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TUIR 2014
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Il lifting al Tuir
Anche quest’anno è stato caratterizzato da numerosi interventi del legislatore che hanno introdot-
to significative novità nell’ordinamento tributario: dalla web-tax, la cui applicazione è comunque
rinviata alla prossima estate salvo ulteriori ripensamenti, al tormentato mondo della fiscalità im-
mobiliare, sempre alla difficile ricerca di un assetto definitivo e sempre in grado di creare tra con-
sulenti e contribuenti l’aspettativa di qualche novità; dall’estensione retroattiva anche all’ambito
IRAP della disciplina in materia di transfer pricing, ma senza applicazione delle sanzioni alme-
no per il passato, all’ormai consueto appuntamento con le rivalutazioni dei beni d’impresa e delle
partecipazioni; senza dimenticare le incisive modifiche alle disposizioni in materia di monitorag-
gio fiscale (la compilazione del famoso quadro RW della dichiarazione) ed alle relative sanzioni.
In questo animato scenario, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) è stato interessato, tutto
sommato, da pochi interventi, i più significativi dei quali, per la verità, hanno riguardato le nor-
me sulla determinazione del reddito d’impresa. Per quel che riguarda le imposte sui redditi delle
persone fisiche, l’intervento sull’articolo 13 ha aumentato, seppur lievemente, le detrazioni per red-
diti da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (restano esclusi i redditi da pensione) con un
effetto che si massimizza per gli imponibili fino a quindicimila euro. Il Legislatore ha assunto, con
la legge di stabilità per il 2014, anche l’impegno di riordinare, razionalizzandolo, il coacervo di
previsioni recate dall’articolo 15 sulle detrazioni per oneri, ma con l’avvertenza che in assenza di
un intervento organico entro la fine del 2014, la percentuale di detrazione verrà comunque diminu-
ita alla misura del 18%, per il periodo d’imposta 2013, e a quella del 17%, per il periodo d’imposta
2014. Sul fronte del reddito d’impresa si devono registrare le modifiche al regime di deducibilità
dei canoni di leasing, articolo 102 comma 7, che diventa decisamente più favorevole per i beni ac-
quisiti in locazione finanziaria con contratti stipulati dal primo gennaio 2014: si abbrevia il perio-
do minimo per la deducibilità dei canoni che, per i beni mobili, passa dai due terzi alla metà del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente applicabile allo stesso bene acquisito in
proprietà. Per gli immobili acquisiti in leasing, il periodo minimo viene fissato in dodici anni, li-
mite che l’articolo 54 comma 2 introduce anche per la determinazione dei redditi di lavoro autono-
mo. Novità importanti anche in un altro ambito che tradizionalmente ha rappresentato una fonte
di controversie tra fisco e imprese: la valutazione dei crediti e la deducibilità delle relative perdite.
Da un lato, le ulteriori modifiche apportate all’articolo 101 riconoscono la deducibilità delle perdi-
te su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali, eliminando, quindi, la
distinzione introdotta con il D.L. 22 giugno 2012 n.83, tra soggetti IAS compliant e contribuenti
che applicano, invece, i principi nazionali. Dall’altro, l’intervento del Legislatore sull’articolo 106
consentirà agli istituti bancari e assicurativi di abbandonare il precedente meccanismo di dedu-
cibilità che obbligava a spalmare in un arco temporale di diciotto anni le svalutazioni eccedenti il
tetto dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle sva-
lutazioni dell’esercizio. Con le nuove disposizioni, alle perdite e alle svalutazioni relative ai crediti
verso la clientela si applicherà la stessa disciplina che ne prevede la deduzione per quote costanti
in cinque periodi d’imposta. Anche la variazione della riserva sinistri delle assicurazioni, di cui
all’articolo 111 comma 3, abbandona il tetto di deducibilità del 30% e diventa deducibile per quote
costanti in cinque periodi d’imposta anziché in diciotto. Infine, tra tutti gli interventi interpretativi
della prassi che hanno riguardato nel corso di quest’anno passato le norme del Tuir, pare oppor-
tuno segnalare all’attenzione dei lettori della presente guida due circolari particolarmente impor-
tanti per gli argomenti trattati e per i chiarimenti forniti: la circolare 7 che ha svolto una tratta-
zione organica di molte delle problematiche sorte dall’introduzione ad opera della riforma IRES
della partecipation exemption e che non avevano ancora avuto soluzione, e la circolare 26 che ha
illustrato la disciplina delle perdite su crediti introdotta dal già ricordato D.L. 83/2012, ma che,
senza dubbio, contiene indicazioni e chiarimenti utili anche per l’interpretazione delle nuove di-
sposizioni in materia.
Gli autori
Boris BIVONA, Donatella GRILLO, Sergio MAZZEI, Maurizio TOZZI
1,2 4,5,6,7,8,9,10
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