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ANTIRICICLAGGIO, GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI
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marzo 2007, n. 25828).
In considerazione di questo
quid pluris
rappresentato dall’elemento specializzan-
te e, comunque, della clausola di riserva
fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648
bis”
cod. pen., contenuta nell’
incipit
dell’art.
648
ter
cod. pen., non c’è dubbio che, qua-
lora con riferimento ad una determinata
operazione sia stato contestato il delitto di
cui all’art. 648
ter
cod. pen., in ordine ai
medesimi fatti il soggetto non può essere
chiamato a rispondere anche del delitto di
“riciclaggio”, essendo la condotta di esso
assorbita in quella più specifica di “impie-
go” di denaro, beni o altre utilità di pro-
venienza illecita in attività economiche o
finanziare. O, viceversa, laddove non vi
sia contestualità tra la condotta di sosti-
tuzione di beni e quella di impiego degli
stessi in attività economiche o finanzia-
rie, l’unico reato configurabile è quello di
“riciclaggio”, “
dovendosi ritenere” –
ad av-
viso della Suprema Corte
– “che, in difet-
to di detta contestualità, siffatto impiego,
successivamente intervenuto, costituisca
un ‘
post factum’
non punibile, rispetto al-
la già avvenuta commissione dell’altro re-
ato
” (
Cass.
, Sez. II, 11 novembre 2009, n.
4800, in
Riv. pen.
, 2010, p. 496).
5. I DELITTI “PRESUPPOSTO”
Per integrare entrambe le ipotesi di re-
ato di cui agli artt. 648
bis
e 648
ter
cod.
pen., le norme incriminatrici richiedono
che il denaro, i beni o le altre utilità og-
getto delle rispettive condotte provengano
da delitto non colposo”
(art. 648
bis
cod.
pen.) ovvero semplicemente “
da delitto”
(art. 648
ter
cod. pen.).
Ciò significa che presupposto necessario
per la configurabilità dei reati in questio-
ne è, sotto il profilo oggettivo, la compro-
vata esistenza di un c.d. “delitto presup-
posto” e, sotto il profilo soggettivo, la con-
sapevolezza da parte del soggetto agente
della illecita provenienza del denaro, beni
o altre utilità.
E’ da tenere tuttavia presente che, per
giurisprudenza consolidata, “
ai fini del-
la configurabilità del reato di riciclaggio,
non si richiede l’esatta individuazione e
l’accertamento giudiziale del delitto pre-
supposto, essendo sufficiente che lo stesso
risulti, alla stregua degli elementi di fatto
acquisiti ed interpretati secondo logica, al-
meno astrattamente configurabile
” (
Cass.
,
Sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495, in
CED
Cass. pen.
, 2008, 242374).
Ai fini della sussistenza del reato di cui
all’art. 648
bis
cod. pen. è inoltre irrile-
vante la circostanza che il reato presuppo-
sto sia stato dichiarato estinto (ad esem-
pio, per intervenuta prescrizione) ovvero
non punibile (ad esempio, per condono tri-
butario). Ciò – ad avviso della Suprema
Corte – in virtù del “
richiamo contenuto
nell’ultimo comma dell’art. 648 bis alle ri-
spettive fattispecie criminali, che comporta
l’applicazione della previsione di cui al ter-
zo comma dell’art. 648, in base alla quale
deve ritenersi irrilevante ai fini della con-
figurabilità del reato di ricettazione, come
pure di riciclaggio, la presenza, tra l’altro,
di una condizione di non punibilità del re-
ato presupposto
” (
Cass.
, Sez. II, 11 mag-
gio 2005, n. 23396, in
Cass. pen.
, 2006, p.
3681, m. 1481).
Quanto all’individuazione dei delitti
“presupposto”, non c’è dubbio che possa-
no essere tali, non soltanto quelli contro il
patrimonio (quali furto, rapina, estorsio-
ne, sequestro di persona a scopo di estor-
sione, truffa, usura, appropriazione inde-
bita, etc.), ma anche i delitti contro la pub-
blica amministrazione (fra cui, peculato,
indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato, corruzione, concussione, etc.),
nonché altre tipologie di reati (fra cui, ad
esempio, quelli di fabbricazione e commer-
cio di prodotti industriali con marchio fal-
so), per non parlare, ovviamente, di delitti
previsti da leggi speciali (come quelli di
contrabbando, spaccio di sostanze stupe-
facenti, bancarotta fraudolenta, etc.).
A tale riguardo, si è posto il problema
se anche il delitto di associazione per de-
linquere di stampo mafioso possa costitu-
ire presupposto di quello di riciclaggio. La
Suprema Corte non ha avuto dubbi nell’af-
fermare che “
in tema di riciclaggio, l’asso-
1,2,3,4,5,6,7,8 10
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