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ANTIRICICLAGGIO, GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI
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di beni
essendo a conoscenza che tali be-
ni provengono da un’attività criminosa
o
da una partecipazione a tale attività”
, non
contiene una clausola di riserva analoga
a quella “
fuori dei casi di concorso nel re-
ato”
contemplata dagli artt. 648
bis
e 648
ter
cod. pen.
Nel nostro ordinamento esiste, quindi,
una duplice discrasia tra la nozione pena-
listica di “riciclaggio
e quella prevista dal
D.Lgs. n. 231/2007: innanzi tutto perché,
mentre il denaro, i beni o altre utilità per
essere oggetto di “riciclaggio”
ex
art. 648
bis
cod. pen. devono provenire da “
delitto
non colposo”
o semplicemente da “
delitto”
in caso di impiego in attività economiche
o finanziarie
ex
art. 648
ter
cod. pen., la
normativa per la prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclag-
gio, con locuzione più ampia, prevede che
i beni medesimi possano derivare da una
qualsiasi “
attività criminosa”
e, quindi, al
limite, anche semplicemente colposa; in
secondo luogo perché, mentre nell’attuale
sistema penale non rilevano le condotte di
c.d. “autoriciclaggio”, il D.Lgs. n. 231/2007
ricomprende anche i comportamenti posti
in essere dallo stesso autore dell’attività
criminosa.
2. LINEAMENTI GENERALI
DEI DELITTI DI “RICICLAGGIO”
E “IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITA’ DI PROVENIENZA
ILLECITA”
I reati di “riciclaggio” e di “impiego di
denaro beni o utilità di provenienza illeci-
ta” di cui, rispettivamente, agli artt. 648
bis
e 648
ter
cod. pen., benché impropria-
mente inseriti fra i delitti contro il pa-
trimonio, sono pacificamente qualificabili
come plurioffensivi, in quanto finalizzati
alla tutela di variegati interessi, tra cui
l’amministrazione della giustizia, l’ordine
economico, il risparmio e, non ultimo, lo
stesso ordine pubblico, posto che il rici-
claggio costituisce lo strumento mediante
il quale la criminalità organizzata realiz-
za i propri illeciti profitti.
Soggetto attivo delle fattispecie cri-
minose in questione può essere “
chiun-
que
”, salvo il concorrente nel c.d. “delitto
presupposto” e, cioè, nel reato da cui de-
rivano il denaro, i beni o le altre attività
oggetto della condotta incriminata.
Peraltro, non sempre è agevole distin-
guere il concorrente nel reato presupposto
dal riciclatore. All’uopo, infatti, ad avviso
della Corte di Cassazione, “
non basta il
ricorso al criterio ‘temporale’, giacché oc-
corre, in più, che si proceda a verificare,
caso per caso, se la preventiva assicura-
zione di ‘lavare’ il denaro abbia realmen-
te influenzato o rafforzato, nell’autore del
reato principale la decisione di delinque-
re
”, per cui, nella specie, è stato ritenuto
responsabile di riciclaggio il commercia-
lista al quale veniva addebitato di avere,
nell’esercizio della propria attività profes-
sionale, posto in essere una serie di opera-
zioni bancarie e societarie volte a trasferi-
re, anche all’estero, denaro di cui il cliente
era accusato di essersi appropriato inde-
bitamente, in tal modo compiendo opera-
zioni idonee ad ostacolare l’identificazio-
ne della provenienza criminosa di dette
somme illecitamente sottratte (
Cass
., Sez.
V, 10 gennaio 2007, n. 8432, in
Guida al
Diritto
, 2007, 15, p. 75).
Quanto alla condotta, i reati di cui trat-
tasi sono da considerarsi “a forma libera”,
essendo soltanto richiesto che le attività
poste in essere siano “
dirette in ogni caso
ad ostacolare l’accertamento sull’origine
delittuosa di denaro, beni o altre utilità
(in tal senso,
Cass.
, Sez. I, 11 dicembre
2007, n. 1470, in
Cass. pen.
, 2009, p. 587,
m. 162).
3. LA CONDOTTA DEL DELITTO
DI “RICICLAGGIO”
Con specifico riguardo alla condotta del
delitto di “riciclaggio”, analizzando la giu-
risprudenza formatasi in ordine a tale fat-
tispecie, si nota che, proprio perché trat-
tasi di reato “a forma libera”, molto varie-
gate sono le tipologie di comportamento
idonee a realizzarlo.
Una fattispecie spesso ricorrente, in
presenza della quale si ritiene senz’altro
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