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DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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sizioni che disciplinano il tributo oggetto del
recupero e che, una volta formati, si rende
necessaria la sottoscrizione che coincide con
la sua esecutorietà.
Sul tema della formazione si rinvia a
quanto prescritto, e in precedenza indica-
to, dalle disposizioni inserite nell’articolo
12, del decreto sulla riscossione (D.P.R. n.
602/1973), come interpretate successiva-
mente dal comma 5-ter, dell’articolo 1, del
D.L. n. 106/2005.
Si evidenzia, a garanzia dei debitori, quan-
to prescritto dall’articolo 7, della Legge n.
212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuen-
te”) e dall’articolo 8 del decreto legislativo
26 gennaio 2001, n. 32 ovvero che anche nel
ruolo devono essere indicati il numero del
codice fiscale del contribuente, il riferimen-
to all’eventuale atto di accertamento ema-
nato in precedenza, nonché la specie dello
stesso.
Non è possibile eseguire l’iscrizione a ruo-
lo se non sono indicati gli estremi di riferi-
mento da cui trae origine il titolo per l’iscri-
Il “ruolo” e le proprie peculiarità
Modalità
Nel ruolo sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
I ruoli “straordinari” sono formati quando è presente un possibile pericolo
per la riscossione.
Il ruolo contiene:
i nominativi dei soggetti debitori
la descrizione degli importi dovuti
l’ammontare degli importi dovuti
Contenuto
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che
hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce e devono essere comunque indicati il numero del codice
fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene
esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento
ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in
difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione 
Ammontare
Non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 16,53.
Tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo
16, comma 2, della Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Tipologie
Titolo definitivo:
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte e le ritenute alla fonte
liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni, le imposte, le maggiori imposte e le ritenute
alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi, i redditi dominicali
dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze
catastali e i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Titolo provvisorio:
Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti
a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento,
per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori
imponibili accertati.
Ruoli straordinari:
Nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritte
per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non
definitivo.
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