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TUIR 2015
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1.
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipenden-
temente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazio-
ne agli utili.
2.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del pe-
riodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote
si presumono uguali.
3.
Ai fini delle imposte sui redditi:
a)
le società di armamento sono equiparate alle società in nome collet-
tivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state
costituite all’unanimità o a maggioranza;
b)
le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l’esercizio di attività commerciali;
c)
le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisi-
che per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equi-
parate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma
2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei
redditi dell’associazione;
d)
si considerano residenti le società e le associazioni che per la mag-
gior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esi-
stente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in
mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.
4.
I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, li-
mitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in
modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, propor-
zionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposi-
zione si applica a condizione:
a)
che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con
l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore,
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio
del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e
dei familiari partecipanti;
b)
che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione
delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attesta-
zione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità
del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo
e prevalente, nel periodo di imposta;
c)
che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuati-
vo e prevalente.
5.
Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Norme complementari
Art. 230-bis del codice civile. Impresa familiare.
Art. 1, c. 70-76, L 24/12/2007, n. 244. Aggregazioni tra professionisti.
Artt. 278-286 codice navigazione. Società di armamento.
Art. 2251 e seguenti del codice civile. Società semplice. Cfr. Società di fatto.
Art. 2291 e seguenti del codice civile. Società in nome collettivo. Cfr. S.N.C. irrego-
lare e Società di fatto.
Art. 2313 e seguenti de codice civile. Società in accomandita semplice.
Art. 2247 e seguenti del codice civile. Società. Cfr. Società di comodo e art. 2248
codice civile.
Art. 14 e seguenti del codice civile. Associazione riconosciuta.
Art. 36, 37 e 38 del codice civile. Associazione non riconosciuta.
Art. 2, c. 36-quinquies-36-decies, del DL 13/8/2011, n. 138, Società di comodo. Attra-
zione delle società in perdita per 3 periodi d’imposta.
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