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TUIR 2015
DLgs n. 239/1996 e degli artt. 2, 110 e 167 del Tuir.
Art. 9 L. 6/8/2013, n. 97, modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale.
Provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/12/2013. Disposizioni at-
tuative in materia di monitoraggio fiscale.
L. 15/12/2014, n. 186, voluntary disclosure.
Note di aggiornamento
Giurisprudenza
Trasferimento all’estero del domicilio fiscale. Ha effetto dal 60º giorno successivo
alla cancellazione anagrafica da parte del comune italiano di ultima residenza.
Comm. Trib. Centr., dec. n. 2428 del 10/2/1995.
Soggetti non residenti. Presupposti. Cass. civ. Sent. n. 13803 del 7/11/2001.
Prassi
I “183 giorni” che formano la “maggior parte del periodo d’imposta”. Criteri di tas-
sazione per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. Circ. n. 201/MF del
17/8/1996.
Concetto di residenza nel territorio dello Stato Italiano. Circ. n. 304/MF del
2/12/1997.
Residenza all’estero-sussistenza requisiti. Ris. n. 351/E del 7/8/2008.
Trasferimento di residenza in corso d’anno. Ris. n. 471/E del 3/12/2008.
Regolarizzazioni delle violazioni relative al monitoraggio fiscale. Circ. n. 11/E del
12/3/2010.
Monitoraggio fiscale e adempimenti dei contribuenti. Circ. n. 45/E del 13/9/2010.
Esonero dalla compilazione del quadro RW. Ris. n. 128/E del 10/12/2010.
Quadro RW, chiarimenti. Circ. n. 28/E del 21/6/ 2011.
Patrimoniali all’estero. Circ. n. 28/E del 2/7/2012.
Monitoraggio fiscale. Chiarimenti. Circ. n. 38/E del 23/12/2013.
Compilazione quadro RW. Chiarimenti. Circ. n. 10/E del 14/5/2014.
Indicazione stock options nel quadro RW. Ris. 73/E del 25/7/2014.
1.
L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i resi-
denti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’arti-
colo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato
(1).
2.
In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell’articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a)
i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
b)
gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri-
monio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria;
c)
(abrogata) (2);
d)
gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con
gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per ca-
richi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti
dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista
dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano
a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (3).
(1)
Comma modificato dall’art. 1, c. 6, lett. a), L 27/12/2006, n. 296.
(2)
Lettera abrogata dall’art. 5, c. 1, lett. a), n. 1), DLgs 2/9/1997, n. 314.
(3)
Lettera inserita dall’art. 1, c. 336, L 27/12/2006, n. 296.
Norme complementari
DPR 4/2/1988, n. 42. art. 3, c. 1. Assegni a coniuge e figli. “Ai fini degli artt. 3, c. 3,
lett. b e 10, c. 1, lett. h), del Tuir, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il man-
tenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per
metà del loro ammontare se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta
una diversa ripartizione”.
D.M. 24/12/2012, disposizioni attuative in materia di redditometro.
1,2,3,4,5,6,7 9,10
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