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IMPOSTE SULLA CASA
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di Sergio Trovato
L’Imu è dovuta dai contribuenti per an-
ni solari, proporzionalmente alla quota di
possesso dell’immobile e in relazione ai me-
si dell’anno per i quali il bene è stato pos-
seduto. Se il possesso si è protratto per al-
meno 15 giorni, il mese deve essere compu-
tato per intero. Va precisato che la prova
della proprietà o della titolarità dell’immo-
bile non è data dalle iscrizioni catastali, ma
dalle risultanze dei registri immobiliari. In
caso di difformità è tenuto al pagamento
dell’Imu il soggetto che risulta titolare da
questi registri (commissione tributaria re-
gionale del Lazio, prima sezione, senten-
za 90/2006). Quindi, per l’assoggettamento
agli obblighi tributari non è probante quello
che risulti iscritto in catasto.
Oltre al proprietario e all’usufruttuario,
sono soggetti passivi anche il superficiario,
l’enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari
dei diritti di uso e abitazione, nonché il con-
cessionario di aree demaniali. Rientra tra i
diritti reali, poi, il diritto di abitazione che
spetta al coniuge superstite, in base all’ar-
ticolo 540 del Codice civile. Non è soggetto
al prelievo fiscale, invece, il nudo proprie-
tario dell’immobile. Allo stesso modo, non
sono obbligati al pagamento dell’imposta il
locatario, l’affittuario e il comodatario, in
quanto non sono titolari di un diritto reale
di godimento sull’immobile, ma lo utilizzano
sulla base di uno specifico contratto.
L’utilizzo di un immobile o il possesso di
fatto non possono essere inquadrati giuridi-
camente come diritto d’uso. In base all’arti-
colo 1021 del Codice civile, chi è titolare di
questo diritto può servirsi della cosa che ne
forma oggetto e, se è fruttifera, può racco-
gliere i frutti per quello che è necessario ai
bisogni personali. L’uso, dunque, è un di-
ritto reale di godimento che attribuisce al
titolare la facoltà di usare e godere della co-
sa, in modo diretto, per il soddisfacimento
di un bisogno attuale e personale. Questo
diritto viene costituito per contratto, testa-
mento o usucapione.
Che il semplice possesso non obblighi al
pagamento lo ha chiarito la Cassazione
(sentenza 18476/2005), per l’Ici, a proposi-
to del coniuge assegnatario dell’immobile,
in caso di separazione. Secondo la Cassazio-
ne, se il giudice assegnava in passato a un
coniuge l’abitazione dell’ex casa coniugale,
il soggetto assegnatario non era tenuto al
pagamento dell’Ici. Il giudice non ha, infat-
ti, il potere di costituire diritti reali di go-
dimento sull’immobile, quali quelli di uso e
abitazione, ma può decidere solo in ordine
all’attribuzione di un diritto personale sul-
la casa familiare a favore di un coniuge. In
base alla vecchia normativa Ici, l’assegna-
tario aveva solo un diritto di godimento del
bene di natura personale e non reale. Solo
per l’Imu è stato posto a carico dell’asse-
gnatario dell’immobile l’obbligo di pagare
il tributo.
Bisogna inoltre ricordare che l’utilizzo di
un immobile o il possesso di fatto non pos-
sono essere inquadrati giuridicamente co-
me diritto d’uso. In base all’articolo 1021
IMU
L’imposta municipale:
esonerati e obbligati
1,2,3,4,5 7,8,9,10
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