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GUIDA ALL’IMU
Il Ministero ha infatti precisato che due
o più unità immobiliari vanno singolar-
mente e separatamente soggette a impo-
sizione, “ciascuna per la propria rendita”.
Dunque, solo una dovrebbe essere consi-
derata anche per l’Imu come abitazione
principale. Il contribuente, per usufrui-
re dell’agevolazione, dovrebbe richiedere
l’accatastamento unitario degli immobili,
per i quali è attribuita in Catasto una di-
stinta rendita, presentando all’ente una
denuncia di variazione.
In base a quanto disposto dall’articolo
1 del decreto legge 93/2008, l’esenzione
Ici si applicava anche agli immobili pari-
ficati dalla legge all’abitazione principale
(appartenenti alle cooperative edilizie e
assegnati ai soci) e a quelli assimilati dai
Comuni (tra i casi più frequenti, la casa
concessa in uso gratuito a parenti o l’im-
mobile non locato dell’anziano o disabile
residente in un istituto di ricovero). Con
il nuovo tributo spetta il beneficio fiscale
(detrazione) agli immobili parificati dalla
legge all’abitazione principale (per esem-
pio, appartenenti alle cooperative edilizie
e assegnati ai soci). Invece, non possono
più fruire del trattamento agevolato gli
immobili concessi in uso gratuito a pa-
renti, prima assimilati dai comuni con
regolamento all’abitazione principale. A
meno che i comuni non intendano deli-
berarlo, così come possono effettuare la
scelta di estendere i benefici agli immo-
bili posseduti da anziani e disabili, che
hanno la loro residenza in istituti di ri-
covero e cura.
LE AGEVOLAZIONI
PER I FABBRICATI RURALI
Dopo le modifiche normative previste
dall’articolo 7 del Dl sviluppo (70/2011),
il legislatore ha eliminato l’esenzione e
ha disposto una proroga per consentire
ai contribuenti di richiedere l’accatasta-
mento degli immobili nella categorie A/6
e D/10.E’ stato infatti prorogato al 30 giu-
gno 2012 il termine per la presentazio-
ne delle domande di variazione catastale
all’agenzia del Territorio al fine di otte-
nere l’esenzione sui fabbricati rurali fi-
no al 2011. Il differimento del termine
è previsto dall’articolo 29, comma 8 del
decreto legge Milleproroghe (216/2011),
che considera regolari anche le doman-
de presentate dopo la scadenza del ter-
mine originario, fissato al 30 settembre
2011 dall’articolo 7 del decreto Sviluppo
(70/2011).
Con decreto del ministro dell’Econo-
mia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del Dl
201/2011, dovranno essere stabilite le
modalità per l’inserimento negli atti ca-
tastali della sussistenza del requisito di
ruralità. La nuova disposizione, però, fa
salvo il classamento originario degli im-
mobili rurali a uso abitativo.
Dunque, a partire dal 2012 sono inte-
ressati alle variazioni i titolari di immo-
bili strumentali, vale a dire quelli uti-
lizzati per la manipolazione, trasforma-
zione e vendita dei prodotti agricoli. Per
questi fabbricati la legge richiede l’inqua-
dramento catastale nella categoria D/10
per ottenere le agevolazioni fiscali.
Infatti da quest’anno, con l’introduzio-
ne dell’Imu, non è più prevista l’esenzio-
ne per i fabbricati strumentali, ma un
trattamento agevolato con applicazione
dell’aliquota del 2 per mille che i comu-
ni possono ridurre all’1 per mille. In se-
de di conversione del dl sulle semplifica-
zioni fiscali (16/2012) è stata riconosciu-
ta l’esenzione solo per i fabbricati rurali
strumentali ubicati nei comuni classifica-
ti montani o parzialmente montani indi-
cati in un elenco predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica
.
L’articolo 13 della manovra Monti (Dl
201/2011), inoltre, dispone che i fabbrica-
ti rurali iscritti al Catasto terreni, con
esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione, devono esse-
re dichiarati al Catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012. Nelle more
della presentazione della dichiarazione
di aggiornamento catastale, l’imposta
municipale è dovuta a titolo di acconto
e salvo conguaglio in base alla rendita