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IMPOSTE SULLA CASA
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del Codice civile, chi è titolare di questo di-
ritto può servirsi della cosa che ne forma
oggetto e, se è fruttifera, può raccogliere i
frutti per quello che è necessario ai bisogni
personali. L’uso, dunque, è un diritto reale
di godimento che attribuisce al titolare la
facoltà di usare e godere della cosa, in mo-
do diretto, per il soddisfacimento di un bi-
sogno attuale e personale. Questo diritto
viene costituito per contratto, testamento
o usucapione.
LE COPPIE DI FATTO
L’Imu però discrimina le coppie sposate
da quelle di fatto. Diverso è infatti il trat-
tamento giuridico per i coniugi separati o
divorziati ai fini del pagamento dell’Imu
rispetto alle famiglie di fatto. Normalmen-
te, è il possesso di diritto di un immobile
che obbliga al pagamento dell’imposta mu-
nicipale. L’unica eccezione è rappresenta-
ta dal coniuge assegnatario dell’immobile
che, in base a quanto disposto dall’artico-
lo 13 del dl “salva Italia” (201/2011), è ob-
bligato al pagamento dell’Imu anche nei
casi in cui non sia né proprietario né tito-
lare di altro diritto reale di godimento sul
bene. il legislatore, in sede di conversione
del dl 16/2012, con una evidente forzatura
ha posto a carico del coniuge assegnatario
dell’immobile l’obbligo di pagare il tributo.
L’articolo 4, comma 12-quinquies, del dl
sulle semplificazioni fiscali (16/2012) pre-
vede espressamente che, solo per l’Imu,
l’assegnazione della casa coniugale a fa-
vore di uno dei coniugi, disposta a segui-
to di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, “si in-
tende in ogni caso effettuata a titolo di di-
ritto di abitazione”.
Ma molti contribuenti interessati alla
questione si pongono questa domanda: chi
è debitore dell’Imu nel caso in cui il giudi-
ce ordinario assegni l’immobile a uno dei
conviventi, che non sia il proprietario della
casa familiare adibita a propria residenza
e dimora? Per famiglia di fatto si intende
l’unione tra due persone che, pur non aven-
do contratto matrimonio tra loro, convivo-
no more uxorio. Nonostante la giurispru-
denza ordinaria tende a riconoscere alle
coppie di fatto gli stessi diritti assicurati
dalla legge a quelle sposate, anche volen-
do forzare il dato normativo non è possi-
bile ritenere che la disciplina Imu rivolta
espressamente al coniuge assegnatario,
per quanto concerne il soggetto obbligato
al pagamento del tributo, possa essere ap-
plicata al convivente assegnatario dell’im-
mobile con provvedimento giudiziale. La
soggettività passiva, infatti, deve essere
stabilita solo ex lege e non può essere attri-
buita attraverso interpretazioni estensive.
Laddove la norma individua come soggetto
obbligato al pagamento dell’Imu il coniu-
ge assegnatario, non può ritenersi che lo
stesso trattamento giuridico possa valere
anche per il convivente assegnatario della
casa familiare. Del resto, per “coniuge” si
intende ognuna delle due persone che sono
unite inmatrimonio. Pertanto, il conviven-
te titolare dell’immobile è tenuto a pagare
la nuova imposta locale. Tra l’altro, non
può neppure fruire del trattamento agevo-
lato per l’abitazione principale, considera-
to che essendo l’immobile assegnato all’ex
convivente non può adibirlo a propria re-
sidenza e dimora abituale, come richiesto
dall’articolo 13. Così come non ha diritto
alla detrazione d’imposta per i figli affida-
ti dal giudice al convivente.
Norme di riferimento:
articolo 13 dl
201/2011; articolo 4 dl 16/2012
Obbligati al pagamento Imu:
proprietario,
usufruttuario, super ciario, en teuta, lo-
catario nanziario, titolari dei diritti di uso
e abitazione, concessionario di aree de-
maniali, coniuge assegnatario, coniuge
superstite
Non obbligato:
convivente assegnatario
della casa familiare
Non soggetti al prelievo:
nudo proprietario,
locatario, af ttuario, comodatario
1,2,3,4,5,6 8,9,10
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