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ANTIRICICLAGGIO, GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI
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configurabile il delitto di cui all’art. 648
bis
cod. pen., è quella “
consistente nello
smontare un veicolo di provenienza illecita
onde poi alienare o altrimenti utilizzare i
singoli pezzi, ove ricorra anche la coscien-
za e volontà di far perdere in tal modo le
tracce della loro origine
” (
Cass
., Sez. II, 2
aprile 2007, n. 15092, in
Riv. pen.
, 2007,
p. 611). Così pure quella del “
soggetto che
manometta il numero di telaio di un’au-
tovettura di provenienza delittuosa ovvero
alteri detto numero sulla carta di circola-
zione, poiché entrambe le operazioni mi-
rano ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa della ‘
res
” (
Cass.
,
Sez. II, 25 settembre 2007, n. 38581, in
CED
,
Cass. Pen.
, 2008).
Ma, al di là di questi episodi, frequenti
ma tuttavia non particolarmente rilevan-
ti, di “sostituzione” di beni di provenienza
illecita, la fattispecie di gran lunga più
insidiosa e grave di riciclaggio è quella
caratterizzata dalla condotta di “trasfe-
rimento” di denaro “sporco”, attuata per
mezzo di operazioni bancarie. A tale ri-
guardo, merita di essere segnalata la se-
guente decisione della Suprema Corte, se-
condo la quale “
integra il delitto di rici-
claggio la condotta di chi deposita in ban-
ca danaro di provenienza illecita, atteso
che, stante la natura fungibile del bene, in
tal modo lo stesso viene automaticamente
sostituito, essendo l’istituto di credito ob-
bligato a restituire al depositante la stes-
sa somma depositata
” (
Cass.
, Sez. VI, 15
ottobre 2008, n. 495); In senso conforme:
Cass.
, Sez. VI, 24 aprile 2012, n. 43534,
in
CED Cass. pen.
, 253795). Principio que-
sto poi ribadito dalla medesima Corte di
Cassazione in altra pronuncia, allorché ha
affermato che “
integra di per sé un auto-
nomo atto di riciclaggio, poiché il delitto
di riciclaggio è a forma libera e potenzial-
mente a consumazione prolungata, attua-
bile anche con modalità frammentarie e
progressive, qualsiasi prelievo o trasferi-
mento di fondi successivo a precedenti ver-
samenti, ed anche il mero trasferimento
di denaro di provenienza delittuosa da un
conto corrente bancario ad altro diversa-
mente intestato ed acceso presso un diffe-
rente istituto di credito
” (
Cass.
, Sez. II, 7
gennaio 2011, n. 546).
Da tenere inoltre presente che, essendo
il reato di mero pericolo, per la sua realiz-
zazione è sufficiente che la condotta posta
in essere sia idonea “
non solo ad impedi-
re in modo definitivo, ma anche a rendere
difficile l’accertamento della provenienza
del denaro, dei beni o delle altre utilità,
attraverso un qualsiasi espediente che con-
sista nell’aggirare la libera e normale ese-
cuzione dell’attività posta in essere
” (
Cass.
,
Sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980, in
Cass. pen.
, 2009, p. 2460, m. 750, rela-
tiva ad una fattispecie di versamenti di
somme di denaro di illecita provenienza
in favore di varie società attraverso l’uti-
lizzo di una serie di “conti di sponda” su
cui affluivano, “
in modo da non conser-
vare traccia delle operazioni, mancando
gli elementi identificativi sia della prove-
nienza delle somme confluite nelle società,
sia della destinazione di quelle dalle stesse
defluite
;
in senso conforme
Cass.
, Sez. II,
14 dicembre 2012, n. 1422, in
CED Cass.
pen.
, 2012, 254050).
Tant’è che, sempre in giurisprudenza, la
fattispecie criminosa di riciclaggio è stata
ritenuta sussistente anche nel caso in cui
sia risultato del tutto agevole l’accerta-
mento della provenienza illecita della
res
(
Cass.
, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 44043,
in
Cass. pen.
, 2010, p. 3488, m. 1069).
4. LA CONDOTTA DEL DELITTO
DI “IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITA’ DI PROVENIENZA
ILLECITA”
La condotta dell’ipotesi delittuosa di
“impiego di denaro, beni o utilità di pro-
venienza illecita” di cui all’art. 648
ter
cod.
pen. è diversa e più specifica rispetto a
quella di “riciclaggio” di cui all’art. 648
bis
, cod. pen. poiché – come ritenuto in
giurisprudenza – “contiene in sé un ele-
mento specializzante costituito da un’at-
tività ulteriore rispetto alla ricezione del
denaro o di altra utilità e, cioè, dal rela-
tivo impiego in attività economiche o fi-
nanziarie” (
ex plurimis
,
Cass.
, Sez. II, 13
1,2,3,4,5,6,7 9,10
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