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TUIR 2015
DLgs n. 239/1996 e degli artt. 2, 110 e 167 del Tuir.
Art. 9 L. 6/8/2013, n. 97, modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale.
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Provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate del 18/12/2013. Disposizioni at-
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tuative in materia di monitoraggio fiscale.
L. 15/12/2014, n. 186, voluntary disclosure.
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Note di aggiornamento
Giurisprudenza
Trasferimento all’estero del domicilio fiscale. Ha effetto dal 60º giorno successivo
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alla cancellazione anagrafica da parte del comune italiano di ultima residenza.
Comm. Trib. Centr., dec. n. 2428 del 10/2/1995.
Soggetti non residenti. Presupposti. Cass. civ. Sent. n. 13803 del 7/11/2001.
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Prassi
I “183 giorni” che formano la “maggior parte del periodo d’imposta”. Criteri di tas-
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sazione per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. Circ. n. 201/MF del
17/8/1996.
Concetto di residenza nel territorio dello Stato Italiano. Circ. n. 304/MF del
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2/12/1997.
Residenza all’estero-sussistenza requisiti. Ris. n. 351/E del 7/8/2008.
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Trasferimento di residenza in corso d’anno. Ris. n. 471/E del 3/12/2008.
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Regolarizzazioni delle violazioni relative al monitoraggio fiscale. Circ. n. 11/E del
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12/3/2010.
Monitoraggio fiscale e adempimenti dei contribuenti. Circ. n. 45/E del 13/9/2010.
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Esonero dalla compilazione del quadro RW. Ris. n. 128/E del 10/12/2010.
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Quadro RW, chiarimenti. Circ. n. 28/E del 21/6/ 2011.
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Patrimoniali all’estero. Circ. n. 28/E del 2/7/2012.
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Monitoraggio fiscale. Chiarimenti. Circ. n. 38/E del 23/12/2013.
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Compilazione quadro RW. Chiarimenti. Circ. n. 10/E del 14/5/2014.
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Indicazione stock options nel quadro RW. Ris. 73/E del 25/7/2014.
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1.
L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i resi-
denti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’arti-
colo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato
(1).
2.
In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell’articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a)
i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
b)
gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri-
monio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria;
c)
(abrogata) (2);
d)
gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con
gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per ca-
richi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti
dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista
dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano
a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (3).
(1)
Comma modificato dall’art. 1, c. 6, lett. a), L 27/12/2006, n. 296.
(2)
Lettera abrogata dall’art. 5, c. 1, lett. a), n. 1), DLgs 2/9/1997, n. 314.
(3)
Lettera inserita dall’art. 1, c. 336, L 27/12/2006, n. 296.
Norme complementari
DPR 4/2/1988, n. 42. art. 3, c. 1. Assegni a coniuge e figli. “Ai fini degli artt. 3, c. 3,
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lett. b e 10, c. 1, lett. h), del Tuir, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il man-
tenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per
metà del loro ammontare se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta
una diversa ripartizione”.
D.M. 24/12/2012, disposizioni attuative in materia di redditometro.
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