DIFEnDERSI DA EQUITALIA
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sizioni che disciplinano il tributo oggetto del
recupero e che, una volta formati, si rende
necessaria la sottoscrizione che coincide con
la sua esecutorietà.
Sul tema della formazione si rinvia a
quanto prescritto, e in precedenza indica-
to, dalle disposizioni inserite nell’articolo
12, del decreto sulla riscossione (D.P.R. n.
602/1973), come interpretate successiva-
mente dal comma 5-ter, dell’articolo 1, del
D.L. n. 106/2005.
Si evidenzia, a garanzia dei debitori, quan-
to prescritto dall’articolo 7, della Legge n.
212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuen-
te”) e dall’articolo 8 del decreto legislativo
26 gennaio 2001, n. 32 ovvero che anche nel
ruolo devono essere indicati il numero del
codice fiscale del contribuente, il riferimen-
to all’eventuale atto di accertamento ema-
nato in precedenza, nonché la specie dello
stesso.
Non è possibile eseguire l’iscrizione a ruo-
lo se non sono indicati gli estremi di riferi-
mento da cui trae origine il titolo per l’iscri-
Il “ruolo” e le proprie peculiarità
Modalità
Nel ruolo sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
I ruoli “straordinari” sono formati quando è presente un possibile pericolo
per la riscossione.
Il ruolo contiene:
i nominativi dei soggetti debitori
•
la descrizione degli importi dovuti
•
l’ammontare degli importi dovuti
•
Contenuto
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che
hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce e devono essere comunque indicati il numero del codice
fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene
esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento
ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in
difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione
Ammontare
Non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 16,53.
Tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo
16, comma 2, della Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Tipologie
Titolo definitivo:
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte e le ritenute alla fonte
liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni, le imposte, le maggiori imposte e le ritenute
alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi, i redditi dominicali
dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze
catastali e i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Titolo provvisorio:
Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti
a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento,
per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori
imponibili accertati.
Ruoli straordinari:
Nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritte
per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non
definitivo.