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SABATINI BIS
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nanziamenti;
per l’attuazione delle disposizioni
sui nuovi finanziamenti, lo svilup-
po economico, sentito il ministero
dell’economia e delle finanze, l’abi
e Cdp stipulino una o più conven-
zioni.
PRIMA DISPOSIZIONE
ATTUATIVA
DEL DECRETO DEL FARE
Con decreto del Ministro dello svilup-
po economico, emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del
27 novembre 2013 (pubblicato sulla gaz-
zetta ufficiale del 24 gennaio 2014 n. 19)
si dà attuazione all’articolo 2 , 5 comma
, del decreto del fare (Dl n. 69/2013). Con
tale decreto vengono stabiliti i requisiti,
le condizioni di accesso e la misura mas-
sima dei contributi e vengono disciplinate
le modalità di concessione, di erogazione e
controllo, nonché di raccordo con i finan-
ziamenti previsti.
Il decreto beni strumentali del 27 no-
vembre 2013 stabilisce altresì, ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, del D.L. 69/2013,
le priorità di accesso e le modalità sem-
plificate di concessione della garanzia da
parte del fondo. In particolare nel provve-
dimento vengono delineato gli investimen-
ti ammissibili stabilendo che possono ri-
guardare strutture produttive già esisten-
ti o da impiantare, su tutto il territorio
nazionale, e devono essere avviati succes-
sivamente alla richiesta di finanziamento
e conclusi entro il periodo di preammor-
tamento o di pre-locazione di massimo 12
mesi. Non sono ammissibili singoli beni
sotto i 500 euro Iva esclusa. La durata
dell’investimento effettuato dall’impre-
sa non deve essere superiore ai 5 anni.
I finanziamenti saranno disponibili sino
al 31 dicembre 2016, attraverso le banche
che aderiscono alla convenzione da stipu-
7.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell’economia e delle nanze, l’Associazione Bancaria Ita-
liana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu’ convenzioni, in relazione agli
aspetti di competenza, per la de nizione, in particolare:
delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche
a.
(e agli intermediari di cui al
comma 2)
del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il più ef cace utilizzo delle risorse;
dei contratti tipo di nanziamento e di cessione del credito in garanzia per l’utilizzo
b.
da parte delle banche
(e degli intermediari di cui al comma 2)
della provvista di cui al
comma 2;
delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione
c.
(che devono essere svolte
dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2)
aderenti alla convenzione, con mo-
dalità che assicurino piena trasparenza
(sulle misure previste dal presente articolo)
.
8.
L’importo massimo dei nanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incre-
mentabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con
successivi provvedimenti legislativi, no al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo
gli esiti del monitoraggio sull’andamento dei nanziamenti effettuato dalla Cassa depositi
e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al
Ministero dell’economia e delle nanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione
dei contributi di cui al comma 4, e’ autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno
2014, di 21 milioni di euro per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro per l’anno 2021.
(8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la
normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del
settore della pesca.)
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