Modifiche nei termini di annotazione delle fatture emesse e liquidazione dell’imposta - DL 119/2018
Art.12 DL 119/2018
Normativa
In Contabilità GB
Art.14 DL 119/2018
Normativa
In Contabilità GB
Art.12 DL 119/2018
Normativa
Il decreto Legge 119/2018 ha introdotto delle modifiche sia ai termini di registrazione delle fatture emesse che alla modalità di detrazione dell’Iva a credito.
L’art.12 DL 119/2018 ha modificato l’art.23 del DPR 633/72, prevedendo un unico termine di registrazione per tutte le tipologie di fattura di vendita:
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Immediate
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Emesse entro 10 giorni
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Differite
In tutti i casi la registrazione deve avvenire, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/1_DL119-2018.JPG)
In Contabilità GB
Nel modulo contabile, in particolare in fase di registrazione della prima nota è stato inserito un controllo che segnala quando la data di registrazione è successiva al 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione.
Esempio
Data operazione 31/01/2019
Data documento 11/02/2019
La data di registrazione non può essere successiva al 15/02/2019!
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/3_DL119-2018.JPG)
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/4_DL119-2018.JPG)
Art.14 DL 119/2018
Normativa
L’art.14 invece stabilisce che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Questa novità è stata introdotta, modificando il comma 1 dell’art. 1 DPR 100/1998, in seguito alle modifiche concesse per i termini di emissione della fattura (in particolare di quella cd "differita") e dei tempi di recapito della fattura elettronica, evitando che il cessionario/committente subisca il “pregiudizio” finanziario derivante dal rinvio della detrazione.
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/5_DL119-2018.JPG)
In Contabilità GB
Al fine di gestire le modifiche introdotte con il decreto legge 119/2018, in fase di registrazione delle fatture di acquisto sono stati inseriti i campi:
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Data operazione
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Mese esigibilità à che sarà utilizzato per il riporto dei dati in liquidazione Iva
Il campo “mese esigibilità” non è visualizzato se le registrazioni vengono effettuate nel registro del DL 50/2017.
Vediamo con degli esempi la valorizzazione del campo “esigibilità”…
Documento dell’esercizio in cui sto lavorando
1) Data di registrazione precedente al 15 del mese:
a) data operazione nel mese di registrazione --> mese detraibilità è uguale al mese della data di registrazione
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/7_DL119-2018.JPG)
b) data operazione del mese precedente a quello della data di registrazione à mese detraibilità è uguale al mese della data operazione
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/9_DL119-2018.JPG)
c) data operazione in mesi precedenti a quello della data di registrazione à mese detraibilità è uguale al mese della data di registrazione.
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/8_DL119-2018.JPG)
2) Data di registrazione successiva al 15 del mese
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/11_DL119-2018.JPG)
Documento dell’esercizio precedente
1) Se non sto utilizzando un registro dedicato alle fatture di cui al DL 50/2017, il campo “mese detraibilità” sarà valorizzato con quello della data di registrazione.
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/12_DL119-2018.JPG)
2) Se utilizzo il registro dedicato alle fatture di cui al DL 50/2017:
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Non sono visualizzati i campi “data operazione” e “mese detraibilità”
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E’ visualizzato il campo “Anno detraibilità”
![](/Img_Guide_KCF/image/2019/Contabilita/13_DL119-2018.JPG)