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IMPOSTE SULLA CASA
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casa a prescindere dal luogo in cui i titolari
risiedono o dimorano.
DIPENDENTI
COMPARTO SICUREZZA
Dunque, partendo da quest’ultima agevo-
lazione, va rilevato che militari, dipendenti
delle Forze di polizia, vigili del fuoco e del
comparto sicurezza in generale non sono te-
nuti a pagare l’Imu. Gli immobili di cui so-
no titolari questi soggetti hanno diritto a
fruire del trattamento agevolato Imu come
prima casa a partire dal 1° luglio 2013, così
come disposto espressamente dall’articolo 2,
comma 5 del dl 102/2013, in sede di conver-
sione in legge (124/2013), che li ha assimila-
ti all’abitazione principale a prescindere dal
luogo in cui i titolari risiedono o dimorano.
Quest’ultima norma ha disposto che per il
personale in servizio permanente apparte-
nente alle Forze armate e di polizia a ordi-
namento militare e per quello delle Forze
di polizia a ordinamento civile, nonché per
il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco non sono richieste, in deroga alla
regola generale, né dimora abituale né re-
sidenza anagrafica nell’immobile adibito a
abitazione principale, al fine di fruire del
trattamento agevolato. La norma precisa,
poi, che il beneficio si applica a un solo im-
mobile, e alle relative pertinenze, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano co-
me unica unità immobiliare, a condizione
che non sia locato. Pertanto, questi soggetti
non devono più provare di avere la residen-
za anagrafica e la dimora abituale nell’im-
mobile destinato a abitazione principale per
ottenere i vantaggi fiscali.
Si tratta di un’assimilazione operata ex
lege, anche in assenza dei presupposti or-
dinariamente richiesti per fruire del trat-
tamento agevolato “prima casa”.
ANZIANI, DISABILI E RESIDENTI
ALL’ESTERO
Spetta al comune decidere se concedere le
agevolazioni per anziani, disabili e residenti
all’estero. Gli interessati devono verificare
se i comuni non hanno revocato per il 2014
il trattamento agevolato già riconosciuto nel
2012 e 2103 per gli immobili da loro desti-
nati a abitazione principale o se lo hanno
deliberato espressamente. Il dipartimen-
to delle finanze del Ministero dell’economia
(circolare 2/2013) ha già chiarito lo scorso
anno che considerata la finalità del legisla-
tore di assicurare un regime di favore per
l’abitazione principale e relative pertinen-
ze, sia nel caso che l’assimilazione sia sta-
ta disposta per il 2013 “sia in quello in cui
la stessa è stata effettuata nel 2012 e non
è stata modificata nel 2013, l’assimilazione
in questione determina l’applicazione del-
le agevolazioni”. Stesso discorso vale per il
2014. L’articolo 13 del dl 201/2011, infatti,
prevede che il trattamento agevolato pos-
sa essere concesso per le unità immobiliari
possedute, a titolo di proprietà o usufrutto,
da anziani o disabili che spostano la resi-
denza in istituti di ricovero o sanitari a se-
guito di ricovero permanente, nonché per
quelle possedute, a titolo di proprietà o usu-
frutto, in Italia dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello stato, a condi-
zione che non risultino locate. Va posto in
rilievo che, come per l’Ici, il nudo proprie-
tario non è tenuto a pagare l’Imu. Soggetti
passivi sono sempre l’usufruttuario, i tito-
lari dei diritti di uso, abitazione e così via.
Essendo però il beneficio limitato a un solo
immobile, se un soggetto residente all’este-
ro possiede diversi fabbricati in Italia, non
è tenuto a versare eventualmente l’Imu solo
per quello che a sua scelta intende destina-
re a prima casa.
Bisogna ricordare, infine, che secon-
do il dipartimento delle finanze (circolare
3/2012
)
il trattamento agevolato per abita-
zioni principali e assimilate vale solo per un
immobile anche nel caso in cui come accade
spesso vengano utilizzati di fatto, congiun-
tamente, più unità immobiliari. Occorre fa-
re riferimento all’iscrizione del fabbricato
nel catasto edilizio urbano come unica uni-
1,2,3,4,5,6,7,8 10
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