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GUIDA ALL’IMU
delle unità similari già iscritte in Cata-
sto. Il conguaglio dell’imposta deve esse-
re poi determinato dai comuni in seguito
all’attribuzione della rendita definitiva.
In caso di inottemperanza del soggetto
obbligato, viene attivato l’accatastamento
d’ufficio da parte dell’agenzia del Terri-
torio, ai sensi dell’articolo 1, comma 336
della legge 311/2004. E l’inadempiente
sarà soggetto al pagamento delle spese
e delle sanzioni amministrative.
I PRIVILEGI NELLE PROCEDURE
FALLIMENTARI
I tributi comunali e provinciali sono
crediti privilegiati in caso di insinua-
zione nel passivo fallimentare. Per que-
ste entrate scatta il privilegio sui beni
mobili del debitore nella procedura falli-
mentare anche se la loro disciplina non
fa parte del Testo unico della finanza
locale. L’articolo 13, comma 13 del Dl
201/2011, che è da qualificare norma di
interpretazione autentica, finalmente
chiarisce una questione dibattuta. An-
che se le Sezioni unite della Cassazio-
ne (sentenza 11930/2010) avevano già
stabilito che quello che conta è la causa
del credito. Solo questa rappresenta la
ragione giustificatrice di qualsiasi pri-
vilegio.
In realtà, la questione dell’estensione
del privilegio generale alle entrate tri-
butarie di Comuni e Province forma da
tempo oggetto di contenzioso: l’articolo
2752, comma 4, del Codice civile, infatti,
limita i privilegi ai crediti per imposte,
tasse e tributi previsti dalla legge per
la finanza locale (r.d. 1175/1931) e dal-
le norme relative all’imposta comunale
sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbli-
che affissioni. La disposizione civilisti-
ca attribuisce ai crediti tributari degli
enti locali, in via subordinata ai credi-
ti dello Stato per imposte sui redditi e
Iva, il privilegio generale mobiliare, con
collocazione al ventesimo posto nell’or-
dine delle preferenze (articolo 2778 del
Codice civile).
Secondo la Cassazione, però, al di là
della formulazione letterale dell’artico-
lo 2752, deve essere riconosciuto il pri-
vilegio anche ai crediti Ici, Imu, Tarsu,
Tia, nonostante queste entrate non sia-
no disciplinate dal Testo unico della fi-
nanza locale. Limitare il privilegio al-
le sole imposizioni tributarie previste
da una legge del 1931 comporterebbe lo
svuotamento della norma. Anche perché
l’argomento centrale in base al quale è
stato negato il riconoscimento del privi-
legio ai tributi locali, si risolve nel solo
criterio letterale di interpretazione del-
la norma. Per esempio, per quanto ri-
guarda l’Ici era stato sostenuto che es-
sendo disciplinata dal decreto legislativo
504/1992 non potesse essere riconosciu-
to un privilegio accordato ai soli tributi
previsti dalla legge sulla finanza locale
all’epoca dell’entrata in vigore del Co-
dice civile.
Per i giudici di legittimità, invece, non
si può lasciare priva di garanzie un’en-
trata che rappresenta la principale fonte
di finanziamento per i comuni. Piutto-
sto, va data la massima estensione della
norma ai casi non compresi nella lette-
ra legislativa.
Nonostante i contrasti tra i giudici or-
dinari sull’interpretazione della norma
civilistica, a queste conclusioni era arri-
vata la prima sezione civile della Corte
di cassazione (sentenza 5298/2009) su
un credito del comune relativo alla ta-
riffa rifiuti. Essendo la tariffa un tribu-
to, in caso di mancato pagamento della
somma dovuta dal contribuente il credi-
to può essere insinuato nel passivo falli-
mentare e gode del privilegio speciale. E
si applica questo beneficio non per ana-
logia con la Tarsu o altre imposte e tas-
se, ma perché l’entrata rimane pur sem-
pre nell’ambito della normativa relativa
alla finanza locale ancorché sia stata per
ragioni sistematiche delocalizzata in un
diverso contesto normativo.
Pertanto, considerato che la questione
aveva dato luogo a dubbi interpretativi,
è stato più che mai opportuno l’inter-
vento normativo che pone fine al con-
tenzioso.