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DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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zione a ruolo ovvero la motivazione, anche
sintetica, della pretesa tributaria e la data
di esecutività del ruolo.
Il ruolo reso esecutivo contiene l’indicazio-
ne complessiva dei debiti del contribuente
che ha domicilio fiscale nell’ambito territo-
riale in cui opera l’agente della riscossione,
con riferimento ai crediti vantati da parte di
tutti gli enti impositori che si avvalgono di
tale modalità di riscossione. I ruoli, così for-
mati, sono inoltrati all’agente della riscossio-
ne territorialmente competente, in relazione
al domicilio fiscale di residenza del contri-
buente destinatario del ruolo medesimo.
Con riferimento alle disposizioni conte-
nute negli articoli 3 e 4, del decreto mini-
steriale n. 321/1999, si rende necessario di-
stinguere:
i ruoli trasmessi tra il 1° giorno e il
15° giorno del mese, per i quali la con-
segna del ruolo al concessionario s’in-
tende operata il 25° giorno dello stes-
so mese;
i ruoli trasmessi tra il 16° giorno e
l’ultimo giorno del mese, per i quali la
consegna del ruolo al concessionario
s’intende effettuata il 10° giorno del
mese successivo.
E’ opportuno segnalare che di questi ter-
mini il debitore non ha alcuna possibilità
di prendere atto, poiché nessuna disposizio-
ne vigente fissa l’obbligo di indicazione de-
gli stessi.
L’emissione della cartella
di pagamento
La riscossione è obbligatoriamente delega-
ta all’agente della riscossione ovvero al
“sog-
getto cui è affidato in concessione il servizio
di riscossione”
, le cui funzioni sono state via
via aggiornate attraverso una successione
di diposizioni.
Le somme dovute dal debitore sono state
accorpate in un unico ruolo, con la conse-
guenza che i contribuenti si sono visti noti-
ficare cartelle “uniche” di pagamento con-
tenenti l’iscrizione di tutte le posizioni de-
bitorie da parte di diversi enti impositori,
per tutti i tributi e i contributi dovuti, fino a
ricomprendere eventuali ulteriori oneri per
canoni, sanzioni, multe e quant’altro.
L’agente della riscossione territorialmen-
te competente, sulla base dei ruoli ricevuti,
procede alla formazione della cartella, prov-
vedendo alla sua redazione in conformità del
modello approvato con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno
1999 e del decreto direttoriale dell’Agenzia
delle Entrate dell’11 settembre 2000 e dei
provvedimenti del direttore della medesi-
ma agenzia del 31 marzo 2003 e del 31 ot-
tobre 2005.
Il modello è stato completamente modifi-
cato con un ulteriore provvedimento diret-
toriale dell’Agenzia delle Entrate del 13 feb-
braio 2007, con il quale è stato approvato un
nuovo modello, da utilizzare obbligatoria-
mente per le cartelle di pagamento riguar-
dante i ruoli consegnati agli agenti della ri-
scossione a partire dal 25marzo 2007, men-
tre il penultimo modello utilizzato è stato
approvato con il provvedimento direttoriale
del 20 marzo 2010.
Con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia dell’Entrate del 3 luglio 2012 è
stato approvato il nuovo modello di cartella
di pagamento in sostituzione di quello in es-
sere, appena indicato; talemodello è obbliga-
torio per le cartelle di pagamento relative ai
ruoli consegnati agli agenti della riscossione
successivamente al 31 luglio 2012.
Come indicato nel provvedimento diret-
toriale appena enunciato, la revisione del
modello di cartella di pagamento è scaturi-
ta dall’esigenza di assicurare chiarezza dei
dati ivi contenuti e migliore fruibilità delle
informazioni fornite.
Sulla nuova cartella di pagamento è sta-
ta messa in evidenza l’informazione relati-
va all’intimazione di pagamento entro il ter-
mine dei sessanta giorni dalla notifica e al
conseguente avvio dell’esecuzione forzata in
caso di mancato pagamento in detti termini,
oltre a un prospetto di sintesi delle somme
dovute e, nel frontespizio, nella parte sotto-
stante i dati del destinatario, è stata inserita
una frase volta a precisare la posizione degli
Enti creditori, cui le somme richieste sono
dovute, e quella dell’agente della riscossio-
ne, incaricato dai suddetti Enti per il recu-
pero delle stesse.
Inoltre, al fine di una maggiore sempli-
1,2,3,4,5,6,7 9,10
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