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IMPOSTE SULLA CASA
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BENI MERCE DELLE IMPRESE
In base all’articolo 2 del dl 102/2013, oltre
al beneficio dell’esclusione del pagamento
della seconda rata a saldo dell’Imu dovuta
per lo scorso anno, i beni merce delle im-
prese fruiscono dell’esenzione a partire dal
2014. In entrambi i casi l’agevolazione è con-
dizionata dal fatto che gli immobili non sia-
no locati. Dunque, mentre prima dell’inter-
vento normativo per gli immobili costruiti
dalle imprese e destinati alla vendita il le-
gislatore demandava ai comuni il potere di
concedere l’aliquota agevolata, il dl 102 ha
previsto un beneficio fiscale differenziato
per il 2013 e il 2014. Per il 2013, al fine di
dare una mano al settore dell’edilizia che è
in forte crisi, è stata abolita la seconda rata
dell’imposta, mentre da quest’anno gli im-
mobili delle imprese costruttrici non sono
più tenuti al pagamento “sine die”, vale a
dire fino a che non saranno venduti.
Inoltre, con l’aggiunta all’articolo 2 del
comma 5-bis, in sede di conversione del dl,
è stato imposto ai titolari di presentare una
dichiarazione nella quale devono attestare
il possesso dei requisiti e devono elencare
dettagliatamente gli immobili che hanno
diritto a fruire del beneficio, indicando i re-
lativi identificativi catastali. La norma, poi,
affida a un apposito decreto ministeriale
il compito di aggiornare l’attuale modello
di dichiarazione Imu, apportando le modi-
fiche “eventualmente necessarie” idonee a
consentire agli interessati di osservare l’ob-
bligo. Termine ultimo per presentare la di-
chiarazione, a pena di decadenza, è il pros-
simo 30 giugno.
Va ricordato che l’articolo 10 del dl 35/2013
ha fissato termini più ampi per la presenta-
zione della dichiarazione Imu. L’obbligo va
assolto entro il 30 giugno dell’anno succes-
sivo all’acquisto del possesso dell’immobile
per denunciarne la titolarità o le variazioni.
Secondo ilMinistero dell’economia (circolare
1/2013), l’ampliamento del termine ha avuto
lo scopo di evitare un’eccessiva frammenta-
zione dell’obbligo dichiarativo derivante dal
precedente “termine mobile dei 90 giorni”
e ha risolto i problemi sorti in ordine alla
possibilità di ricorrere all’istituto del ravve-
dimento operoso, disciplinato dall’articolo
13 del decreto legislativo 472/1997, che al-
trimenti non avrebbero trovato soluzione.
Tra l’altro l’articolo 10, oltre a stabilire a
regime il nuovo termine di presentazione
delle dichiarazioni, ha rimesso in termini
i contribuenti per regolarizzare quelle non
presentate nel 2012.
IMMOBILI ASSIMILATI
Sono esonerati dal pagamento dell’impo-
sta, oltre agli immobili adibiti a abitazione
principale e agli alloggi sociali, anche quelli
equiparati ex lege o per scelta dei comuni
alle prime case. Possono essere assimila-
ti dai comuni all’abitazione principale, con
regolamento, gli immobili posseduti da an-
ziani, disabili e residenti all’estero. Quindi,
i possessori di questi fabbricati devono ve-
rificare se il comune ha fatto questa scelta.
Del resto, l’articolo 13 del dl 201/2011 pre-
vede che il trattamento agevolato possa es-
sere concesso per le unità immobiliari pos-
sedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da
anziani o disabili che spostano la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, nonché per quelle pos-
sedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in
Italia dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello stato, a condizione che non
risultino locate. Lo stesso potere le ammi-
nistrazioni hanno facoltà di esercitare per
gli immobili dati in uso gratuito a parenti
in linea entro il primo grado. Mentre fru-
iscono per il 2014 solo della detrazione gli
alloggi degli Istituti autonomi case popolari
e quelli delle cooperative edilizie a proprie-
tà indivisa assegnati ai soci. Si considerano
abitazioni principali, poi, gli immobili pos-
seduti da militari, dipendenti delle forze di
polizia, vigili del fuoco, i quali hanno dirit-
to a fruire del trattamento agevolato Imu
solo a partire dalla seconda rata del 2013.
Il dl 102/2013 li ha equiparati alla prima
1,2,3,4,5,6,7 9,10
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