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DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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di Duilio Liburdi
L’eliminazione della cartella esattoriale
come atto esecutivo è una delle novità di
maggiore rilievo in materia di riscossione
dei tributi varate nel corso degli ultimi an-
ni. L’intervento in sé non si può definire co-
me scorretto da un punto di vista dei prin-
cipi generali : se vi è un soggetto che vanta
un credito verso un altro soggetto, vi sarà
ovviamente tutto l’interesse a velocizzare
la riscossione di quanto dovuto mediante la
notifica di un solo atto anziché di due atti
quali l’accertamento e la cartella esattoria-
le. La norma in questione ha vissuto delle
modifiche estremamente travagliate (da
ultimo quelle contenute nel decreto legge
n. 16 del 2012 in materia di semplificazio-
ne) e riguarda le contestazioni formulate
dall’amministrazione finanziaria relativa-
mente agli atti emessi dal 1 ottobre 2011
ed afferenti ai periodi di imposta in corso
al 31 dicembre 2007 e successivi.
Peraltro, già il decreto legge n. 70 del
2011 aveva previsto, in relazione al con-
tenzioso, la necessità di decidere l’istanza
di sospensione entro 180 giorni dalla pre-
sentazione della stessa.
LA NORMA DI RIFERIMENTO
ALLA LUCE DELLE MODIFICHE
DEL DL SEMPLIFICAZIONI
Art. 29 - Concentrazione della riscossio-
ne nell’accertamento
1.Le attivita’ di riscossione relative agli
atti indicati nella seguente lettera a) emes-
si a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai
periodi d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007 e successivi, sono potenziate
mediante le seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle entrate ai fini delle im-
poste sui redditi, dell’imposta regionale sul-
le attività produttive e dell’imposta sul va-
lore aggiunto ed il connesso provvedimento
di irrogazione delle sanzioni, devono conte-
nere anche l’intimazione ad adempiere, en-
tro il termine di presentazione del ricorso,
all’obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva
proposizione del ricorso ed a titolo provviso-
rio, degli importi stabiliti dall’articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad
adempiere al pagamento e’ altresi’ contenu-
ta nei successivi atti da notificare al con-
tribuente, anche mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti
in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive e dell’imposta
sul valore aggiunto ed ai connessi provvedi-
menti di irrogazione delle sanzioni ai sen-
si dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’ar-
ticolo 48, comma 3-bis, e dell’articolo 68
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e dell’articolo 19 del decreto legislati-
vo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche’ in ca-
so di definitivita’ dell’atto di accertamento
impugnato . In tali ultimi casi il versamen-
to delle somme dovute deve avvenire entro
sessanta giorni dal ricevimento della racco-
mandata; la sanzione amministrativa pre-
vista dall’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non si applica
nei casi di omesso, carente o tardivo versa-
mento delle somme dovute, nei termini di
cui ai periodi precedenti, sulla base degli
atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorsi sessanta giorni dalla noti-
L’accertamento esecutivo
e l’addio alla cartella esattoriale
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