TUIR 2014
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I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipen-
dentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di parteci-
pazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei
conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del
periodo díimposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le
quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite
all’unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle so-
cietà semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio
di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle so-
cietà semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte
del periodo díimposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è deter-
minato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o
di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettiva-
mente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limi-
tatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in
modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, propor-
zionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposi-
zione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’in-
dicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo
díimposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari parte-
cipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le
quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettiva-
mente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo
di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver
prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e preva-
lente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Norme complementari
•
Art. 230-bis del codice civile. Impresa familiare.
•
Art. 1, c. 70-76, L 24/12/2007, n. 244. Aggregazioni tra professionisti.
•
Artt. 278-286 codice navigazione. Società di armamento.
•
Art. 2251 e seguenti del codice civile. Società semplice. Cfr. Società di fatto.
•
Art. 2291 e seguenti del codice civile. Società in nome collettivo. Cfr. S.N.C. irre-
golare e Società di fatto.
•
Art. 2313 e seguenti de codice civile. Società in accomandita semplice.
•
Art. 2247 e seguenti del codice civile. Società. Cfr. Società di comodo e art. 2248
codice civile.
•
Art. 14 e seguenti del codice civile. Associazione riconosciuta.
•
Art. 36, 37 e 38 del codice civile. Associazione non riconosciuta.
•
Art. 2, c. 36-quinquies-36-decies, del DL 13/8/2011, n. 138, Società di comodo.
Attrazione delle società in perdita per 3 periodi díimposta.
•
Art. 10 del DL 6/12/ 2011, n. 201. Regime premiale per la trasparenza.