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IMPOSTE SULLA CASA
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tà immobiliare. I singoli fabbricati vanno
assoggettati separatamente a imposizione,
ciascuno per la propria rendita.
IMMOBILI CONCESSI
IN USO GRATUITO
I titolari di immobili dati in comodato d’uso
gratuito a parenti in linea retta entro il pri-
mo grado non sono tenuti a pagare l’Imu se
i comuni li hanno assimilati all’abitazione
principale. Non possono essere equiparate
all’abitazione principale le unità immobilia-
ri iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 (fabbricati di lusso, ville e castelli).
Occorre che gli interessati verifichino l’esi-
stenza di questa doppia condizione. Il bene-
ficio è comunque limitato a un solo immobile
concesso in comodato dallo stesso soggetto.
Dunque il comune, con regolamento, può as-
similare all’abitazione principale, con rela-
tive pertinenze, l’immobile che un genitore
concede in uso gratuito ai figli, o viceversa,
e ha il potere di fissare anche i requisiti
per fruire del beneficio. E’ evidente che per
accertare la decorrenza dell’agevolazione è
necessario che il contratto di comodato sia
stipulato in forma scritta e abbia una data
certa. Solo dalla data certa di concessione
in comodato dell’immobile può essere rico-
nosciuto il beneficio fiscale. Quindi, è richie-
sta almeno una scrittura privata autentica-
ta. Ameno che l’amministrazione comunale
non ritenga sufficiente verificare la posizio-
ne del contribuente attraverso l’anagrafe,
dalla quale risulta se ha la residenza ana-
grafica nell’immobile concesso in uso.
Viste le ristrettezze economiche non do-
vrebbero essere tante le amministrazioni
locali che elargiranno il beneficio fiscale, te-
nuto conto che per gli immobili concessi in
comodato spettano agli enti risorse compen-
sative limitate da parte dello stato. Infatti,
il dl 102 ha previsto lo scorso anno a favore
dei comuni un contributo massimo di 18,5
milioni di euro, che restituirà solo in parte
l’eventuale minor gettito che può derivare
dal riconoscimento dell’agevolazione.
In passato, i fabbricati dati in comodato
non potevano più essere assimilati ex lege
all’abitazione principale. L’articolo 13 del dl
Monti (201/2011), che ha istituito l’Imu spe-
rimentale, aveva parzialmente abrogato a
partire dal 2012 l’articolo 59, comma 1, del
decreto legislativo 446/1997, vale a dire la
norma attributiva del potere regolamentare
in materia di imposta comunale sugli im-
mobili, nella parte in cui consentiva al co-
mune di considerare abitazioni principali,
con conseguente applicazione dell’aliquota
ridotta o della detrazione, i fabbricati con-
cessi in uso gratuito a parenti in linea ret-
ta o collaterale, stabilendo il grado di pa-
rentela.
di Sergio Trovato
La disciplina Imu conferma, con qualche
variante, l’esenzione Ici per gli immobili
posseduti e utilizzati dagli enti non com-
merciali. L’articolo 7, comma 1), lettera i)
riconosce l’esenzione alle attività ricreati-
ve, culturali, didattiche, sportive, assisten-
ziali, sanitarie e così via svolte da questi
enti, purché non abbiano natura esclusiva-
mente commerciale. La questione del trat-
tamento fiscale che deve essere riservato a
questi immobili è di attualità, in quanto il
legislatore ha inteso porre un freno a que-
ste agevolazioni, imponendo come condizio-
ne che gli immobili non siano destinati a
attività commerciali. A dire il vero la Cas-
sazione (sentenza 23548 dell’11 novembre
L’esenzione per gli immobili
degli enti non profit
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