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DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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somme dovute all’Erario, per effetto di
ritenute alla fonte operate nei confron-
ti di un sostituito di imposta da parte
del sostituto (esempio: le ritenute ope-
rate dal datore al lavoratore dipenden-
te o da una società di capitali nei con-
fronti di un professionista o collabo-
ratore, eccetera) o per effetto dell’au-
toliquidazione delle imposte dovute a
seguito della presentazione di una di-
chiarazione (come avviene nell’ambito
dei modelli 730 o Unico);
il
• ruolo che presuppone un parziale
o totale inadempimento in relazione
a un tributo erariale (per cui, quale
strumento coattivo, oltre alle imposte,
serve pure per la riscossione degli in-
teressi e delle sanzioni).
Come indicato nell’articolo 12, del D.P.R.
602/1973, in ogni ruolo:
sono iscritte le somme dovute dal con-
tribuente che ha il domicilio fiscale in
comuni collocati nell’ambito territoria-
le cui il ruolo fa riferimento;
è indicato il codice fiscale del contri-
buente;
è sottoscritto, anche con strumenti di
firma elettronica, dal titolare dell’Uf-
ficio o da un suo delegato;
diventa esecutivo con la sottoscrizio-
ne.
Il ruolo viene portato a conoscenza del con-
tribuente con la notifica della cartella di pa-
gamento che incorpora il numero del ruolo,
ancorché recentemente alcuni enti creditori
utilizzino ulteriori e diversi atti (per esem-
pio, l’avviso di addebito dell’istituto di pre-
videnza nazionale).
L’attività di riscossione dei tributi avvie-
ne in tre fasi:
l’iscrizione a ruolo (entro termini sta-
biliti da specifiche disposizioni di leg-
ge);
la consegna del ruolo all’agente della
riscossione (entro termini posti in via
meramente presuntiva);
la formazione e successiva notifica del-
la cartella di pagamento, nel rispetto
dei termini previsti dalla legge, a pe-
na di decadenza.
La prima rappresenta il momento in cui
l’ente impositore procede all’individuazione
delle situazioni creditorie vantate nei con-
fronti di un soggetto al quale richiede il ver-
samento delle somme dovute, attraverso la
procedura in commento.
Sebbene l’esecuzione del ruolo sia affidata
all’agente della riscossione, il credito rimane
sempre nella piena titolarità dell’ente impo-
sitore, poiché il concessionario esegue, quale
meromandatario, soltanto l’intera procedu-
ra di incasso delle somme che, alle scaden-
ze previste, devono essere riversate all’ente
titolare.
Inoltre, con riferimento alla riscossio-
ne delle somme dovute all’erario, i ruoli si
distinguono in “ordinari” (articolo 15, del
D.P.R. n. 602/1973) e “straordinari” (artico-
lo 15-bis, del D.P.R. n. 602/1973) e questi ul-
timi sono formati soltanto per le entrate tri-
butarie statali e quando sussiste un reale e
fondato pericolo per la stessa riscossione.
La riscossione dei tributi locali può essere
eseguita mediante ruolo affidato ai conces-
sionari, mentre non possono essere riscos-
se con questamodalità le entrate di soggetti
privati che non derivino da un titolo avente
efficacia esecutiva.
E’ opportuno evidenziare, ulteriormente,
che le attuali disposizioni sulla riscossione
prevedono che le iscrizioni a ruolo possono
essere a titolo “provvisorio” e/o “definitivo”.
Sono iscritte a titolo “provvisorio” (artico-
lo 15, del D.P.R. n. 602/1973), le imposte e
le sanzioni, oltre ai relativi interessi, risul-
tanti da accertamenti notificati ma non di-
venuti definitivi, per i quali il contribuente
abbia presentato ricorso o abbia tenuto con-
to dello stato del giudizio e delle favorevoli o
meno sentenze emesse dagli organi di giu-
stizia tributaria, in virtù di quanto stabili-
to dall’articolo 68, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, mentre sono iscrit-
te a titolo “definitivo”, le imposte risultanti
dagli accertamenti definitivi, quelle liqui-
date in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e le somme dovute, anche
residuali, a seguito delle sentenze passate
in giudicato.
Con riferimento alla formazione dei ruoli è
opportuno evidenziare che la relativa iscri-
zione viene fissata, in generale, dalle dispo-
1,2,3,4,5 7,8,9,10
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