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SABATINI BIS
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prestiti;
il ministero concede alle imprese un
contributo rapportato agli interessi
calcolati sui finanziamenti;
i finanziamenti possono essere assi-
stiti dalla garanzia del fondo di ga-
ranzia per le piccole e medie impre-
se ( all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 ) nella misura massima dell’ot-
tanta per cento dell’ammontare del
finanziamento e che, con decreto del
ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono discipli-
nate priorità di accesso e modalità
semplificate di concessione della ga-
ranzia del fondo di garanzia sui fi-
Articolo 2 -
Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da
parte delle piccole e medie imprese
- del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. decreto del fare).
1.
Al ne di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le
((micro))
, le
piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a nanziamenti e ai contributi a tasso
agevolato
(per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchi-
nari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie
digitali.)
2.
I nanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche
e dagli intermediari nanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing nanziario, purché
garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di
provvista, costituito, per le nalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso
la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l’importo massimo di cui al
comma 8.
3. I nanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del
contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni
di euro per ciascuna impresa bene ciaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I
predetti nanziamenti possono coprire no al cento per cento dei costi ammissibili indivi-
duati dal decreto di cui al comma 5.
4.
Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un con-
tributo, rapportato agli interessi calcolati sui nanziamenti di cui al comma 2, nella misura
massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L’erogazione del pre-
detto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi
sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
(secondo periodo.)
5.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle nanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui
al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il
nanziamento di cui al comma 2.
6.
La concessione dei nanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla
garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’ottanta per
cento dell’ammontare del nanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle nanze sono disciplinate priorità
di accesso e modalità sempli cate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti
nanziamenti.
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