’atto
emanato dall’ente, nulla ha a che vedere
con lo strumento della definizione agevo-
lata previsto dall’articolo 17 del decreto
legislativo 472/1997. Quest’ultimo bene-
ficio si estende a tutti i tributi, erariali e
locali (Commissione tributaria provincia-
le di Rimini, sentenza 244/2000).
L’articolo 17, infatti, prevede che quan-
do le sanzioni scaturiscono dal procedi-
mento di accertamento o di rettifica del
tributo l’amministrazione deve applica-
re le sanzioni, senza previa contestazio-
ne, con lo stesso atto di accertamento o
di rettifica. Anche in questo caso è sta-
bilita la riduzione della sanzione a 1/3 a
titolo di definizione agevolata, ma non è
però richiesta la rinuncia a impugnare
l’avviso di accertamento.
Negli atti è necessario informare il con-
tribuente che può aderire all’accertamen-
to o, in via alternativa, può fruire della
definizione agevolata. In entrambi i casi
la sanzione è ridotta a un terzo. Sarebbe
stato meglio differenziare, come era pri-
ma dell’intervento normativo, le due mi-
sure delle sanzioni (1/3 e 1/4), a seconda
che l’interessato scelga o meno di rinun-
ciare all’impugnazione.
In effetti il legislatore, nell’intento di
introdurre per i tributi locali una disci-
plina simile ai tributi erariali, per i quali,
prima ancora dell’entrata in vigore della
legge di riforma delle sanzioni (1° apri-
le 1998), era prevista la facoltà del con-
tribuente di rinuncia all’impugnazione,
ha introdotto un meccanismo di abbat-
timento della sanzione che comporta la
rinuncia a ricorrere. Ciò non è richiesto
qualora l’interessato intenda fruire inve-
ce della definizione agevolata, che è rife-
rita esclusivamente alle sanzioni e non
comporta né la rinuncia all’impugnazio-
ne né la definitività del provvedimento
di accertamento.