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DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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di Fabrizio Giovanni Poggiani
La riscossione del tributo si realizza sem-
plicemente attraverso la ritenuta diretta, i
versamenti diretti da parte del contribuen-
te al concessionario della riscossione o alla
competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato o, infine, attraverso l’iscrizione
nei ruoli, e rappresenta per i contribuenti
l’assolvimento della propria obbligazione di
natura tributaria.
La riscossione tramite ruolo non è altro
che lo sviluppo di un elenco di debitori e di
somme dovute dagli stessi debitori indica-
ti, predisposto dall’ufficio impositore ai fini
della riscossione, a mezzo dell’agente della
riscossione, che, a sua volta, è il soggetto al
quale è affidato, in concessione, il servizio di
riscossione (in sintesi, l’incasso del dovuto).
La dettamodalità di riscossione può avve-
nire con duemodalità distinte: quella “spon-
tanea” o quella “coattiva”; come indicato dal-
la dottrina, la prima riguarda le richieste
fatte dall’ente creditore che non derivano da
precedenti inadempimenti del contribuente-
debitore, la seconda riguarda, invece, il re-
cupero di somme che, nonostante la richie-
sta a cura dell’ente creditore, non sono state
versate spontaneamente.
Per effetto delle modifiche intervenute al
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dopo l’in-
troduzione della “cartella unica” di paga-
mento, l’agente della riscossione territorial-
mente competente (con riferimento al luogo
in cui il debitore risiede, nel caso di persona
fisica, al luogo ove è posta la sua sede lega-
le, nel caso di persona giuridica) emette le
citate cartelle nelle quali sono indicati tutti
i debiti risultanti a carico di un medesimo
soggetto nel periodo del ruolo, prescindendo
dall’ambito territoriale in cui si trovano gli
enti impositori.
La cartella di pagamento, ai sensi del com-
ma 2, dell’articolo 25, del d.p.r. n. 602/1973,
contiene l’avviso di pagamento e costituisce
anche avviso di mora, per cui in mancanza
di pagamento nei termini o di relativa impu-
gnazione rende possibile l’inizio immediato
della procedura esecutiva di espropriazione
forzata nei confronti del debitore; in effetti,
il comma 2 stabilisce che
“la cartella di pa-
gamento, redatta in conformità del modello
approvato con decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, contiene l’intimazione
ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo
entro il termine di sessanta giorni dalla noti-
ficazione, con l’avvertimento che, inmancan-
za, si procederà a esecuzione forzata”
.
Infine, è opportuno evidenziare che ai sen-
si del successivo articolo 39, del medesimo
decreto sulla riscossione, il ricorso del debi-
tore avverso il ruolo non sospende la relativa
riscossione, per cui si rende ulteriormente
necessario richiedere, con specifica istanza,
la sospensione all’ente impositore e/o all’or-
gano giudiziario competente.
La riscossione
a mezzo ruolo
Preliminarmente, è utile ricordare che la
riscossione rappresenta l’attuazione dell’ob-
bligazione tributaria e, come appena indica-
to, l’articolo 1, del decreto sulla riscossione
(D.P.R. n. 602/1973) individua tre modalità
specifiche:
la
• ritenuta diretta, che si realizza
quando un’amministrazione dello Sta-
to corrisponde compensi o altre som-
me con il diritto a decurtarle di un cer-
to importo a titolo di ritenuta;
il
• versamento diretto, con il quale il
contribuente versa direttamente le
La formazione del ruolo
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