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GUIDA ALL’IMU
glia. Secondo la Cassazione, infatti, l’ubi-
cazione della casa coniugale“individua
presuntivamente la residenza di tutti i
componenti della famiglia”, “salvo che”
(si aggiunge opportunamente) “tale pre-
sunzione sia superata dalla prova” che
lo “dello spostamento... della propria di-
mora abituale” sia stata causata dal “ve-
rificarsi di una frattura del rapporto di
convivenza”. Nella motivazione della sen-
tenza i giudici sottolineavano che l’age-
volazione Ici non fosse più limitata so-
lo a aliquota agevolata e detrazione. Dal
2008, infatti, non erano più tenuti al pa-
gamento dell’Ici i titolari di immobili adi-
biti ad abitazione principale, che è quel-
la in cui i contribuenti hanno la residen-
za anagrafica e che destinano a dimora
abituale.
Un novità di rilievo è rappresentata
dal fatto che i contribuenti sono tenuti a
pagare anche per gli immobili destinati
ad abitazione principale e relative perti-
nenze, che dal 2008 al 2011 hanno fruito
dell’esenzione. Per abitazione principale
si intende l’immobile,iscritto o iscrivibi-
le nel catasto edilizio urbano come unica
unitàimmobiliare, nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiedeanagrafi-
camente. L’articolo 4 del dl 12/2012, in
sede di conversione, ha fornito una nuo-
va qualificazione giuridica della nozione
di abitazione principale, allineandola a
quella già stabilita per l’Ici, prevedendo
che si intende come tale l’unità immobi-
liare nella quale il contribuente e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmen-
te e risiedono anagraficamente. Nel caso
in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diver-
si situati nel territorio comunale, le age-
volazioni per l’abitazione principale e le
relative pertinenze si applicano per un
solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione princi-
pale si intendono esclusivamente quel-
le classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna del-
le suddette categorie catastali, anche se
iscritte in catasto unitamente all’immo-
bile adibito ad abitazione. La legge pre-
vede per queste unità immobiliari l’ap-
plicazione di una aliquota ridotta del 4
per mille, che i Comuni possono aumen-
tare o diminuire di 2 punti percentuali,
e una detrazione di 200 euro, che può
essere maggiorata di 50 euro per ogni
figlio che risiede anagraficamente e di-
mora abitualmente nell’immobile, fino a
un massimo di 400 euro, al netto della
detrazione ordinaria. Mentre l’aliquota di
base per tutti gli altri immobili, a partire
dalle seconde case, è fissata nella misura
del 7,6 per mille, che gli enti locali pos-
sono aumentare o diminuire di 3 punti
percentuali.
Anche con l’Imu il contribuente ha di-
ritto al trattamento agevolato qualo-
ra utilizzi contemporaneamente diversi
fabbricati come abitazione principale, vi-
sto che l’articolo 13 richiede che si trat-
ti di un’unica unità immobiliare iscritta
o “iscrivibile” come tale in Catasto. E’
dunque sufficiente che sussistano due re-
quisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo.
Nello specifico, le diverse unità immobi-
liari devono essere possedute da un unico
titolare e devono essere contigue. Del re-
sto, la Cassazione più volte ha affermato
che ciò che conta è l’effettiva utilizzazione
come abitazione principale dell’immobile
complessivamente considerato, a prescin-
dere dal numero delle unità catastali. Pe-
raltro, per i giudici di legittimità, gli im-
mobili distintamente iscritti in Catasto
non importa che siano di proprietà di un
solo coniuge o di ciascuno dei due in re-
gime di separazione dei beni. A patto che
il derivato complesso abitativo utilizzato
non trascenda la categoria catastale delle
unità che lo compongono. Secondo la Cas
sazione,unainterpretazionecontrarianon
sarebbe rispettosa della finalità legislati-
vadiridurre il carico fiscale sugli immo-
bili adibiti a “prima casa”. La tesi della
Cassazione, però, si pone in contrasto con
quanto affermato dal Dipartimento del-
le Finanze del ministero dell’Economia
(risoluzione 6/2002) sui presupposti ri-
chiesti per usufruire dei benefici fiscali.