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ANTIRICICLAGGIO, GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI
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di Alessandro Traversi
1. IL QUADRO NORMATIVO
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
L’attuale sistema normativo finalizzato
a contrastare il grave e diffuso fenomeno
del “riciclaggio” di beni o denaro di prove-
nienza illecita è riconducibile a plurimi in-
terventi di organizzazioni internazionali
impegnate nella lotta contro la criminali-
tà organizzata ed il traffico di stupefacen-
ti. In particolare, quello della Convenzio-
ne ONU di Vienna sulla prevenzione del
traffico di stupefacenti del 19 dicembre
1988, con la quale veniva richiesto a tut-
ti i paesi firmatari di adottare sanzioni
penali contro il riciclaggio di denaro pro-
veniente dal traffico di droga.
Ottemperando a tale invito, il legisla-
tore italiano, con legge del 9 marzo 1990,
n. 55, ha introdotto nel Codice Penale, se-
gnatamente nel Capo dedicato ai “delitti
contro il patrimonio mediante frode”, due
nuove fattispecie delittuose: quella di “ri-
ciclaggio” di cui all’art. 648
bis
cod. pen.
e quella di “impiego di denaro, beni o uti-
lità di provenienza illecita” di cui all’art.
648
ter
cod. pen.
Il delitto di “riciclaggio” si configura nei
confronti di “
chiunque sostituisce o trasfe-
risce denaro, beni o utilità provenienti da
delitto non colposo, ovvero compie in rela-
zione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro pro-
venienza delittuosa
”.
Il delitto di “impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita” riguarda
invece il comportamento di “
chiunque (…)
impiega in attività economiche o finanzia-
rie denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto
”.
Entrambe le suddette norme incrimi-
natrici contengono la clausola di riserva
fuori dei casi di concorso nel reato
”, con
ciò escludendo la punibilità delle condot-
te sopra descritte nei confronti di coloro
che hanno commesso il reato presupposto,
che ha generato i proventi criminosi (c.d.
“autoriciclaggio”).
In attuazione, poi, di ulteriori conven-
zioni e direttive europee – fra cui la Diret-
tiva 2005/60/CE concernente la prevenzio-
ne dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrori-
smo nonché la Direttiva 2006/70/CE che
ne reca misure di esecuzione – è stato
emanato il D.Lgs. 21 novembre 2007, n.
231, con il quale, oltre alla previsione a
carico di intermediari finanziari, profes-
sionisti e vari altri soggetti di minuziosi
obblighi di “adeguata verifica della clien-
tela”, “registrazione” e “segnalazione di
operazioni sospette”, sono state introdot-
te sanzioni sia penali che amministrative
per la violazione di detti obblighi.
Peculiare è la disposizione contenuta
nell’art. 2, comma 1, del suddetto D.Lgs.
n. 231/2007, poiché, nel prevedere che co-
stituiscono “
riciclaggio”
la
“conversione o
il trasferimento di beni, effettuati essendo
a conoscenza che essi provengono da un’at-
tività criminosa o da una partecipazione a
tale attività, allo scopo di occultare o dis-
simulare l’origine illecita dei beni mede-
simi o di aiutare chiunque sia coinvolto
in tale attività a sottrarsi alle conseguen-
ze giuridiche delle proprie azioni”
, nonché
l’“
occultamento”
, la “
dissimulazione”
, l
’“ac-
quisto”
, la “
detenzione”
, o l
’“utilizzazione
Il reato di riciclaggio
ed autoriciclaggio
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