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DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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ficazione, sono state apportate all’interno
dell’intera cartella modifiche e integrazio-
ni lessicali.
Si segnala il contenuto della relazione di
notifica posta nel corpo della cartella di pa-
gamento e, in particolare, quanto prescrit-
to dal comma 27, dell’articolo 37, del D.L. n.
223/2006 che ha inserito, nelle disposizio-
ni del comma 1, dell’articolo 60, del d.p.r. n.
600/1973, la lettera b-bis), che così recita:
“se
il consegnatario non è il destinatario dell’at-
to o dell’avviso, il messo consegna o deposita
la copia dell’atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il nu-
mero cronologico della notificazione, dando-
ne atto nella relazione in calce all’originale e
alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non so-
no apposti segni o indicazioni dai quali pos-
sa desumersi il contenuto dell’atto. Il conse-
gnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il
messo dà notizia dell’avvenuta notificazione
dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera rac-
comandata”
.
Di conseguenza, per una notifica effettua-
ta a persona diversa dal destinatario dell’at-
to o dell’avviso, l’agente “consegna o depo-
sita” al consegnatario, che sottoscrive una
ricevuta, la copia dell’atto in una busta si-
gillata, sulla quale non deve essere apposta
alcuna indicazione o segno dai quali pos-
sa desumersi il contenuto dell’atto stesso;
l’agente notificatore, successivamente, co-
munica al destinatario dell’atto l’avvenuta
notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo
raccomandata.
Sullamedesima falsariga si pongono le no-
tifiche a soggetti irreperibili, in cui l’avviso
dell’avvenuto deposito è effettuato presso la
casa comunale dell’atto da notificare che de-
ve essere inserito in una busta chiusa e si-
gillata.
Si segnala il recente provvedimento diret-
toriale (protocollo 47595/2014) che, prenden-
do atto delle novità introdotte dal legislato-
re con l’articolo 17-bis del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, in tema di me-
diazione tributaria, ha modificato ulterior-
mente la cartella di pagamento, in ossequio
a quanto disposto dall’articolo 25, del D.P.R.
602/1973.
Con riferimento all’“aggio” spettante
all’agente per la riscossione, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, del decreto legislativo n. 112/1999,
si evidenzia che lo stesso è determinato uti-
lizzando una precisa percentuale sulle som-
me da riscuotere, sulla base di quanto indi-
cato da un decreto ministeriale specifico.
Per i pagamenti eseguiti entro i sessanta
giorni dalla notifica della cartella, l’aggio è
ripartito tra contribuente ed ente credito-
re, rispettivamente nelle misure del 4,65%
e del 4,35%.
Per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, l’ag-
gio è stabilito nellamisura dell’8%, come di-
sposto dal D.L. 95/2012.
Al decorso dei sessanta giorni dalla noti-
fica della cartella esattoriale, l’agente della
riscossione può avviare le azioni cautelari e
conservative e tutte le procedure per la ri-
scossione “coattiva” su tutti i beni di proprie-
tà del debitore e dei suoi coobbligati.
Gli accertamenti esecutivi
Con la pubblicazione del D.L. 2 marzo
2012, n. 16 (“Decreto semplificazioni”), pub-
blicato nella
GazzettaUfficiale
2marzo 2012
n. 52, sono state introdotte alcune novità in
tema di riscossione.
La novità più importante concerne la ma-
teria degli accertamenti esecutivi, poiché
l’agente della riscossione, che ha preso in ca-
rico le somme di un contribuente, dovrà dar-
ne comunicazione all’interessato mediante
l’invio di una raccomandata semplice all’in-
dirizzo in cui è stato notificato l’atto.
Questo obbligo informativo viene meno
quando l’agente ha un fondato timore per il
buon esito della riscossione e, in tal caso, lo
stesso può procedere senza eseguire la cita-
ta informativa.
Con decorrenza dal 1° luglio 2012, non so-
no emessi accertamenti e non è più stata
eseguita nessuna iscrizione ruolo, con conse-
guente riscossione, dei crediti tributari era-
riali, regionali e locali di ammontare non
superiore ai 30 euro, posto che non vi sia-
no ripetute violazioni relative a uno stesso
tributo.
Si ricorda, infine, che l’articolo 12-bis, del
D.P.R. n. 602/1973 indica, quale importomi-
nimo iscrivibile al ruolo 10,33 euro.
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